CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2017
Cassazione n. 31203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5989/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in FROSINONE , [OSCURATO:PERSONA] 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del responsabile contenzioso avv. [OSCURATO:PERSONA] munita dei poteri di cui alla procura speciale per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 28.3.2017, rep. N. 20224, racc. n. 12791, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende per procura in calce alla memoria ex art. 47 comma 4° c.p.c., -controricorrente- avverso l’ORDINANZA di SOSPENSIONE del TRIBUNALE ROMAemessa nel procedimento n. 42116/2021 RG depositata i l 25.1.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.11.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ora in concordato preventivo (d'ora in poi per brevità GZC), vantando un credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (d'ora in poi per brevità Laghetto) per la somma pagata a quest'ultima nel 2011 in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva del 2010 del Tribunale di Frosinone, poi riformata dalla Corte d'Appello di Roma, credito per il quale aveva chiesto nel febbraio 2016 ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 146/2016 del Tribunale di Frosinone per €743.453,78 oltre interessi al tasso legale senza ulteriori specificazioni, pignorava presso il terzo debitore della Laghetto, la Aeroporti di Roma SPA (d'ora in poi per brevità ADR), la somma di € 985.907,57, comprendente, secondo i conteggi del creditore procedente, anche la somma di € 144.812,47 per gli interessi legali ex art. 1284 comma 4° cod. civ.. Incassata il 28.5.2018 dalla GZC l'intera somma pignorata ad ADR di €985.907,57, insorgeva contestazione in ordine all'inclusione, o meno, nel titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 146/2016 del Tribunale di Frosinone, degli interessi legali ex art. 1284 comma 4° cod. civ., e la Laghetto, ritenendoli non dovuti perché non compresi nel decreto ingiuntivo, né nell'ordinanza di assegnazione, intraprendeva davanti al Tribunale di Roma il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n.46780/2019 RG, chiedendone la restituzione a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. ed in subordine di arricchimento ingiustificato per la somma di € 144.812,47 oltre accessori alla GZC, con condanna autonoma, o in solido per la stessa somma ma a titolo risarcitorio di ADR, per avere con negligenza ed imperizia pagato tale somma non dovuta alla GZC. Nel procedimento sommario n. 46780/2019 RG del Tribunale di Roma si costituiva ADR, che chiedeva il rigetto delle domande della Laghetto, ed in via riconvenzionale chiedeva di accertare chi tra la Laghetto e la GZC avesse diritto al pagamento della somma di €144.812,47, di escludere dall'importo del decreto ingiuntivo del Tribunale di Frosinone gli interessi ex art. 1284 comma 4° cod. civ., ed in ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie della Laghetto nei suoi confronti, di condannare la GZC a tenerla indenne per quanto da essa dovuto alla Laghetto. Nello stesso procedimento si costituiva la GZC, che chiedeva di dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. della Laghetto e comunque di rigettarlo nei suoi confronti, e con riconvenzionale incrociata chiedeva la condanna di ADR al pagamento in suo favore della somma di € 145.070,75 oltre interessi ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura 376/2018 al saldo, a titolo di saldo del corrispettivo dovutole per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'area Terminals dell'[OSCURATO:PERSONA] da Vinci di Fiumicino in base al contratto di appalto CQ20180003, saldo che le era stato illegittimamente rifiutato dalla ADR qualificandosi creditrice della GZC per la somma indebitamente pagatale di € 144.812,47 per gli interessi ex art. 1284 comma 4° cod. civ.. Il Tribunale di Roma con l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario n. 46780/2019 RG del 26.3.2021, per quanto qui rileva, riteneva non dovuta dalla Laghetto alla GZC perché non inclusa nel titolo esecutivo, che parlava solo di interessi legali, la somma di € 144.812,47, che quest'ultima aveva incassato da ADR a titolo di interessi ex art. 1284 comma 4° cod. civ., condannando la GZC alla restituzione della stessa, perché percepita senza titolo, in favore della Laghetto, rigettava la domanda di risarcimento danni per lo stesso importo avanzata da quest'ultima verso ADR, rigettava la domanda di ADR di accertamento di chi tra la Laghetto e la GZC avesse diritto al pagamento di quella somma, e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale incrociata di GZC di condanna di ADR al pagamento del saldo lavori del contratto di appalto CQ20180003, per assenza dei presupposti dell'art. 36 c.p.c., indicando poi in motivazione che ADR non poteva sospendere il pagamento della somma di € 145.070,75 a saldo dell'appalto a favore della GZC invocando in compensazione un suo preteso controcredito verso quest'ultima ad altro titolo, non essendovi coesistenza di due crediti certi e liquidi. Contro l'ordinanza del 26.3.2021 proponevano autonome impugnazioni alla Corte d'Appello di Roma la Laghetto (proc. n.2692/2021 RG) e la GZC (proc. n. 2709/2021 RG), poi riunite, la prima chiedendo che fosse condannata al pagamento della somma di € 144.812,47 in suo favore oltre alla GZC anche la ADR, e la seconda chiedendo che in riforma della decisione di primo grado fosse accertato il suo diritto di trattenere la somma incassata a titolo di interessi ex art. 1284 comma 4° cod. civ., mentre la GZC non riproponeva la domanda di condanna della ADR al pagamento del saldo dei lavori ed accessori del contratto di appalto CQ20180003, che era stata dichiarata inammissibile in primo grado, preferendo per esso richiedere separatamente decreto ingiuntivo. Nel giudizio di appello si costituiva altresì la ADR, che oltre a chiedere il rigetto delle impugnazioni delle altre parti, insisteva nella domanda riconvenzionale di accertamento che la somma per interessi ex art. 1284 comma 4° cod. civ. non era dovuta perché non compresa nel titolo esecutivo ottenuto dalla GZC contro ADR, di accertamento di chi tra la Laghetto e la GZC avesse diritto al pagamento della somma di € 144.812,47, ed in via subordinata, nell'ipotesi di sua condanna al pagamento in favore della Laghetto della somma suindicata, di condanna della GZC a tenerla indenne per quanto versato. Pochi giorni prima di proporre appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma, la GZC in data 19.4.2021 chiedeva al Tribunale di Roma l'emissione di decreto ingiuntivo per € 145.070,75 oltre interessi ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura 376/2018 al saldo a carico della ADR, a titolo di saldo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'area Terminals dell'[OSCURATO:PERSONA] da Vinci di Fiumicino in base al contratto di appalto CQ20180003. Avverso il decreto ingiuntivo n. 8886 dell'11.5.2021, emesso dal Tribunale di Roma in conformità alla richiesta, proponeva tempestiva opposizione la ADR, instaurando nei confronti della GZC il procedimento n. 42116/2021 RG. Nell'atto di opposizione la ADR, pur non negando l'esistenza e l'ammontare del credito azionato in sede monitoria, in rito eccepiva la litispendenza rispetto ai procedimenti riuniti pendenti davanti alla Corte d'Appello di Roma, chiedendo di cancellare la causa dal ruolo e di dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e chiedeva in subordine la sospensione del giudizio ex art. 337 c.p.c., ovvero ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quei procedimenti. Nel merito la ADR in via riconvenzionale, chiedeva in via principale di accertare che il pagamento della somma di € 144.812,47 da essa eseguito il 28.5.2018 a favore della GZC costituiva un indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e di dichiarare conseguentemente la compensazione ai sensi dell'art.1243 cod. civ. e degli articoli 56 e 169 L.F. tra tale suo credito ed il credito azionato in fase monitoria dalla GZC in concordato preventivo, ed in via subordinata di condannare la GZC in concordato preventivo alla restituzione in suo favore della somma indebitamente percepita di € 144.812,47 oltre interessi dal 28.5.2018 al saldo con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e di accertare che nulla era dovuto dalla ADR alla GZC in concordato preventivo, per cui il decreto ingiuntivo opposto andava revocato. Si costituiva nel giudizio di opposizione la GZC, che chiedeva il rigetto dell'opposizione di ADR, previa reiezione dell'eccezione di litispendenza e dell'avversa istanza di sospensione ex art. 337 comma 2° c.p.c.. Con ordinanza riservata del 25.1.2023, comunicata alle parti in pari data, il Tribunale di Roma, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dagli articoli 295 e 337 comma 2° c.p.c., disponeva la sospensione del procedimento n.42116/2021 RG allo scopo di evitare un conflitto di giudicati. Avverso l'ordinanza di sospensione ha proposto regolamento necessario di competenza la GZC in concordato preventivo con ricorso alla Suprema Corte notificato ad ADR il 24.2.2023, e quest'ultima resiste con memoria ex art. 42 c.p.c. del 16.3.2023. La Procura Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso per motivazioni diverse da quelle addotte dalla GZC, sostenendo che, essendo stata sollevata da ADR nel giudizio sospeso eccezione di compensazione per far valere un controcredito giudizialmente contestato, non era invocabile la compensazione ed il giudizio in cui la relativa eccezione é stata sollevata non poteva essere sospeso per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., o 337 comma 2° c.p.c., e richiamando sul punto la sentenza n. 23225 del 15.11.2016 delle sezioni unite della Corte di Cassazione e la sentenza della Suprema Corte n. 4313 del 14.2.2019. La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 7.11.2023. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va riconosciuta l’ammissibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione facoltativa ex art. 337 comma 2° c.p.c. che è stato adottato dal Tribunale di Roma il 25.1.2023, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 24.5.2019 n. 14337; Cass. 12.7.2018 n. 18494) "Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337 c.p.c., comma 2, può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità - dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicchè la Corte di cassazione deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice "a quo". Il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di Cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonchè della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass., ord., 2/10/2017, n. 23010; Cass., ord., 30/07/2015, n.16142, Cass., ord., 25/11/2010, n. 23977). Il Tribunale di Roma ha motivato il provvedimento di sospensione sostenendo che in relazione al credito oggetto di causa era pendente altro giudizio, avente R.G. n. 46780/2019, nel quale era stata accertata l’esistenza del credito anzidetto con l’ordinanza n. 6015/2021, non avente efficacia di giudicato in quanto impugnata dinnanzi alla Corte d’Appello di Roma, e che pertanto sussisteva un potenziale conflitto di giudicati. In prosieguo sono stati riportati sia il disposto dell’art. 295 c.p.c., che quello dell’art. 337 comma 2° c.p.c., ricordando che il primo prevede la sospensione necessaria nei casi in cui un altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa, e che in base al secondo quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata. Si è poi ricordato che la sospensione necessaria del giudizio civile è prevista quando la decisione di una causa dipenda dalla definizione di un’altra causa, ossia quando vi sia un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità tra le possibili statuizioni, un collegamento per cui l’altro giudizio oltre ad investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, possa portare ad una decisione che pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere. A conclusione di questo richiamo alla nozione di pregiudizialità in senso tecnico, ossia come pregiudizialità-dipendenza, comune sia alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., che alla sospensione facoltativa ex art. 337 comma 2° c.p.c., il giudice del Tribunale di Roma ha sostenuto che tra il procedimento poi sospeso e quello pendente in secondo grado davanti alla Corte d’Appello di Roma (proc. n. 2692/2021 RG e n. 2709/2021 RG riuniti) vi sarebbe stata coincidenza di parti, di causae petendi e di petita e che pertanto sussistevano i presupposti dell’art. 295 c.p.c. e l’obiettivo di evitare il conflitto di giudicati. Anche se il provvedimento di sospensione ha richiamato sia la normativa dell’art. 295 c.p.c. dalla quale è desumibile la nozione di pregiudizialità in senso tecnico, sia quella dell’art. 337 comma 2° c.p.c., poiché quando tale provvedimento è stato adottato è pacifico che la causa pregiudicante e quella pregiudicata non si trovavano entrambe in primo grado, in quanto quella pregiudicante pendeva in appello, e poiché si è espressamente indicato che il credito oggetto di causa era stato già oggetto di accertamento da parte dell’ordinanza del Tribunale di Roma n. 6015/2021 che però era stata impugnata dinnanzi alla Corte d’Appello, vanno seguite le indicazioni fornite dalle sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 21763 del 29.7.2021 e n. 10027 del 19.6.2012 sul diverso ambito applicativo del potere di sospensione. Secondo tali indicazioni la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. é prevista nel caso in cui entrambe le cause, pregiudicante e pregiudicata, siano pendenti in primo grado, mentre la sospensione facoltativa ex art. 337 comma 2° c.p.c. é prevista quando la sentenza pregiudicante invocata in un giudizio di primo grado risulti impugnata, in alternativa alla condivisione da parte del giudice della causa pregiudicata dell’accertamento non ancora definitivo in essa contenuto, e si deve quindi ritenere che il Tribunale di Roma abbia inteso disporre la sospensione ex art. 337 comma 2° c.p.c., richiamando l’art. 295 c.p.c. solo per l’individuazione del comune presupposto della pregiudizialità in senso tecnico tra le due cause. Da tale qualificazione discende, come osservato da ADR, l’irrilevanza della circostanza che nel giudizio sospeso non sia parte insieme alla GZC ed alla ADR anche la Laghetto, come invece nei giudizi di appello riuniti n. 2692/2021 RG e n. 2709/2021 RG della Corte d’Appello di Roma ritenuti pregiudicanti, posto che l’identità delle parti delle cause pregiudicata e pregiudicante è richiesta ai fini della sospensione ex art. 295 c.p.c. (vedi Cass. sez. un.13.10.2022 n.30148), ma non per la sospensione ex art. 337 comma 2° c.p.c. (Cass. sez. un. n. 21763/2021). Ugualmente irrilevante è il fatto dedotto dalla ricorrente che il petitum e la causa petendi della causa pregiudicante e di quella pregiudicata, al contrario di quanto indicato nell’ordinanza di sospensione, siano diversi. Assume la GZC che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 42116/2021 RG abbia ad oggetto solo la richiesta della GZC di pagamento del saldo del corrispettivo del contratto di appalto CQ20180003 concluso con la ADR (domanda che era stata proposta anche nel precedente giudizio sommario n. 46780/2019 del Tribunale di Roma ma è stata dichiarata inammissibile ex art. 36 c.p.c. e non è stata riproposta in appello uscendo quindi dal thema decidendum in quella sede), e che i giudizi di appello pendenti davanti alla Corte d’Appello di Roma n. 2692/2021 RG e n.2709/2021 RG abbiano ad oggetto la ripetizione di indebito della somma di €144.812,47, che la GZC ha incassato dalla somma pignorata alla ADR a titolo di interessi ex art. 1284 comma 4° cod. civ., ritenendoli ricompresi nel titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 146/2016 del Tribunale di Frosinone) ottenuto a carico della Laghetto. L’identità del petitum e della causa petendi, in realtà rilevano ai fini della dichiarazione di litispendenza, ma non ai fini della sospensione ex art. 337 comma 2° c.p.c., per la quale occorre solo che tra la causa pendente in appello e quella pendente in primo grado esista un rapporto di pregiudizialità-dipendenza. Il provvedimento impugnato ha cripticamente indicato, in proposito, che in relazione al credito oggetto di causa nel procedimento n. 42116/2021 RG del Tribunale di Roma era pendente altro giudizio, avente RG 46780/2019, nel quale era stata accertata l’esistenza dell’anzidetto credito con l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 6015/2021, che però non aveva efficacia di giudicato in quanto impugnata davanti alla Corte d’Appello di Roma. Se ne desume che ad essere pendente contemporaneamente al giudizio di primo grado poi sospeso non era il procedimento sommario n. 46780/2019 RG del Tribunale di Roma, che si era già concluso in primo grado con l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 6015/2021, ma il giudizio di appello avverso tale ordinanza (procedimenti riuniti n. 2692/2021 RG e n.2709/2021 RG della Corte d’Appello di Roma). Quanto al credito oggetto del giudizio poi sospeso sui cui presupposti l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 6015/2021 era destinata ad incidere con efficacia di giudicato, non era evidentemente rappresentato, come supposto dalla ricorrente, dal credito per il saldo del contratto di appalto CQ20180003 concluso dalla GZC con ADR, per il quale era stato emesso dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo opposto nel procedimento poi sospeso, credito che, come già detto, era stato solo oggetto di una pronuncia d’inammissibilità della domanda nell’ordinanza sopra citata non vincolante sul merito. La questione sulla quale l’ordinanza n. 6015/2021 del Tribunale di Roma, una volta definitiva, avrebbe inciso nel procedimento poi sospeso col suo giudicato, non era poi, come ritenuto dalla Procura Generale nelle sue conclusioni, solo quella dell’eccezione di compensazione della ADR con contrapposizione al credito riconosciuto alla GZC nel decreto ingiuntivo opposto, del controcredito per ripetizione di indebito di € 144.812,47 oltre interessi vantato dalla opponente ADR verso la GZC, poiché se così fosse stato, non essendo tale controcredito ancora certo e liquido al momento dell’opposizione e quindi suscettibile di compensazione giudiziale, non avrebbe legittimato l’esercizio del potere di sospensione ex art. 295 c.p.c., né ex art. 337 comma 2° c.p.c. (vedi in tal senso Cass. sez. un. n. 23225 del 15.11.2016 e Cass.n.4313 del 14.2.2019). La questione che poteva essere pregiudicata, nel giudizio poi sospeso, per effetto della definitività degli accertamenti contenuti nell’ordinanza n.6015/2021 del Tribunale di Roma, contro la quale pendeva il giudizio di appello, era piuttosto, prima ancora che quella dell’eccepita e conseguenziale compensazione, quella della domanda riconvenzionale specificamente proposta dalla opponente ADR contro la GZC di accertare che il pagamento della somma di €144.812,47 da essa eseguito il 28.5.2018 a favore della GZC costituiva un indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., di dichiarare conseguentemente la compensazione ai sensi dell'art. 1243 cod. civ. e degli articoli 56 e 169 L.F. tra tale suo credito ed il credito azionato in fase monitoria dalla GZC in concordato preventivo, ed in via subordinata di condannare la GZC in concordato preventivo alla restituzione in suo favore della somma indebitamente percepita di € 144.812,47 oltre interessi dal 28.5.2018 al saldo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ed invero, anche se nel procedimento sommario sfociato nell’ordinanza n.6015/2021 del Tribunale di Roma la ADR non aveva avanzato nei confronti della GZC domanda riconvenzionale incrociata di ripetizione di indebito della somma di € 144.812,47, in quel giudizio, in contraddittorio anche con la ADR, è stato accertato che quella somma, non essendo compresa nel titolo esecutivo che la GZC aveva ottenuto a carico della Laghetto (il decreto ingiuntivo n.146/2016 del Tribunale di Frosinone), non poteva essere pignorata presso il terzo ADR, debitrice della Laghetto, e non era quindi dovuta dalla Laghetto alla GZC, per cui quest’ultima, dato il carattere indebito della somma incassata dalla ADR per effetto del pignoramento presso terzi, è stata condannata a restituire quella somma alla Laghetto, mentre nel contempo è stato respinta la domanda di risarcimento danni per lo stesso importo che era stata avanzata dalla Laghetto nei confronti del terzo pignorato ADR per avere con negligenza ed imperizia pagato alla GZC quella somma, non ricompresa nel titolo esecutivo, che includeva gli interessi legali semplici e non gli interessi ex art. 1284 comma 4° cod. civ. E’ quindi evidente che nella causa sospesa era destinato ad incidere, sulle riconvenzionale di ripetizione di indebito della ADR verso la GZC, il riconoscimento, avvenuto in contraddittorio con ADR, del fatto che la somma di € 144.812,47 non era inclusa nel titolo esecutivo vantato dalla GZC verso la Laghetto, ed a tale rapporto di pregiudizialità-dipendenza si deve ritenere che il provvedimento impugnato abbia fatto riferimento, sia pure in modo poco chiaro. Malgrado ciò, nell'esercizio dei poteri di statuizione connaturatì al sindacato della Corte in sede di regolamento di competenza e che le consentono di apprezzare la legittimità della disposta sospensione anche, eventualmente, al di là delle ragioni invocate con i motivi di ricorso (Cass., ord.. 24.10.2016 n.21422; Cass. ord., 27.11.2014, n. 25232), il Collegio ritiene che l'istanza di regolamento di competenza debba essere accolta alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, al quale va dato in questa sede continuità, e secondo cui, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'art. 337 c.p.c., comma 2, è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Secondo tale consolidato orientamento, la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza (nella specie l’ordinanza ex art. 702 ter comma 3° c.p.c. del Tribunale di Roma n.6015/2021), già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perchè non ne condivida il merito o le ragioni giustificatrici (Cass. ord. 29.5.2019 n. 14738; Cass. ord.2.10.2017 n. 23010; Cass. ord. 30.7.2015 n. 16142; Cass. ord.12.11.2014 n. 24046; Cass., sez. un. 19.6.2012 n. 10027 e Cass. ord., 18.11.2013 n. 25890); Nel caso in esame, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha rilevato, anche se in modo poco chiaro, l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio pendente davanti alla Corte d’Appello di Roma tra ADR, GZC e Laghetto (procedimenti riuniti n. 2692/2021 e n.2709/2021 RG) ed il procedimento n. 42116/2021 RG, pendente in primo grado davanti al Tribunale di Roma tra ADR e GZC, ed ha evidenziato che l’ordinanza n. 6015/2021 del Tribunale di Roma potenzialmente pregiudicante la sua decisione, non aveva ancora efficacia di giudicato perché impugnata, ma, pur trattandosi di una sospensione facoltativa ex art. 337 comma 2° c.p.c. e non di una sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., non ha offerto motivazione alcuna sulla plausibile controvertibilità della citata ordinanza della quale era stata invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne era stata fatta, e non ha quindi spiegato per quale ragione, anziché condividere almeno in termini potenziali l’accertamento in essa contenuto, abbia preferito sospendere il giudizio in attesa della decisione del giudice dell’impugnazione. Il sindacato di questa Corte non può certamente trasmodare nella rivisitazione dell'adeguatezza degli argomenti a supporto della non ritenuta "autorità" della sentenza (o nella specie ordinanza ex art. 702 ter comma 3° c.p.c.) già intervenuta in altro giudizio e tuttora impugnata, giacchè in tal modo verrebbe ad accedersi ad un sindacato di merito, estraneo al tipo del mezzo impugnatorio in parola, previsto esclusivamente in funzione della verifica della conformità dell'attività del Giudice alla norma processuale che la regola. Allo stesso tempo, però, sull'oggetto della causa devoluta alla cognizione del Giudice di merito, questa Corte è certamente tenuta a verificare i requisiti di validità del provvedimento di sospensione, in relazione all'esistenza della ragione giustificativa del potere discrezionale di sospensione. Tale potere discrezionale può, infatti, essere esercitato a condizione che si dia conto, purchè in modo non meramente apparente, di tale fondamentale valutazione, ed è indispensabile quindi che nel provvedimento di sospensione ex art. 337 comma 2° c.p.c. si rendano note, sia pure sommariamente e con valutazione discrezionale, e quindi sottratta al sindacato di merito da parte di questa Corte (secondo Cass., ord. 23977/10, citata), le ragioni della mancata condivisione della sentenza (od ordinanza ex art. 702 ter comma 3° c.p.c.) impugnata, potenzialmente pregiudicante rispetto al giudizio di primo grado in corso, risolvendosi altrimenti la sospensione nell'esercizio immotivato di un potere - che da discrezionale diverrebbe arbitrario ed incontrollabile - e finendo con il sovrapporsi meccanicisticamente alla diversa - e non configurabile, per quanto detto - ipotesi della sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (vedi in tal senso Cass., ord.30.7.2015 n. 16142 in motivazione). Il regolamento di competenza va quindi accolto, anche se per ragioni diverse da quelle prospettate dalla parte ricorrente e dalla Procura Generale, in quanto la sospensione discrezionale ex art. 337 comma 2° c.p.c. è stata disposta senza alcuna motivazione delle ragioni che hanno indotto a preferire la sospensione del giudizio rispetto alla condivisione del provvedimento impugnato avente potenziale efficacia pregiudicante, e va quindi ordinata la prosecuzione del giudizio n. 42116/2021 RG del Tribunale di Roma che era stato illegittimamente sospeso il 25.1.2023. Le motivazioni dell’accoglimento del regolamento di competenza, dissonanti r