CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 1993
Cassazione n. 05672/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 29/09/2025, in riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 12/02/2025, appellata da [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., veniva rideterminata in anni tre di reclusione ed euro 800 di multala pena inflitta all’imputato per il delitto in rubrica ascrittogli. Veniva altresì revocata la confisca dell’orologio disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e disposta la restituzione a quest’ultimo, con conferma nel resto della appellata sentenza. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando unico motivo, con cui si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alle cause di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura. Invero, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (cfr. Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; cfr. in tal senso anche Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 –01). In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 –01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 –01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 –01). Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura del motivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/12/2025