CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 27127/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18027/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Dott. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrent i - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 12/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. - nella procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, co mma 6 , l.fall. , proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. a luglio 2015, dichiara to inammissibile a dicembre 2016 sulla scorta d i plurimi pareri e relazioni informative anche c omplesse e urgen ti , depositate dai tre Commissari giudiziali nomin a ti ( Dott. [OSCURATO:PERSONA], Dott. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale di Benevento operò una prima liquidazione del compenso unitario ad essi spettante,nella somma complessiva di euro 180.000,00; 1.1. - il relativo decreto venne cassato con rinvio da questa Corte, con ordinanza n.11219 del 2018 , per carenza di motivazione; 1.2. - in sede di rinvio, lo stesso tribunale ha rili qui dato il compenso unitario in euro 24.000,00, applicando il criterio residuale delle vacazioni spettanti agli ausiliari del giudice , ai sensi degli artt. 4, l. n. 319 del 1980 e 1, d.m.30 maggio 2002; 2. avverso il relativo decreto i Commissari giudiziali hanno proposto ricorso per cassazione; l’intimatonon ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione dell’art. 5D.M. 30/2012 e dell’art. 4 l. 319/1980 e dell’art. 1 D. M . 30 .5.2022 , in relazione agli artt. 161 e 163 l.f.”, per non avere il tribunale applicato la specifica disciplina di liquidazione del compenso prevista dall’art. 5 del d.m. 5/2012 in relazione all ’attività svolta dal Commissario giudiziale nominato ai sensi dell’art. 163 l.f all . - cui espressamente rinvia l’art. 161, comma 6, l.fall.- che nel concordato con riserva è solo parzialmente diversa da quella svolta ordinariamente, e comunque non è ricondu cibile nell’alveo generic o dell’attività svolta dagli ausiliari del giudice ( così Cass. 8221/2011) , tanto più considerando la complessità dei compiti svolti in concreto dai Commissari ricorrenti, “ nell’ambito di una procedura qualificata dallo stesso tribunale come concordato preventivo di gruppo, di natura mista, per essere liquidatorio in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed in continuità aziendale in capo alla conferitaria Amica c. s.r.l.”; 4. - nel decreto i mpugnato si dà espressamene atto “ della diversità di orientamenti giurisprudenziali in materia e della diversità delle prassi adottate nei diversi uffici in ragione della lacuna normativa in materia ”, dal momento che il D.M. 30 / 2012 non prevede i criteri per la liquidazione del compenso spettante ai Commissari giudiziali nominati ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.fall. (norma introdottanel 2013), i quali svolgono “ compiti di vigilanza e controllo ma non compiono tutta l’attività prevista dagli ar tt. 171 e ss. L.F.”, mancando, in particolare , la “ redazione del l’inventario ex art. 172 L.F. e […] l’attività di liquidazione ”, con conseguente impossibilità di applicare analogicamente i parametri contemplati all’art. 5del d.m. cit. ; 5. -il Collegio ritiene che la questione posta meriti una più ampia trattazione in pubblica udienza, stanti le incertezze applicative e le conseguenti difformità nelle prassi dei vari uffici,segnalate anche nel decreto impugnato, tenendoconto che: -il referente normativo della fattispecie in esame è il d.m. n. 30 del 2012 , che regola espressamente “ la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo”, in quanto il c.d. concordato “con riserva” è semplicemente una fase possibile dell'unico procedimento concordatario (Cass. 14713/2019); -l’applicazione letterale del d.m. 30/2012 al concordato c.d. con riserva crea però problemi, in quanto contempla parametri co n esso non pienamente congruenti;- occorre chiarire , in particolare, q uali siano i criteri di liquidazione del compenso spettante al Commissario giudiziale nominato ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.fall., nel caso in cui la procedura di concordato preventivo non sia aperta ai sensi dell’art.162 l.fall., tenuto conto, tra l’altro, del riferimento contenuto nell’art. 5 del d.m. 25 gennaio 2012, n. 30 all’ammontare dell’attivo realizzato dalla liquidazione e a quello del passivo risultante dall’inventario redatto ai sensi dell’art. 172 l.fall. (comma 1, solo per le «procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni») ovvero all’ammontare dell’attivo e del passivo risultanti dal predetto inventario (comma 2, per le «procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1»); -a tal fine va altresì valutata , più in generale, la ragionevolezza dei parametri fissati dall’art. 5 , d.m. 30/2012, che , recependo l’unificazione delle fasi ante e post omologa all’esito d ella disapplicazione del corrispondente art. 5 del d.m. 570 del 1992 ( v. Cass. 26897/2020, 693/2001, 3691/2000 ) , sembra aver ingenerato ulteriori disparità di trattamento tra i commissari giudiziali di procedure concordatarie di diverso tipo (liquidatorie, in continuità, miste, con garanzia, ecc. ) , nelle quali i compiti di vigilanza svolti sono sostanzialmente assimilabili (specie nella fase ante om ologa) , nonché un’irragionevole equiparazione, sotto il profilo dei parametri adottati per la liquidazione del compenso, tra figure del tutto diverse (come il commissario giudiziale del concordato liquidatorio e il liquidatore della stessa procedura: cfr. Cass. 7973/2016). P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruoloper la trattazione in pubblica u