CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10198/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2978-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1 I I, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controficorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3740/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 20/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] srl impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno di imposta 2010 emesso, per conto del Comune di Guidonia di Montecelio, dalla concessionaria [OSCURATO:PERSONA] srl. 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso sul presupposto che l'area non poteva considerarsi fabbricabile in quanto utilizzata per attività estrattive. 3.La sentenza veniva impugnata dalla concessionaria e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello rilevando la non assoggettabilità ad ICI dell'area oggetto di accertamento in quanto il terreno, pur avendo la destinazione Ric. 2020 n. 02978 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- urbanistica in Cat. D3 del PRG, non era edificabile se non per i manufatti strumentali alla escavazione, che comunque dovevano essere demoliti al termine dell'attività imprenditoriale allorquando l'area andava a ricadere nella zona E riservata ai terreni agricoli 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] srl. sulla base di un unico motivo. La contribuente ha resistito depositando controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi mentre il Comune di Montecelio è rimasto intimato. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di impugnazione viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 nr.2 e 2 lett. b), d.lvo 504/92; 3 lett. e) del dPR 380/2001, in relazione all'ad 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ; si sostiene che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, amministrativa e di legittimità, i terreni qualificati come estrattivi dagli strumenti urbanistici essendo suscettibili di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione dei fabbricati strumentali, sono edificabili e dunque assoggettati ad ICI. 2 Vanno prioritariamente esaminati i motivi del ricorso incidentale che prospettano questioni preliminari al merito. 3 Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'ad 112 cpc, in relazione all'art 360 1 comma nr 4 cpc, è inammissibile. Ric. 2020 n. 02978 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- 3.1 Secondo la consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi << ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia >>( Cass. 20311/2011, 24155/2017). 3.2 Nella fattispecie la questione proposta dall'appellato nel giudizio di secondo grado afferisce ad un aspetto di natura preliminare (inammissibilità dell'appello) sicchè può ritenersi che la CTR, pronunciandosi nel merito della pretesa impositiva, abbia implicitamente rigettato le censure dedotte dall'appellata 4 E' invece fondato il secondo motivo di ricorso incidentale, con il quale la resistente deduce la violazione degli artt. 4 d.lvo 504/1992, 10 d.lvo 546/1992, 100 e 105 cpc, in relazione all'art 360, 1 comma nr. 3 cpc, per non avere i giudici di secondo grado rilevato e dichiarato pregiudizialmente l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto da soggetto carente di legittimatio ad causam. 4.1 Va rilevato che la questione della inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche nel giudizio di legittimità, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna Ric. 2020 n. 02978 sez. MT - ud. 08-02-2022 -4- efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cassazione civile, sez. H, 19 Ottobre 2018, n. 26525; n.4.2 Nella sentenza impugnata non vi è stata alcuna statuizione implicita o esplicita sulla questione della legittimazione ad proporre appello dell'Agente di Riscossione; con la conseguenza che essa, in difetto di giudicato interno, dovrà essere oggetto di rilievo d'ufficio da parte della Corte ed esaminata prioritariamente (cfr. sul punto Cass.nr. 10696/2020). 4.3 Risultano pacifiche, in punto fatto, le seguenti circostanze: a) l'avviso di accertamento che ha dato origine al contenzioso tra le parti è stato emesso direttamente dall'ente titolare del tributo sicchè l'atto impositivo, pur essendo stato predisposto e notificato dalla società alla quale era stato affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo, è imputabile all'[OSCURATO:PERSONA] ; b) la contribuente ha impugnato l'atto impositivo chiamando in giudizio davanti alla CTP esclusivamente il Comune di Montecelio non costituitosi nel giudizio di primo grado che ha invece visto la partecipazione, a sostegno delle ragioni dell'Ente impositore, della società concessionaria [OSCURATO:PERSONA] srl; c) la sentenza di primo grado è stata oggetto di appello da parte della soccombente, società concessionaria che ha anche proposto ricorso per Cassazione avverso la sfavorevole sentenza della CTR, mentre il Comune non ha partecipato al giudizio di secondo grado e al presente giudizio di legittimità. 4.4.Ciò premesso si osserva che, a tenore dell'art,10 1 comma d.lvo 546/1992 <<Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui Ric. 2020 n. 02978 sez. MT - ud. 08-02-2022 -5- al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio e' un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso». 4.5 Dalla lettura della norma si evince che, per la individuazione della parte resistente, vi deve essere una inscindibile correlazione tra la legittimatio ad causam e l'emissione dell'atto impositivo. 4.6 Questa Corte, proprio in una controversia avente ad oggetto terreni con caratteristiche identiche a quelli oggetto di causa ed ubicati nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha, infatti affermato che << secondo un'interpretazione letterale dell'art. 10, legittimato passivo è il soggetto che "ha emesso l'atto" notificato al contribuente; la legittimazione passiva del Concessionario sussiste, dunque, nei casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili. Orbene, la circostanza che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] abbia stipulato con la concessionaria un contratto di affidamento della gestione dell'attività di riscossione nonchè della preliminare attività accertativa, non attribuisce alla concessionaria la legittimazione ad agire anche al di fuori del rapporto concessorio; nell'ambito del quale essa può agire in giudizio solo per difendere atti dalla stessa emanati. Per contro, essa non ha alcuna legittimazione processuale rispetto ad atti Ric. 2020 n. 02978 sez. MT - ud. 08-02-2022 -6- emanati, sottoscritti e notificati al contribuente dall'ente locale. Ne consegue che la società [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado nè quella dei giudici regionali con l'odierno ricorso, in quanto unico legittimato era il Comune di [OSCURATO:PERSONA], soccombente nel giudizio di appello (v. Cass. n. 22519/2007; in motiv. Cass. n. 22828/2018; n. 22304/2018)» (cfr. Cass. nr 20954/2019). 4.7 L'espletamento d'intervento volontario, ai sensi dell' art 14 del d.lvo 546/92, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel corso del giudizio in funzione della mera adesione alla richiesta di rigetto dell'impugnazione proposta nei confronti dell'ente impositore deve qualificarsi come intervento adesivo dipendente ( cfr. Cass. 5528/2019). 4.8 Trova applicazione, nell'ipotesi di intervento adesivo, il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui <<l'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese poste a suo carico, sicchè la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole» (cfr., tra le altre, Cass. sez. unite 17 aprile 2012, n. 5992; Cass. sez. lav. 8 luglio 2013, n. 16930; Cass. sez. 1, ord. 6 febbraio 2018, n. 2818, nonchè, in controversie similari tra le stesse parti, Cass. sez. 6-5, ord. 13 settembre 2018, n. 22303 e n. 22304; n. 5528/2019).» ( cfr. Cass. nr 20954/2019). 4.9 Nella fattispecie in esame non avendo l'ente impositore impugnato la sentenza di primo grado a sè sfavorevole, Ric. 2020 n. 02978 sez. MT - ud. 08-02-2022 -7- l'interventrice non avrebbe avuto interesse all'impugnazione della prima decisione. 4.10 La giurisprudenza richiamata dalla concessionaria nel controricorso al ricorso incidentale non è pertinente al caso di specie in quanto le controversie ivi decise facevano riferimento a fattispecie in cui la potestà accertatrice era stata esercitata, in forza della intercorsa convenzione, dal concessionario mentre nel caso di specie l'avviso di accertamento, come si può chiaramente evincere dall'esame dell'atto prodotto nel presente giudizio, è stato emesso direttamente dal Comune di Montecelio. 5 L'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale con il quale è stato dedotta carenza di autonoma legittimazione della concessionaria alla proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza della CTR, comporta la cassazione senza rinvio, ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., dell'impugnata sentenza, atteso che il processo non poteva essere proseguito, stante l'inammissibilità dell'appello.Ciò determina che deve essere altresì dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale per cassazione, che investe questioni afferenti il merito della pretesa impositiva, il cui esame è precluso dalla formazione del giudicato interno. 6 Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mentre quelle relative ai gradi di merito vanno compensate tra le parti. PQM La Corte, Ric. 2020 n. 02978 sez. MT - ud. 08-02-2022 -8- accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e il ricorso principale e cassa l'impugnata sentenza Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal contribuente che liquida in Euro 4.100,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori come per legge;( e le spese del grado di appello). Dichiara interamente compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello s