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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 45951/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 gennaio 2022 il G.u.p. del Tribunale di Vicenza ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ascritto a [OSCURATO:PERSONA] perché estinto per esito positivo della messa alla prova.

Con la medesima sentenza il giudice ha disposto, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca e distruzione della sostanza stupefacente e degli «altri reperti» in sequestro, nonché la confisca della somma di € 2.825,00 rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, sottoposta a sequestro in data 27 settembre 2009.

2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la statuizione della sentenza relativa alla confisca della somma di denaro, che fu rinvenuta nella abitazione di Basso (perquisita ai sensi dell'art. 103 d.P.R. n. 309/90), in una cartellina posta sul comodino della camera da letto.

Il difensore osserva che la sentenza con la quale è dichiarata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non è in alcun modo equiparabile a una sentenza di condanna sicché la confisca sarebbe consentita solo se obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen.

Rileva che la somma in sequestro non può essere considerata prezzo del reato e, dunque, non è assoggettata al regime di cui all'articolo 240, comma 2, cod. pen.

Sottolinea che, in ogni caso, la somma non potrebbe neppure essere ritenuta profitto del reato, atteso che a Bosco non è stata contestata la cessione, ma la detenzione di sostanza stupefacente.

3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata «limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro».

Con memoria del 18 novembre 2022 il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

5. In assenza di condanna, il denaro di cui l'imputato aveva la disponibilità potrebbe essere soggetto a confisca solo ai sensi dell'art. 240 comma 2 cod. pen. e quindi solo se la somma potesse essere qualificata come prezzo del reato.

A Basso, però, è stata contestata la detenzione di sostanza stupefacente e non si comprende come il possesso di una somma di denaro possa essere il «prezzo» di tale detenzione.

6. La sentenza va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro e la somma in sequestro deve essere restituita all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, statuizione che elimina.

Ordina la restituzione della somma all'avente diritto.

Così deciso il 24 novembre 2022 Il ConsiQilere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 gennaio 2022 il G.u.p. del Tribunale di Vicenza ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ascritto a [OSCURATO:PERSONA] perché estinto per esito positivo della messa alla prova. Con la medesima sentenza il giudice ha disposto, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca e distruzione della sostanza stupefacente e degli «altri reperti» in sequestro, nonché la confisca della somma di € 2.825,00 rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, sottoposta a sequestro in data 27 settembre 2009. 2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la statuizione della sentenza relativa alla confisca della somma di denaro, che fu rinvenuta nella abitazione di Basso (perquisita ai sensi dell'art. 103 d.P.R. n. 309/90), in una cartellina posta sul comodino della camera da letto. Il difensore osserva che la sentenza con la quale è dichiarata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non è in alcun modo equiparabile a una sentenza di condanna sicché la confisca sarebbe consentita solo se obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen. Rileva che la somma in sequestro non può essere considerata prezzo del reato e, dunque, non è assoggettata al regime di cui all'articolo 240, comma 2, cod. pen. Sottolinea che, in ogni caso, la somma non potrebbe neppure essere ritenuta profitto del reato, atteso che a Bosco non è stata contestata la cessione, ma la detenzione di sostanza stupefacente. 3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata «limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro». Con memoria del 18 novembre 2022 il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 5. In assenza di condanna, il denaro di cui l'imputato aveva la disponibilità potrebbe essere soggetto a confisca solo ai sensi dell'art. 240 comma 2 cod. pen. e quindi solo se la somma potesse essere qualificata come prezzo del reato. A Basso, però, è stata contestata la detenzione di sostanza stupefacente e non si comprende come il possesso di una somma di denaro possa essere il «prezzo» di tale detenzione. 6. La sentenza va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro e la somma in sequestro deve essere restituita all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, statuizione che elimina. Ordina la restituzione della somma all'avente diritto. Così deciso il 24 novembre 2022 Il ConsiQilere es
Sentenza Cassazione n. 45951/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris