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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 33169/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con ordinanza emessa in data 7 ottobre 2021 dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Ferrara, pronunciata in data 17 luglio 2018 che aveva condannato il prevenuto in relazione ai reati di cui agli artt. 646 e 388 cod. pen..

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento per non avere il secondo giudice motivato sulla censura sollevata con l'atto di appello inerente al termine di decorrenza per proporre querela.

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della ordinanza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).

Invero, dalla lettura del ricorso, non si evincono elementi specifici tali da sconfessare la pronuncia di inammissibilità del secondo giudice, avendo questo ampiamente motivato sul perché la doglianza lamentata non rispecchiasse i requisiti di legge in tema di impugnazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso in Roma il 3 maggio 2022 L'e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con ordinanza emessa in data 7 ottobre 2021 dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Ferrara, pronunciata in data 17 luglio 2018 che aveva condannato il prevenuto in relazione ai reati di cui agli artt. 646 e 388 cod. pen.. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento per non avere il secondo giudice motivato sulla censura sollevata con l'atto di appello inerente al termine di decorrenza per proporre querela. Il ricorso è inammissibile. Infatti, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della ordinanza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Invero, dalla lettura del ricorso, non si evincono elementi specifici tali da sconfessare la pronuncia di inammissibilità del secondo giudice, avendo questo ampiamente motivato sul perché la doglianza lamentata non rispecchiasse i requisiti di legge in tema di impugnazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso in Roma il 3 maggio 2022 L'e
Sentenza Cassazione n. 33169/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris