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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 04425/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 21 settembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, pronunciata il 20 ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di 1 anno di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di truffa.

Ritenuto che il primo motivo con cui si censura l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa è reiterativo in quanto ripropone pedissequamente le censure fattuali dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01).

Il ricorso è, inoltre, articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

I giudici di merito hanno, peraltro, affermato la penale responsabilità del ricorrente, valorizzando la portata probatoria delle dichiarazioni della persona offesa con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste ed evidenziando come tutti i passaggi della vicenda si spieghino nel senso di una dolosa preordinazione dell'imputato di uno scenario artificioso idoneo a trarre in inganno il CAPPUCCIO (garantendo alla vittima di essere seriamente interessato a rilevare la pizzeria e continuare a gestirla, consegnando un assegno post-datato e delle cambiali, rivelatisi privi di provvista, vendendo la pizzeria prima della scadenza dell'assegno per poi rendersi irreperibile -vedi pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto l'erronea qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di truffa anziché nella fattispecie di insolvenza fraudolenta è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha affermato, con motivazione sintetica ma priva di vizi logici, che la persona offesa è stata indotta a porre in essere la disposizione patrimoniale dagli artifici e raggiri posti in essere dall'imputato con conseguente sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 21 settembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, pronunciata il 20 ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di 1 anno di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di truffa. Ritenuto che il primo motivo con cui si censura l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa è reiterativo in quanto ripropone pedissequamente le censure fattuali dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01). Il ricorso è, inoltre, articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di merito hanno, peraltro, affermato la penale responsabilità del ricorrente, valorizzando la portata probatoria delle dichiarazioni della persona offesa con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste ed evidenziando come tutti i passaggi della vicenda si spieghino nel senso di una dolosa preordinazione dell'imputato di uno scenario artificioso idoneo a trarre in inganno il CAPPUCCIO (garantendo alla vittima di essere seriamente interessato a rilevare la pizzeria e continuare a gestirla, consegnando un assegno post-datato e delle cambiali, rivelatisi privi di provvista, vendendo la pizzeria prima della scadenza dell'assegno per poi rendersi irreperibile -vedi pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto l'erronea qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di truffa anziché nella fattispecie di insolvenza fraudolenta è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha affermato, con motivazione sintetica ma priva di vizi logici, che la persona offesa è stata indotta a porre in essere la disposizione patrimoniale dagli artifici e raggiri posti in essere dall'imputato con conseguente sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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