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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 02920/2024

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DECRETO sul ricorso iscritto al n.17029/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali -[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Foggia, -resistente- avverso la sentenza n. 815/2021, pubblicata il 29/4/2021, della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non deve provvedersi sulle spese in ragione del mancato svolgimentodi attività difensiva da parte del resistente ; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n.17029/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali -[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Foggia, -resistente- avverso la sentenza n. 815/2021, pubblicata il 29/4/2021, della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non deve provvedersi sulle spese in ragione del mancato svolgimentodi attività difensiva da parte del resistente ; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il
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