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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00561/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9256/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1544/2022,depositata il 21/12/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di una delle due porzioni abitative all’interno di un fabbricato sito in Bergamo, conveniva, innanzi al Tribunale di Bergamo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari dell’appartamento sovrastante al suo, per chiedere l’accertamento che le opere da loro eseguite in assenza di consenso, o di una delibera condominiale , erano illegittime; con condanna al risarcimento in forma specifica mediante ordine di riduzione in pristino del fabbricato, nonché di condanna al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa.

1.1. Il Tribunale concludeva che gli interventi sulle parti comuni eseguiti dai comproprietari a loro spese (consistite nella modifica delle falde del tetto, installazione di sei lucernari, trasformazione di una finestra in lato ovest della facciata in un portafinestra, creazione nei locali inagibili del sottotetto di uno studio professionale, realizzazione di un marcapiano e di un cappotto termoisolante) non avevano arrecato alcun pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato, né avevano alterato il decoro architettonico dell’edificio.

Riteneva, quindi, che si trattasse di interventi legittimi, poiché rientravano nei poteri del comproprietario previsti dagli artt. 1102 e 1120 cod. civ.

2. La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’Appello di Brescia, che rigettava il gravame, confermando la legittimità degli interventi dei convenuti sulle parti comuni, exart. 1102 cod. civ., atteso che l’attrice non aveva censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui era stata in essa riscontrata l’assenza di prova che l’intervento sulle parti comuni avesse alterato la loro destinazione impedendo all’attrice di farne parimenti uso, e che – quand’anche si volessero considerare detti interventi quali «innovazioni» – neanche l’attrice aveva provato che essi avessero alterato il decoro architettonico dell’edificio, o ne avessero pregiudicato la stabilità e sicurezza, ovvero reso le parti comuni inservibili all’uso o godimento da parte dell’attrice.

3. Avverso la pronuncia d’appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A sèguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dal Presidente di Sezione,la ricorrente ha chiesto la decisione exart. 380-bis, comma 2, c od. proc. civ.

In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce, exart. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.,nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 , comma 2, n. 4) cod. proc. civ.La ricorrente censura la motivazione della sentenza poiché risulta gravemente contraddittoria e illogica.

Osserva il ricorso che,da un lato, il giudice di seconde cure ha sostenuto che l’esecuzione delle opere, proprio perché ricompresa nei diritti del comproprietario, non necessitava del consenso dell’altra comproprietaria; dall’altro lato, ha poi affermato che «Nel condominio “minimo”, infatti, è richiesta la deliberazione dell’assemblea dei condomini da adottarsi con le maggioranze o all’unanimità in ragione dell’oggetto della decisione, stante l’applicabilità dell’art. 1136 comma 3 cod. civ.anche nel caso in cui i condomini siano soltanto due; con la necessità di ricorrere all’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 1105 e 1139 cod. civ. se la delibera deve essere adottata all’unanimità ed in assenza di consenso di entrambi».

1.1. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, seppure con un passaggio logico veloce (v. sentenza p. 11, ultimo capoverso; p. 12, 1° capoverso), ha voluto chiarire che ove ricorra - come nel caso di specie – l’ipotesi di un «condominio minimo», le modifiche delle parti comuni ex art. 1102 cod. civ.che il singolo condòmino intende apportare a proprie spese per il miglior godimento di esse non richiedono alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea all’unanimità o consenso del condominio minimo, salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini (ipotesi che, comunque, non ricorre nel caso di specie).

Coerentemente il giudice di seconde cure ha, quindi, concluso che l’esecuzione delle opere, proprio perché ricompresa nei diritti del comproprietario, non necessitava del consenso dell’altra comproprietaria, né di una delibera adottata dall’assemblea del condominio.

Come precisato dal [OSCURATO:PERSONA] nella proposta di definizione accelerata, nel condominio minimo l’unanimità (non già la maggioranza, ai sensi dell’art. 1136, comma 2, cod. civ. , come predicato in ricorso: p. 15 4° capoverso) dei condòmini è richiesta per le innovazioni di cui all’art. 1120 cod. civ. , consistenti in una trasformazione della res, ovvero in una sua modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale, la consistenza, la struttura, con la conseguenza che, ove l’unanimitànon sia raggiunta, è necessario adire l'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 cod. civ.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1102, 1120 e 1136 cod. civ. e 329 cod. proc. civ.

Obietta la ricorrente di aver contestato il principio applicato dal Tribunale, in quanto trattandosi di un condominio minimo ciò che risultava indispensabile era il consenso rispetto all’intervento; ciò che rileva, prosegue la ricorrente, è che le opere eseguite dai resistenti sulle parti comuni non sono state eseguite per il miglior godimento della cosa comune come previsto dall’art. 1102 cod. civ., bensì per il miglior godimento delle porzioni di proprietà esclusiva dei resistenti.

Ne consegue che risulta irrilevante la prova dell’alterazione della destinazione o dell’aver impedito il pari uso, ovvero dell’alterazione del decoro architettonico, o della circostanza che le parti comuni siano state rese inservibili all’uso o al godimento da parte della signora Mariani.

2.1. Anche il secondo motivo è infondato.

Da quanto sopra ricordato in tema di legittimità delle modifiche alle parti comuni exart. 1102 cod. civ. e delle innovazioni ex art. 1120 cod. civ., deriva che i convenuti avevano legittimamente realizzato le opere oggetto di contestazione.

Tanto perché – ove si fosse trattato di modifiche alle parti comuni –non era necessaria l’unanimità tra le due parti del condominio minimo; né l’attrice aveva dimostrato che l’intervento dei convenuti sulle parti comuni avesse alterato la destinazione di queste ultime, ovvero a vesse impedito all’attrice di farne parimenti uso secondo il suo diritto.

Del resto - ove si fosse trattato di innovazioni – a prescindere dalla mancanza dell’unanimità della decisione, comunque non era stata data prova dall’attrice che l’intervento sulle parti comuni avessealterato il decoro architettonico dell’edificio, ovvero avesse pregiudicato la stabilità o la sicurezza dell’immobile.

2.2. In definitiva, in entrambe le situazioni (modifiche alle parti comuni ovvero innovazioni) sarebbe stato rilevante per l’odierna ricorrente sostenere le sue affermazioni con prove idonee a contrastare il convincimento del primo giudicegià innanzi al giudice d’appello .

3. Con il terzo motivo si deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. , violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1102, 1120 e 1136 cod. civ.La ricorrente ritiene evidente che gli interventi operati dai convenuti sulle parti comuni siano stati diretti al miglior godimento della proprietà esclusiva dei resistenti.

A giudizio della ricorrente, infatti, la modificazione dell’inclinazione del tetto, la realizzazione dei lucernari, la posa del marcapiano non recano alcuna miglioria alle parti comuni, né migliorano il godimento della cosa comune alle parti del presente giudizio.

Difettando l’elemento essenziale delle innovazioni, ossia l’interesse collettivo della maggioranza, conclude la ricorrente nel senso della necessità imprescindibile di una delibera assembleare per le opere che sono state eseguite.

3.1. Il motivo è infondato.

Come sopra rilevato (punto 2.2.), spettava alla ricorrente fornire adeguata prova del fatto che le opere realizzate dai [OSCURATO:PERSONA] avessero alterato la destinazione delle parti comuni ovvero avessero impedito all’attrice di farne parimenti uso secondo il suo diritto; oppure - ove si fosse trattato di innovazioni – che avessero alterato il decoro architettonico dell’edificio, o pregiudicato la stabilità o la sicurezza dell’immobile ( diversamente da quanto ritenuto dalla sentenzaimpugnata: v. p. 1 1, 2° - 4° capoverso) .

Si è in presenza di una valutazione di merito scevra da incongruenzelogico-giuridiche, che pertanto non spetta a questa Corte sindacare.

4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.

Liquida le spese secondo la regola della soccombenza, come da dispositivo.

Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende: Cass.,Sez.

U n . , n. 27195/2023).

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.300,00 per compensi, oltre ad euro200,00 per esborsi , al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e agli accessori di legge ; condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 3 . 3 00,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’art. 96, comma 4 cod. proc. civ. - al pagamento della somma di euro1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9256/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1544/2022,depositata il 21/12/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di una delle due porzioni abitative all’interno di un fabbricato sito in Bergamo, conveniva, innanzi al Tribunale di Bergamo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari dell’appartamento sovrastante al suo, per chiedere l’accertamento che le opere da loro eseguite in assenza di consenso, o di una delibera condominiale , erano illegittime; con condanna al risarcimento in forma specifica mediante ordine di riduzione in pristino del fabbricato, nonché di condanna al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa. 1.1. Il Tribunale concludeva che gli interventi sulle parti comuni eseguiti dai comproprietari a loro spese (consistite nella modifica delle falde del tetto, installazione di sei lucernari, trasformazione di una finestra in lato ovest della facciata in un portafinestra, creazione nei locali inagibili del sottotetto di uno studio professionale, realizzazione di un marcapiano e di un cappotto termoisolante) non avevano arrecato alcun pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato, né avevano alterato il decoro architettonico dell’edificio. Riteneva, quindi, che si trattasse di interventi legittimi, poiché rientravano nei poteri del comproprietario previsti dagli artt. 1102 e 1120 cod. civ. 2. La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’Appello di Brescia, che rigettava il gravame, confermando la legittimità degli interventi dei convenuti sulle parti comuni, exart. 1102 cod. civ., atteso che l’attrice non aveva censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui era stata in essa riscontrata l’assenza di prova che l’intervento sulle parti comuni avesse alterato la loro destinazione impedendo all’attrice di farne parimenti uso, e che – quand’anche si volessero considerare detti interventi quali «innovazioni» – neanche l’attrice aveva provato che essi avessero alterato il decoro architettonico dell’edificio, o ne avessero pregiudicato la stabilità e sicurezza, ovvero reso le parti comuni inservibili all’uso o godimento da parte dell’attrice. 3. Avverso la pronuncia d’appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A sèguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dal Presidente di Sezione,la ricorrente ha chiesto la decisione exart. 380-bis, comma 2, c od. proc. civ. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, exart. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.,nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 , comma 2, n. 4) cod. proc. civ.La ricorrente censura la motivazione della sentenza poiché risulta gravemente contraddittoria e illogica. Osserva il ricorso che,da un lato, il giudice di seconde cure ha sostenuto che l’esecuzione delle opere, proprio perché ricompresa nei diritti del comproprietario, non necessitava del consenso dell’altra comproprietaria; dall’altro lato, ha poi affermato che «Nel condominio “minimo”, infatti, è richiesta la deliberazione dell’assemblea dei condomini da adottarsi con le maggioranze o all’unanimità in ragione dell’oggetto della decisione, stante l’applicabilità dell’art. 1136 comma 3 cod. civ.anche nel caso in cui i condomini siano soltanto due; con la necessità di ricorrere all’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 1105 e 1139 cod. civ. se la delibera deve essere adottata all’unanimità ed in assenza di consenso di entrambi». 1.1. Il motivo è infondato. La Corte territoriale, seppure con un passaggio logico veloce (v. sentenza p. 11, ultimo capoverso; p. 12, 1° capoverso), ha voluto chiarire che ove ricorra - come nel caso di specie – l’ipotesi di un «condominio minimo», le modifiche delle parti comuni ex art. 1102 cod. civ.che il singolo condòmino intende apportare a proprie spese per il miglior godimento di esse non richiedono alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea all’unanimità o consenso del condominio minimo, salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini (ipotesi che, comunque, non ricorre nel caso di specie). Coerentemente il giudice di seconde cure ha, quindi, concluso che l’esecuzione delle opere, proprio perché ricompresa nei diritti del comproprietario, non necessitava del consenso dell’altra comproprietaria, né di una delibera adottata dall’assemblea del condominio. Come precisato dal [OSCURATO:PERSONA] nella proposta di definizione accelerata, nel condominio minimo l’unanimità (non già la maggioranza, ai sensi dell’art. 1136, comma 2, cod. civ. , come predicato in ricorso: p. 15 4° capoverso) dei condòmini è richiesta per le innovazioni di cui all’art. 1120 cod. civ. , consistenti in una trasformazione della res, ovvero in una sua modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale, la consistenza, la struttura, con la conseguenza che, ove l’unanimitànon sia raggiunta, è necessario adire l'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 cod. civ. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1102, 1120 e 1136 cod. civ. e 329 cod. proc. civ. Obietta la ricorrente di aver contestato il principio applicato dal Tribunale, in quanto trattandosi di un condominio minimo ciò che risultava indispensabile era il consenso rispetto all’intervento; ciò che rileva, prosegue la ricorrente, è che le opere eseguite dai resistenti sulle parti comuni non sono state eseguite per il miglior godimento della cosa comune come previsto dall’art. 1102 cod. civ., bensì per il miglior godimento delle porzioni di proprietà esclusiva dei resistenti. Ne consegue che risulta irrilevante la prova dell’alterazione della destinazione o dell’aver impedito il pari uso, ovvero dell’alterazione del decoro architettonico, o della circostanza che le parti comuni siano state rese inservibili all’uso o al godimento da parte della signora Mariani. 2.1. Anche il secondo motivo è infondato. Da quanto sopra ricordato in tema di legittimità delle modifiche alle parti comuni exart. 1102 cod. civ. e delle innovazioni ex art. 1120 cod. civ., deriva che i convenuti avevano legittimamente realizzato le opere oggetto di contestazione. Tanto perché – ove si fosse trattato di modifiche alle parti comuni –non era necessaria l’unanimità tra le due parti del condominio minimo; né l’attrice aveva dimostrato che l’intervento dei convenuti sulle parti comuni avesse alterato la destinazione di queste ultime, ovvero a vesse impedito all’attrice di farne parimenti uso secondo il suo diritto. Del resto - ove si fosse trattato di innovazioni – a prescindere dalla mancanza dell’unanimità della decisione, comunque non era stata data prova dall’attrice che l’intervento sulle parti comuni avessealterato il decoro architettonico dell’edificio, ovvero avesse pregiudicato la stabilità o la sicurezza dell’immobile. 2.2. In definitiva, in entrambe le situazioni (modifiche alle parti comuni ovvero innovazioni) sarebbe stato rilevante per l’odierna ricorrente sostenere le sue affermazioni con prove idonee a contrastare il convincimento del primo giudicegià innanzi al giudice d’appello . 3. Con il terzo motivo si deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. , violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1102, 1120 e 1136 cod. civ.La ricorrente ritiene evidente che gli interventi operati dai convenuti sulle parti comuni siano stati diretti al miglior godimento della proprietà esclusiva dei resistenti. A giudizio della ricorrente, infatti, la modificazione dell’inclinazione del tetto, la realizzazione dei lucernari, la posa del marcapiano non recano alcuna miglioria alle parti comuni, né migliorano il godimento della cosa comune alle parti del presente giudizio. Difettando l’elemento essenziale delle innovazioni, ossia l’interesse collettivo della maggioranza, conclude la ricorrente nel senso della necessità imprescindibile di una delibera assembleare per le opere che sono state eseguite. 3.1. Il motivo è infondato. Come sopra rilevato (punto 2.2.), spettava alla ricorrente fornire adeguata prova del fatto che le opere realizzate dai [OSCURATO:PERSONA] avessero alterato la destinazione delle parti comuni ovvero avessero impedito all’attrice di farne parimenti uso secondo il suo diritto; oppure - ove si fosse trattato di innovazioni – che avessero alterato il decoro architettonico dell’edificio, o pregiudicato la stabilità o la sicurezza dell’immobile ( diversamente da quanto ritenuto dalla sentenzaimpugnata: v. p. 1 1, 2° - 4° capoverso) . Si è in presenza di una valutazione di merito scevra da incongruenzelogico-giuridiche, che pertanto non spetta a questa Corte sindacare. 4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Liquida le spese secondo la regola della soccombenza, come da dispositivo. Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende: Cass.,Sez. U n . , n. 27195/2023). Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.300,00 per compensi, oltre ad euro200,00 per esborsi , al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e agli accessori di legge ; condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 3 . 3 00,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’art. 96, comma 4 cod. proc. civ. - al pagamento della somma di euro1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific
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