CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 luglio 2025
Cassazione n. 29610/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14610/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Marcello, nato a S ettimo [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ; lette le conclusioni scritte con le quali l’[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Cagliari, in difesa della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], chiede che i ricorso sia dichiarato inammissibile e che [OSCURATO:PERSONA] sia condannato alla rifusione delle spese processuali ala parte civile da distrarre all’erario perché la stessa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Cagliari ha dichinato inammissibilel’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui il Tribunale di Cagliarilo ha condannato per i resto ex artt. 99, 61 n. 11 - quinquies e 572 cod. pen. descritto nellaimputazione. 2.Nel ricorsopresentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art . 591 cod. proc pen. nel ritenere l’appello inammissibile per aspecificità dei motivi trascurando che l’appellante aveva chiesto , argomentandone le ragioni, la rinnovazionedell’istruttoria con l’audizione dei familiari dell’imputato che avevano vissuto per moltianni con la sua famiglia. 2.2. Con i l secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nella mancata accettazione del concordato con richies ta di sanzioni sostitutive , erroneamente assumendo che il difensore non aveva formulato la richiesta di sostituzione della pena detentiva ex artt. 53 e 56 legge n. 689 del 1971 ma trascurando la condotta dell’imputato successiva al reato e la sentenza di estinzione del precedente reato per esito positivo della messa alla prova che avrebbe consentito di concedere le circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.LaCorte di appello ha rigettato la richiesta di concordato perché la sentenza di primo gradoè stata emessa dopo la vigenza del d.lgs 19 marzo 2024 n. 31 che, modificandogli art . 598 - bis e 599 - bis con proc pen., prevede che sia la richiesta di concordato che il consen s o dell’imputato o del suo procuratore speciale al la sostituzione della pena detentiva debbano intervenire , a pena di decadenza, almenocinque gi or ni prima dell’udienza . 2.Inoltre, la Corte ha ritenuto che, comunque, l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi perché ─ a fronte di una sentenza puntualmente argomentata ─ si concentra sulla rilevanza di alcune dich iarazioni testimoniali favorevoli all’imputato ma trascura quelle non favorevoli, mentre la richiesta di rinnovazione del l’istruttoria non è sostenuta da argomentazione che ne indichi l’assolutanecessità. Sotto altro aspetto, nel disconoscere le circostanze at tenuan ti generiche , la sentenzanon irragionevolmente considera che l’atto di appello , mentre attribuisce valenza positivaal percorso terapeutico intrapreso da [OSCURATO:PERSONA],non si confronta co n la valutazione del comportamento negativo dell’imputato nel corso d el procedimento ( violazione del divieto di avvicinamento al la persona offesa commessa anchemunendosi di un coltello, di due bastoni e d i un piccone). 3. Pertanto, il ricorso è infondato e dal suo rigetto deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato,nei termini indicati nel dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che saràliquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato. Così decisoil 03/07/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P ierluigi [OSCURATO:PERSONA] ex art. 52 d. lgs. 30 giugno 2023 n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, nel caso di riproduzione della presen