CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48460/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Czestochowa (Polonia) avverso la sentenza del 03/05/2023 del GIUDICE per l'UDIENZA PRELIMINARt di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano". [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti, in particolare per mancanza di motivazione in ordine all'equità della pena. Ed invero ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 2. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 13 otto re 2023 Il co sigliere e tensore [OSCURATO:PERSONA] esco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL 5 D I C. 202 ILE n0;