CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10291/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -nonchéNumero registro generale 4831/2025Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 10291/2026Data pubblicazione 20/04/2026- intimato -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1653/2024,depositata il 23/12/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/2/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;ritenuto che,con sentenza resa in data 23/12/2024, la Corte d’appello di Bari, inaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in parzialeriforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda propostadalla [OSCURATO:PERSONA] I.R.C.C.S., Opera di PadrePio da Pietrelcina di [OSCURATO:PERSONA] per la condanna diMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asseritamente subiti dallafondazione attrice in conseguenza nella pretesa diffusione, da parte del Didella stessa;a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva inquesta sede, la Corte territoriale – dopo aver rilevato l’intervenutogiudicato interno sulla pronuncia resa dal primo giudice avente ad oggettol’accertamento negativo della portata diffamatoria di un articolo pubblicatosulla rivista L’immediato.net edita da [OSCURATO:SOCIETA]. e diretta da FrancescoPesante (contenente un’intervista rilasciata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] effettiva diffusione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del contestatocomunicato stampa, essendosi la stessa fondazione limitata a prospettare(senza dimostrarla) l’avvenuta allegazione di tale comunicato stampa aduna mail apparentemente proveniente dal [OSCURATO:PERSONA], di cui non era stata,tuttavia, neppure comprovata l’avvenuta diffusione a terzi;ciò posto, essendo mancata la prova dell’avvenuta conoscenza, daparte di terzi, di tale comunicato diffamatorio, la Corte territoriale haritenuto non comprovata, da parte della fondazione attrice, né l’esistenzaNumero registro generale 4831/2025Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 10291/2026Data pubblicazione 20/04/2026né l’entità delle conseguenze dannose ricondotte al comportamentocontestato a carico della controparte;avverso la sentenza del giudice d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] SollievoDella Sofferenza I.R.C.C.S., Opera di [OSCURATO:PERSONA] da Pietrelcina di SanGiovanni Rotondo propone ricorso per cassazione sulla base di quattromotivi d’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. resistono, ciascuno, con unproprio controricorso;con provvedimento reso in data 29/5/2025, il consigliere delegato dalPresidente della Terza Sezione civile ha proposto la definizione acceleratadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sul presupposto della rilevataimprocedibilità del ricorso in ragione del mancato tempestivo deposito, daparte della ricorrente, della relazione di notificazione della sentenzaimpugnata;con istanza in data 10/7/2025, la [OSCURATO:PERSONA] DellaSofferenza I.R.C.C.S., Opera di [OSCURATO:PERSONA] da Pietrelcina di San GiovanniRotondo ha insistito per la decisione del ricorso, contestualmenteavanzando istanza di rimessione in termini ai fini della produzione delladocumentazione attestante l’avvenuto tempestivo deposito della relazionedi notificazione della sentenza impugnata;tutte e tre le parti costituite hanno depositato memoria;considerato che,dev’essere preliminarmente rilevata l’insussistenza di alcunaincompatibilità alla partecipazione all’odierno Collegio decidente delconsigliere cui risale la formulazione della proposta di definizioneaccelerata del ricorso, dovendo trovare applicazione al caso di speciel’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale, nelprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (comeNumero registro generale 4831/2025Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 10291/2026Data pubblicazione 20/04/2026novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o ilconsigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può farparte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investitodella definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., nonversando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzionedecisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva,né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta delricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimogiudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalitàdi riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, sentenza n.9611 del 10/4/2024, Rv. 670667 - 01);sempre in via preliminare dev’essere accolta l’istanza di rimessione intermini avanzata dalla fondazione ricorrente con riguardo alla produzionedella documentazione attestante l’avvenuto tempestivo deposito dellarelazione di notificazione della sentenza impugnata;al riguardo, varrà rilevare come, effettivamente, il carteggio che laricorrente ha prodotto a corredo dell’istanza di rimessione in termini valgaa documentare la creazione, ad opera del sistema informatico, di unasituazione di oggettiva apparente correttezza dell’adempimento, da partedella fondazione istante, dei propri oneri di allegazione;in forza di tali premesse, deve pertanto ritenersi oggettivamentescusabile l’errore in cui è incorsa l’odierna fondazione ricorrente in ordineall’avvenuto adempimento degli oneri di allegazione concernenti ildeposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, con laconseguente legittimità della relativa produzione anche tardiva in questasede;ciò posto, a seguito dell’esame di tale produzione successivamenteammessa è possibile escludere che la ricorrente sia effettivamente incorsanel vizio di procedibilità sanzionato nella proposta di definizione accelerataNumero registro generale 4831/2025Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 10291/2026Data pubblicazione 20/04/2026emessa, dal consigliere delegato dal Presidente della Terza Sezione civile,in data 29/5/2025, il cui rilievo deve ritenersi, pertanto, integralmenteassorbito in questa sede, anche ai fini della pronuncia dei provvedimenti dicondanna di cui all’art. 96 c.p.c.;con il primo motivo, la fondazione ricorrente censura la sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per vizio disussunzione (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere il giudice diappello erroneamente escluso che la [OSCURATO:PERSONA] avesse datoprova della pubblicazione e della divulgazione a terzi del comunicatostampa del 16.05.2017, a firma del [OSCURATO:PERSONA], allegato alla mail di paridata;in particolare, secondo la fondazione ricorrente, la Corte territorialeavrebbe erroneamente escluso la prova della pubblicazione e delladivulgazione del comunicato stampa del 16.5.2017 senza valutarecorrettamente gli indizi gravi, precisi e concordanti emergenti dagli atti(invio della mail a numerose testate, contenuto dell’articolo deL’Immediato, ammissioni della società editrice);secondo la ricorrente, tali elementi avrebbero dovuto condurre, in viapresuntiva, a ritenere provata la diffusione del comunicato, con laconseguente attestazione dell’erronea applicazione degli artt. 2727 e 2729c.c. da parte del giudice a quo;con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al disposto dell’art. 2729 c.c. chedisciplina il ragionamento presuntivo che, ove correttamente applicato,avrebbe dovuto indurre a ritenere provato il danno di cui è stato chiesto ilrisarcimento;secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamenteescluso il danno reputazionale ritenendo non provata la diffusione delcomunicato, senza applicare correttamente il criterio presuntivo;Numero registro generale 4831/2025Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 10291/2026Data pubblicazione 20/04/2026in particolare, una volta accertata (o correttamente presunta) ladivulgazione del contenuto diffamatorio, il danno all’immagine avrebbedovuto ritenersi provato quantomeno in via presuntiva, secondo i criteriordinari elaborati dalla giurisprudenza;il primo e il terzo motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni diconnessione - sono inammissibili;osserva il Collegio, come, lungi dal consistere nell’effettiva denuncia diun vizio di sussunzione dei fatti controversi entro la fattispecie astrattadegli artt. 2727 e 2729 c.c., l’argomentazione sostenuta dalla fondazioneodierna ricorrente attraverso la proposizione dei motivi in esame si sialimitata unicamente a prospettare una differente valutazione del valorerappresentativo e/o dimostrativo degli elementi di prova richiamati inricorso, risolvendosi, conseguentemente, nella prospettazione di unadifferente rilettura dei fatti di causa e delle prove, sulla base diun’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c.,115 e 116 c.p.c. per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 n. 5c.p.c.), per avere il giudice di appello erroneamente escluso che ladivulgazione a terzi del comunicato stampa del 16.5.2017, a firma del Disecondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamenteescluso la prova della pubblicazione e della divulgazione del comunicatosenza esaminare fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, quali: ilcontenuto e gli allegati della mail di trasmissione del comunicato; lamancata specifica e rituale contestazione della mail da parte del [OSCURATO:PERSONA];le dichiarazioni difensive della società editrice [OSCURATO:SOCIETA]. sull’originedell’articolo;Numero registro generale 4831/2025Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 10291/2026Data pubblicazione 20/04/2026ne deriva una violazione delle regole sull’onere della prova e sullavalutazione delle risultanze istruttorie;il motivo è inammissibile;osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente noncontenga alcuna denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.c. e di quellodell'art. 115 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesaerronea valutazione di risultanze probatorie;sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unitedi questa Corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art. 2697c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondatasull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi auna parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi edeccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto afondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbiagiudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significache per realizzare la violazione deve avere giudicato, o contraddicendoespressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverlaosservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla basedi prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al difuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizionedel mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art.115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partialtre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c.,che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez. U,Numero registro generale 4831/2025Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 10291/2026Data pubblicazione 20/04/2026sentenza n. 20867 del 30/9/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, ordinanza n.26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01);quanto al preteso vizio concernente l’asserita violazione dell’articolo116 c.p.c., varrà evidenziare come, in tema di ricorso per cassazione, ladoglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo divalore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U,sentenza n. 20867 del 30/9/2020, Rv. 659037 - 02);nella specie, la ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove(ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini assolutamente decisivi ed univoci, l’esito della scelta decisoriaadottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entrolo schema di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.) – si è limitata a denunciare un(preteso) cattivo esercizio, da parte della Corte territoriale, del potere diapprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi aprospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza aiNumero registro generale 4831/2025Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 10291/2026Data pubblicazione 20/04/2026tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede dilegittimità;con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo controverso (ai sensi dell’art. 360 n. 5c.p.c.), con riferimento alle circostanze sulle quali la Corte avrebbe dovutofondare il ragionamento presuntivo in ordine alla prova del danno;in particolare, secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbeillegittimamente omesso di esaminare le circostanze fattuali che avrebberodovuto fondare il ragionamento presuntivo sul danno (contenuto delcomunicato, natura dell’ente danneggiato, platea dei destinatari, idoneitàoffensiva delle affermazioni), con il conseguente erroneo rigetto delladomanda risarcitoria senza una reale valutazione del pregiudizioall’immagine;il motivo è inammissibile;osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione consolidatasi nellagiurisprudenza di legittimità, la disposizione di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.,se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice dilegittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia allamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, allamotivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamenteincomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificarel'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza(rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche deldato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbiacarattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame dielementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dallanorma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso inNumero registro generale 4831/2025Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 10291/2026Data pubblicazione 20/04/2026considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, ordinanza n.27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01);ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame,avendo la ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspettidell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della Corteterritoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascuratee che avrebbero, al contrario (in ipotesi), condotto a una sicura diversarisoluzione dell'odierna controversia;varrà pertanto evidenziare come, attraverso la censura in esame, laricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti dicausa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti diun'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questasede di legittimità;sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso;le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;a tale ultimo riguardo, dev’essere esclusa la ripetibilità delle spese dilite da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., trovando nella specie applicazionel’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, intema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorsocontro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed ilricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dalcontroricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di litisdenuntiatio, non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendoindifferente all'esito della lite (Sez. 2, ordinanza n. 28032 del 21/10/2025,Rv. 676045 – 01; Sez. 2, ordinanza n. 8491 del 24/3/2023, Rv. 667313 -01);ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevata la non conformità delle ragionidell’odierna decisione rispetto a quelle poste a fondamento della propostaNumero registro generale 4831/2025Numero sezionale 651/2026Numero di raccolta generale 10291/2026Data pubblicazione 20/04/2026di definizione accelerata illo tempore comunicata alle parti, non sussistonoi presupposti per la pronuncia della condanna della ricorrente alrisarcimento dei danni in favore della controparte costituita, ai sensidell’art. 96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, co. 4 c.p.c.;si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso,in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio,liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessoricome per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima