CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 16149/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordirle all'affermazione della responsabilità, e con secondo motivo di ricorso, erronea qualificazione del fatto, non avendo il giudice a quo riconosciuto l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 5-8 della sentenza gravata, laddove ha affermato che la consapevole detenzione della sostanza stupefaceni:e non era stata neppure dal ricorrente contestata, posto che due dei suoi tre fogli sono assuntori conclamati, che uno di loro era stato arrestato, e che i sequestri a carico dei figli hanno avuto ad oggetto la medesima sostanza stupefacente di cui il ricorrente si è liberato lanciandola dal balcone dopo averla raccolta in una busta di colore nero e aver tentato di sottrarsi al controllo cercando di perdere tempo prima di aprire la porta. Il giudice a quo ha quindi ritenuto che l'assunto difensivo, secondo cui la sostanza rinvenuta appartenesse ai figli e fosse destinata al loro uso personale, non fosse logicamente conciliabile con le modalità di nascondimento, con il frazionamento in 38 dosi complessive, con le modalità di confezionamento, con l'assenza, nella camera dei figli, di spinelli o cicche di sigarette confezionate o residui di sostanza, essendosi così provata la consapevole detenzione dello stupefacente a fine di spaccio e non per uso personale. Anche la seconda censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di grammi 112 lordi di sostanza del tipo marijuana, contenute in 76 bustine, il cui principio attivo puro pari a gr. 14,3017 da cui erano ricavabili 571 dosi medie droganti. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Rilevato l4 pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il Consigliere es