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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40487/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con Ja >, quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Asti il 4 ottobre 2019 in ordine al reato di cui all'art.624 bis cod. pen. e di cui all'art.4 legge n.110/1975 commesso in Cortemilia 29 gennaio 2016.

L'esponente lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione sia in quanto il giudice di appello non avrebbe svolto alcuna argomentazione in merito alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art.624 bis cod. pen. sia in quanto, in relazione al capo b), sarebbe del tutto inconferente il riferimento alla tardività delle giustificazioni addotte dall'imputato circa il possesso delle forbici.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso censura un difetto di motivazione che, in realtà, discende dall'evidente devoluzione al giudice di appello, con riguardo al reato contestato al capo A), del solo punto di decisione inerente al trattamento sanzionatorio.

La prima censura concerne dunque una questione proposta per la prima volta dinanzi alla Corte di legittimità; si richiama, sul punto, Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631.

Dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414).

Il secondo motivo di ricorso lamenta l'"inconferenza" della motivazione, senza specifico riferimento ad uno dei vizi enunciati nell'art.606 lett.e) cod. proc. pen.

Ove, poi, si intenda censurare la manifesta illogicità della motivazione è necessario che l'illogicità della motivazione sia manifesta, ossia di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

A tal riguardo, deve tuttora escludersi la possibilità di «un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso illiern52021 [OSCURATO:PERSONA] glieré'esten 4ia --- [OSCURATO:PERSONA] te — ugeniai, D E P O S : TATA Francesco M Ciampi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con Ja >, quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Asti il 4 ottobre 2019 in ordine al reato di cui all'art.624 bis cod. pen. e di cui all'art.4 legge n.110/1975 commesso in Cortemilia 29 gennaio 2016. L'esponente lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione sia in quanto il giudice di appello non avrebbe svolto alcuna argomentazione in merito alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art.624 bis cod. pen. sia in quanto, in relazione al capo b), sarebbe del tutto inconferente il riferimento alla tardività delle giustificazioni addotte dall'imputato circa il possesso delle forbici. 2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso censura un difetto di motivazione che, in realtà, discende dall'evidente devoluzione al giudice di appello, con riguardo al reato contestato al capo A), del solo punto di decisione inerente al trattamento sanzionatorio. La prima censura concerne dunque una questione proposta per la prima volta dinanzi alla Corte di legittimità; si richiama, sul punto, Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631. Dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414). Il secondo motivo di ricorso lamenta l'"inconferenza" della motivazione, senza specifico riferimento ad uno dei vizi enunciati nell'art.606 lett.e) cod. proc. pen. Ove, poi, si intenda censurare la manifesta illogicità della motivazione è necessario che l'illogicità della motivazione sia manifesta, ossia di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). A tal riguardo, deve tuttora escludersi la possibilità di «un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso illiern52021 [OSCURATO:PERSONA] glieré'esten 4ia --- [OSCURATO:PERSONA] te — ugeniai, D E P O S : TATA Francesco M Ciampi
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