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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13501/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato; lette le conclusioni rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per MIRAGLIA Giuseppe, con le quali si è l'annullamento della impugnata sentenza senza rinvio o, eventualmente in subordine, con rinvio al Giudice competente, con i provvedimenti consequenziali, o diversamente - sussistendone presupposti e condizioni - l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione del reato, come da richiesta della Procura generale.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria, con la quale MIRAGLIA Giuseppe era stato condannato per il reato di guida senza patente con la recidiva nel biennio (in Tortona il 7/6/2017).

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, con riferimento alla prova dell'illecito amministrativo, rilevando che i giudici del merito avrebbero valorizzato, in difetto del verbale di constatazione, le dichiarazioni testimoniali dell'accertatore e il verbale di sequestro amministrativo del veicolo per accertata violazione dell'art. 116, c. 15 e 17, codice strada.

La difesa assume l'insufficienza di tale supporto probatorio, dovendo la prova derivare dal verbale di constatazione, non acquisito agli atti.

Proprio con riferimento a tale atto, poi, la difesa formula il secondo motivo, deducendo la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta in corso di istruzione: secondo la ricostruzione operata dal deducente, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice aveva disposto il rinvio al 25/5/2021 al fine di acquisire il verbale di che trattasi, ma a tale data nulla era stato prodotto dal pubblico ministero, nel fascicolo del dibattimento trovandosi unicamente un verbale di sequestro e il verbale contestato nel binennio precedente.

Sotto altro profilo, rileva che la sola dichiarazione testimoniale non potrebbe supplire alla mancanza del verbale della violazione contestata, unico elemento che avrebbe potuto eventualmente dare riscontro alla dichiarazione testimoniale.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato.

4. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della impugnata sentenza senza rinvio o, eventualmente in subordine, con rinvio al Giudice competente, con i provvedimenti consequenziali, o diversamente - sussistendone presupposti e condizioni - annullare senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione del reato, come da richiesta della Procura generale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va, intanto, precisato che a questa Corte non è stata devoluta la questione relativa alla sussistenza dei presupposti della recidiva nel biennio, il riferimento contenuto a pag. 6 del ricorso essendo riferito espressamente al verbale di accertamento del 7/6/2017, quello cioè relativo alla seconda violazione, oggetto della imputazione.

L'unico tema devoluto è, invece, quello della sufficienza della prova testimoniale, corredata dal verbale di sequestro, a fondare la penale responsabilità dell'imputato, ciò che la difesa contesta assumendo la necessità di acquisire il verbale di contestazione.

Sul punto, il giudice d'appello, pur dando atto dell'assenza del verbale di accertamento della violazione di cui alla imputazione (quello cioè del 7/6/2017), ha precisato che il teste ROVEGNO, agente della Polizia stradale, aveva dichiarato che, proprio nella data dell'accertamento, aveva fermato personalmente l'imputato a bordo del veicolo indicato in imputazione, constatando che lo stesso era privo di patente, siccome revocata.

La prova della violazione, dunque, in assenza del verbale di contestazione, era rappresentata dalla testimonianza dell'agente di PG sopra richiamata, peraltro corredata dal verbale di sequestro amministrativo del veicolo operato in relazione all'accertata violazione dell'art. 116, c. 15 e 17, codice strada.

4. I motivi sono manifestamente infondati e vanno unitariamente trattati stante la loro stretta correlazione all'unico tema devoluto.

Il ragionamento svolto dai giudici territoriali è del tutto corretto, atteso che la testimonianza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca in ordine agli accertamenti compiuti costituisce piena prova dei fatti accertati, a prescindere dal verbale di contestazione (sez. 4, n. 30238 del 13/7/2021, Basi/e, Rv. 281742), altresì considerato il rilievo assegnato al riscontro costituito dal verbale di sequestro operato nella medesima occasione, proprio in relazione alla violazione di cui al capo d'imputazione.

La prospettazione difensiva, di contro, introduce uno schema probatorio che richiama quello della prova legale, insussistente nella materia in esame e smentito dal principio generale, invece vigente, del libero convincimento del giudice (sez. 4, n. 32300 del 6/7/2006, Bellucci, Rv. 235183; sez. 3, n. 42027 del 18/9/2014, A., Rv. 260986; n. 43614 del 19/10/2021, F., Rv. 282088).

5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ae i Sal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato; lette le conclusioni rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per MIRAGLIA Giuseppe, con le quali si è l'annullamento della impugnata sentenza senza rinvio o, eventualmente in subordine, con rinvio al Giudice competente, con i provvedimenti consequenziali, o diversamente - sussistendone presupposti e condizioni - l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione del reato, come da richiesta della Procura generale. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria, con la quale MIRAGLIA Giuseppe era stato condannato per il reato di guida senza patente con la recidiva nel biennio (in Tortona il 7/6/2017). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, con riferimento alla prova dell'illecito amministrativo, rilevando che i giudici del merito avrebbero valorizzato, in difetto del verbale di constatazione, le dichiarazioni testimoniali dell'accertatore e il verbale di sequestro amministrativo del veicolo per accertata violazione dell'art. 116, c. 15 e 17, codice strada. La difesa assume l'insufficienza di tale supporto probatorio, dovendo la prova derivare dal verbale di constatazione, non acquisito agli atti. Proprio con riferimento a tale atto, poi, la difesa formula il secondo motivo, deducendo la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta in corso di istruzione: secondo la ricostruzione operata dal deducente, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice aveva disposto il rinvio al 25/5/2021 al fine di acquisire il verbale di che trattasi, ma a tale data nulla era stato prodotto dal pubblico ministero, nel fascicolo del dibattimento trovandosi unicamente un verbale di sequestro e il verbale contestato nel binennio precedente. Sotto altro profilo, rileva che la sola dichiarazione testimoniale non potrebbe supplire alla mancanza del verbale della violazione contestata, unico elemento che avrebbe potuto eventualmente dare riscontro alla dichiarazione testimoniale. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato. 4. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della impugnata sentenza senza rinvio o, eventualmente in subordine, con rinvio al Giudice competente, con i provvedimenti consequenziali, o diversamente - sussistendone presupposti e condizioni - annullare senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione del reato, come da richiesta della Procura generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va, intanto, precisato che a questa Corte non è stata devoluta la questione relativa alla sussistenza dei presupposti della recidiva nel biennio, il riferimento contenuto a pag. 6 del ricorso essendo riferito espressamente al verbale di accertamento del 7/6/2017, quello cioè relativo alla seconda violazione, oggetto della imputazione. L'unico tema devoluto è, invece, quello della sufficienza della prova testimoniale, corredata dal verbale di sequestro, a fondare la penale responsabilità dell'imputato, ciò che la difesa contesta assumendo la necessità di acquisire il verbale di contestazione. Sul punto, il giudice d'appello, pur dando atto dell'assenza del verbale di accertamento della violazione di cui alla imputazione (quello cioè del 7/6/2017), ha precisato che il teste ROVEGNO, agente della Polizia stradale, aveva dichiarato che, proprio nella data dell'accertamento, aveva fermato personalmente l'imputato a bordo del veicolo indicato in imputazione, constatando che lo stesso era privo di patente, siccome revocata. La prova della violazione, dunque, in assenza del verbale di contestazione, era rappresentata dalla testimonianza dell'agente di PG sopra richiamata, peraltro corredata dal verbale di sequestro amministrativo del veicolo operato in relazione all'accertata violazione dell'art. 116, c. 15 e 17, codice strada. 4. I motivi sono manifestamente infondati e vanno unitariamente trattati stante la loro stretta correlazione all'unico tema devoluto. Il ragionamento svolto dai giudici territoriali è del tutto corretto, atteso che la testimonianza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca in ordine agli accertamenti compiuti costituisce piena prova dei fatti accertati, a prescindere dal verbale di contestazione (sez. 4, n. 30238 del 13/7/2021, Basi/e, Rv. 281742), altresì considerato il rilievo assegnato al riscontro costituito dal verbale di sequestro operato nella medesima occasione, proprio in relazione alla violazione di cui al capo d'imputazione. La prospettazione difensiva, di contro, introduce uno schema probatorio che richiama quello della prova legale, insussistente nella materia in esame e smentito dal principio generale, invece vigente, del libero convincimento del giudice (sez. 4, n. 32300 del 6/7/2006, Bellucci, Rv. 235183; sez. 3, n. 42027 del 18/9/2014, A., Rv. 260986; n. 43614 del 19/10/2021, F., Rv. 282088). 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ae i Sal
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