CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 00638/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 3509/2025 CC - 02/12/2025 R.G.N. 33516/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte di appello di L'Aquila udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 638/2026 Roma, lì, 08/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 18 febbraio 2025 la Corte di appello di L'Aquila, confermando la sentenza emessa in data 04 luglio 2023 dal Tribunale di Pescara, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto per reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, commesso il 25/04/2022. La Corte ha ritenuto legittimo, e perciò non soggetto a disapplicazione, il foglio di via emesso dal Questore di Pescara in data 14 ottobre 2019, perché contenente un espresso ordine di rimpatrio nel Comune di dimora abituale, oltre a indicare quello di residenza anagrafica, e perché motivato individuando la pericolosità sociale dell'imputato quale autore di reati contro il patrimonio. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. La Corte ha omesso di valutare uno dei motivi di appello, in cui si sosteneva l'illegittimità del provvedimento questorile perché ordinava al ricorrente il rimpatrio nel luogo di residenza anagrafica, indicato riportando un indirizzo sito nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), mentre la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il luogo di residenza deve essere ritenuto quello di residenza effettiva, e non la mera residenza anagrafica. All'epoca del fatto contestato il ricorrente risiedeva di fatto in Pescara, come dichiarato in udienza dal teste di polizia giudiziaria, che aveva precisato di conoscere bene il soggetto proprio perché da oltre un anno e mezzo dimorava abitualmente in quella città. L'ordine di rimpatrio nel diverso Comune indicato, perciò, è illegittimo perché diretto verso un luogo che non corrispondeva alla residenza reale ed effettiva dell'imputato. La Corte di appello ha, di fatto, omesso l'esame della doglianza, in quanto si è limitata ad affermare che il provvedimento è legittimo perché ordina il rimpatrio nel luogo di dimora abituale, e quindi il ricorrente sapeva bene che cosa doveva fare, al di là della correttezza dell'indirizzo di residenza inserito nell'atto. Tale motivazione non coglie il senso del motivo di appello, con il quale si lamentava l'illegittimità del provvedimento, illegittimità sulla quale il giudice non si è espresso. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio della motivazione, per contraddittorietà e travisamento della prova. La sentenza non ha valutato che il provvedimento ordinava il rientro nel Comune di abituale dimora, ma che tale luogo, secondo la testimonianza ascoltata, da circa un anno e mezzo era lo stesso Comune di Pescara. E' errata, pertanto, la valutazione di legittimità del provvedimento del Questore, che ordinava all'imputato di fare ritorno in un diverso Comune, in cui egli aveva solo la residenza anagrafica, ma non la dimora abituale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, stante la illegittimità del provvedimento emesso dal Questore. 4. In data 19 novembre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con cui si associa alla richiesta del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. La giurisprudenza di legittimità si è consolidata nell'affermare che «In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159» (Sez. 1, n. 34556 del 18/04/2023, Rv. 285058). Tale principio appare superato dalla modifica normativa introdotta dall'art. 3, comma 2, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 123, conv. in legge 13/11/2023 n. 159 (c.d. decreto Caivano), che ha modificato l'art. 76, comma 3 d.lgs. n. 159/2011 qualificando la violazione del foglio di via obbligatorio come un delitto, ed ha modificato l'art. 2 d.lgs. n. 159/2011 prevedendo che il provvedimento del questore debba contenere, per i soggetti pericolosi, solo l'ordine di lasciare il territorio del Comune, se diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, e di non farvi ritorno per un periodo determinato dal questore stesso, e non debba quindi più contenere anche l'obbligo di rientro nei predetti luoghi. La modifica normativa, peraltro, è palesemente meno favorevole rispetto alle norme esistenti all'epoca di commissione del reato contestato al ricorrente, e all'epoca di emissione del decreto questorile a lui applicato, per cui, nel rispetto del principio stabilito dall'art. 2, quarto comma, cod. pen., la sussistenza del reato e la legittimità del foglio di via a lui notificato devono essere valutate con riferimento alla normativa all'epoca vigente. La valutazione della legittimità del provvedimento emesso dal questore costituisce un presupposto ineliminabile del giudizio penale: questa Corte ha sempre affermato il principio della sindacabilità del foglio di via da parte del giudice penale, trattandosi di un atto amministrativo che deve rispettare le forme prescritte, per la sua legittimità. Il giudice, pertanto, è tenuto a disapplicare il provvedimento illegittimo, con conseguente dichiarazione di insussistenza del reato (vedi, tra le molte, Sez., 1, n. 28549 del 18/06/2008, Rv. 241084). La sentenza impugnata ha effettuato tale valutazione, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, perché ha rilevato che il provvedimento emesso dal questore di Pescara il 14 ottobre 2019 conteneva la precisa indicazione del luogo di residenza del destinatario, il quale, pertanto, non era un soggetto privo di una fissa dimora, e ordinandogli il rimpatrio nel Comune di sua abituale dimora faceva riferimento al luogo esplicitamente indicato, salvo che la sua dimora abituale risultasse altrove. 3. Il ricorrente, con entrambi i motivi di ricorso, sostiene la erroneità di tale valutazione, e la illegittimità del foglio di via, perché gli imponeva il rientro nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), indicandolo quale sua residenza anagrafica e, di fatto, anche quale dimora abituale, mentre egli dimorava abitualmente in Pescara. Questa Corte ha, effettivamente, stabilito che «Il provvedimento con cui il questore, in materia di misure di prevenzione personali, ordina ai soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica di fare rientro nei luoghi di residenza ha riferimento alla nozione di residenza offerta dal cod. civ., e quindi al luogo della dimora abituale, della cui effettività l'iscrizione anagrafica è solo un indice, salva la prova contraria» (Sez. 1, n. 23022 del 10/02/2009, Rv. 244122). L'indicazione della residenza anagrafica quale luogo ove ordinare il rimpatrio, pertanto, è astrattamente idonea a soddisfare i requisiti di legittimità del foglio di via, ma solo in assenza di elementi che provino la sua non corrispondenza con il luogo di dimora abituale, costituendo solo un indicatore di quest'ultima, che può essere superato da una diversa prova. Il ricorrente sostiene che tale prova è stata fornita attraverso la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria escusso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, secondo quanto riportato nel ricorso, «ha riferito che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era soggetto a loro ben noto e che da oltre un anno e mezzo dimorava abitualmente nel Comune di Pescara». La sua affermazione è infondata, in quanto tale testimonianza non dimostra che, all'epoca della emissione del provvedimento del Questore, il ricorrente avesse la sua dimora abituale in Pescara, o comunque non vivesse abitualmente nel luogo della sua residenza anagrafica. Il testimone, infatti, ha riferito il dato a sua conoscenza, cioè la dimora abituale del ricorrente in Pescara, all'epoca di accertamento del reato, il giorno 25 aprile 2022, e con riferimento a questa data ha affermato essergli noto che l'uomo dimorava abitualmente in Pescara da oltre un anno e mezzo. Il foglio di via violato, però, è stato emesso in data 14 ottobre 2019 ed è stato notificato al [OSCURATO:PERSONA] in data 15 gennaio 2020, dai carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]: esso risale, pertanto, ad oltre due anni e mezzo prima della sua violazione, ed è stato notificato al ricorrente oltre due anni prima, dai carabinieri di una località diversa dal suo luogo di residenza ma anche diversa dall'asserito luogo di dimora abituale, dove, evidentemente, egli non si era ancora trasferito. Non può affermarsi, pertanto, l'illegittimità del provvedimento emesso dal questore perché ordinava il rimpatrio in un luogo diverso dalla dimora abituale del ricorrente: non vi è la prova che questi, alla data di emissione o di notifica dell'atto, dimorasse abitualmente in un luogo diverso dalla sua residenza anagrafica, ed in particolare non vi è nessuna prova che egli, in quell'epoca, dimorasse proprio in Pescara, luogo da cui il questore ordinava l'allontanamento. Il provvedimento questorile, pertanto, correttamente ordinava il rimpatrio nel luogo di residenza, quale dimora abituale, non sussistendo alcun elemento che ne dimostrasse la non effettività, né può ipotizzarsi che eventuali accertamenti, se disposti, avrebbero portato ad un esito diverso. E' evidente, infatti, che la legittimità dell'atto debba essere valutata sulla base della situazione abitativa del destinatario esistente e conoscibile all'epoca della sua emissione, mentre le vicende sopravvenute possono incidere sulla possibilità per il soggetto di ottemperare all'ordine stesso, ma non incidono sulla sua originaria legittimità (si veda, per un caso analogo, Sez. 1, n. 35761 del 12/09/2025, n.m.). La valutazione della legittimità del provvedimento questorile, pertanto, deve essere ritenuta corretta, e la motivazione della sentenza risulta priva dei vizi lamentati dal ricorrente. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]