CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03318/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente --‘ ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 23800/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano in Roma, presso il suo studio, [OSCURATO:PERSONA], n. 121. - ricorrenti - contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro termine, [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2. oc3 4 - controricorrente- avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Roma, depositata in data 16 maggio ici 2017; Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Odzio RG 23800/2017 I udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/6/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte di appello di Napoli con ordinanza depositata in data 16 maggio 2017, in relazione alla camera di consiglio del 17 marzo 2017, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la stima, da essi considerata definitiva, dell'indennità loro spettante per espropriazione del fondo sito in [OSCURATO:SOCIETA] di Napoli, ed individuato nel catasto terreni di tale comune al foglio 7, particelle 283 (per un'estensione di mq 2540) e 285 (estensione di 350 m2), disposta dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] di Napoli con la determinazione del commissario ad acta n. 1 del 3 marzo 2016, ai fini della realizzazione di un centro sportivo polifunzionale denominato "Giardino dei ciliegi", dichiarata di pubblica utilità dal Comune con delibera del Commissario n. 1 del 29 maggio 2012. In particolare, la Corte d'appello ha evidenziato che l'efficacia del decreto di espropriazione, ai sensi dell'art. 23, primo comma, lettera f), del d.lgs. n. 327 del 2001, risultava sospensivamente condizionata alla notificazione ed all'esecuzione del provvedimento amministrativo di espropriazione. L'esecuzione del decreto di espropriazione, per disposizione normativa, doveva avvenire attraverso l'immissione dell'espropriante o del beneficiario dell'espropriazione nel possesso del bene espropriato, con la redazione del relativo verbale; nella disciplina anteriore il decreto di esproprio era immediatamente e pienamente efficace sin dalla data della sua emanazione. Con la nuova disciplina, nelle opposizioni alla stima e nelle azioni di determinazione giudiziale delle indennità dovute per le espropriazioni, disciplinate dal d.P.R. n. 327 del 2001, la parte attrice aveva l'onere di allegare e provare, non solo l'emanazione del decreto di esproprio, ma anche la sua notificazione e la sua esecuzione, salvo il caso in cui l'espropriazione riguardasse un immobile di cui fosse stata disposta e fosse ancora in corso l'occupazione di urgenza di cui all'art. 22-bis del medesimo d.P.R. Tale principio trovava applicazione anche nel caso di specie, in cui l'indennità di espropriazione era solo provvisoria, poiché effettuata dalla stessa autorità espropriante, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 327 2001, sicché tale opposizione 2 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 4800/2017 doveva essere qualificata come un'azione di determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione. Gli attori non avevano provato che la determinazione del Commissario ad acta del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] di Napoli n. 1 del 3 marzo 2016 era stata seguita dalla sua esecuzione, mediante la redazione del verbale di immissione in possesso. Mancava, dunque, una delle condizioni necessarie per l'esame del merito della domanda giudiziale formulata dagli attori. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli opponenti, depositando anche memoria scritta. 3. Ha resistito con controricorso il Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con un unico motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la "violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 127 del 2001, articoli 54,21-bis, 23, primo comma, lettera f e lett. h; art. 24, primo comma, nonché art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011-violazione e falsa applicazione degli articoli 112-115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c. ". In ordine alla prima parte dell'ordinanza impugnata i ricorrenti evidenziano che avevano chiesto anche la determinazione giudiziale dell'indennità, mentre la Corte d'appello ha ritenuto inammissibile anche tale domanda in assenza di esecuzione del decreto di espropriazione. La seconda parte dell'ordinanza conterrebbe una argomentazione del tutto errata e superata in merito all'applicazione dell'art. 23, primo comma, lettera f), del d.P.R. n. 327 del 2001. Tra l'altro, il decreto di espropriazione è stato notificato unitamente al provvedimento di esecuzione. Nell'avviso del 21 aprile 2016 si invitavano i ricorrenti a partecipare all'esecuzione del decreto di espropriazione, mediante immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza per il giorno 21 giugno 2016, alle 10:00. Si è, quindi, proceduto regolarmente all'esecuzione del decreto di espropriazione, e tale circostanza non risulterebbe smentita né contestata dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA], tant'è che ai ricorrenti è stato notificato, quando la causa era in riserva di decisione, in data 9 maggio 2017 il relativo verbale. Il decreto di espropriazione, dunque, era stato notificato ed eseguito e ciò risultava dagli atti ritualmente versati nel procedimento, ma tali atti non sono stati valutati ed 3 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio 13'G 23800/2017 esaminati. La motivazione dell'ordinanza, nel capo d), contiene argomentazione sul principio giuridico applicabile al caso di specie, ma apoditticamente non applicato. I ricorrenti hanno ritenuto di impugnare la stima per procedere alla definitiva determinazione giudiziale. Vi era stato formale diniego di accettazione della stima da parte dei ricorrenti, con atto stragiudiziale del 24 marzo 2014, con rideterminazione dell'indennità; successivamente, non essendovi stata alcuna comunicazione della rideterminazione ex art. 27 del d.P.R. n. 327 del 2001, si era ritenuta definitiva l'indennità di cui al decreto di esproprio, con la necessità dell'opposizione nei 30 giorni dalla notifica del decreto stesso, contenente la determinazione della somma. L'amministrazione comunale non aveva fatto riferimento alla indennità provvisoria di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 327 del 2001, né nella nota di comunicazione di rideterminazione della indennità, né nel decreto di esproprio. All'espropriato competeva, comunque, l'azione per la determinazione giudiziale dell'indennità a seguito del decreto di espropriazione. Nel caso in esame era stata chiesta con l'atto introduttivo del giudizio tale declaratoria. L'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 conteneva due azioni a tutela dell'espropriato, in quanto oltre all'opposizione alla stima, nel caso in cui l'indennità definitiva sia stata calcolata dalla commissione provinciale, vi è anche la possibilità di instaurare un giudizio per la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio nell'ipotesi in cui sia stata soltanto offerta dall'espropriante l'indennità provvisoria. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Invero, emerge pacificamente dalla documentazione in atti che il Comune ha disposto l'espropriazione con provvedimento n. 1 del 3 marzo 2016 (non trascritto neppure per stralcio), dopo che gli attori avevano espresso diniego di accettazione dell'indennità in data 24 marzo 2014; il decreto di espropriazione era stato notificato ai 5 comproprietari 1'11 maggio 2016, con avviso del 21 aprile 2016 (n. 8539) che la presa in possesso sarebbe avvenuto il 21 giugno 2016. La Corte d'appello di Napoli ha emesso l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., in data 16 maggio 2017, con svolgimento della camera di consiglio del 17 marzo 2017. Il Comune ha comunicato il verbale di consistenza e di presa di possesso, avvenuta quest'ultima il 21 giugno 2016, soltanto il 9 4 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG,Q3800/2017 r' maggio 2017, quando la controversia era in fase di decisione, essendo stata trattenuta a riserva dal collegio. 2. In sostanza, i ricorrenti confermano quanto ritenuto dalla Corte d'appello in ordine alla possibilità per i proprietari dei terreni espropriati, di esperire l'azione giudiziale per la determinazione dell'indennità di espropriazione, nell'ipotesi, come nella specie, in cui il decreto di espropriazione recava soltanto l'indicazione dell'indennità provvisoria, ma non di quella definitiva. 2.1. L'art. 20 del d.P.R. n. 327 del 2001 (la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione) prevede il procedimento per giungere alla indennità provvisoria che, ove accettata, potrà condurre alla cessione volontaria del terreno. Pertanto, il primo comma dell'art. 20 dispone che "divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi 30 giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, e indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti". Al secondo comma dell'art. 20 si stabilisce che "ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione delle indennità di esproprio". Il terzo comma dell'art. 20 del d.P.R. n. 327 del 2001 dispone, poi, che "valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'art. 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura delle indennità di espropriazione". Pertanto, è evidente, che quando viene emanato il decreto di esproprio è sempre contenuta la determinazione dell'indennizzo, almeno a titolo provvisorio. 5 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 9800/2017 Al comma 9 dell'art. 20 del d.P.R. n. 327 2001 si fa poi riferimento alla cessione del bene, prevedendosi che "il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene ". L'istituto della indennità provvisoria di espropriazione è, dunque, volto solo a consentire la cessione volontaria del bene alla pubblica amministrazione. Il procedimento per la determinazione definitiva delle indennità di espropriazione inizia solo se non v'è stata accettazione delle indennità provvisoria (art. del d.P.R. n. 327 del 2001 "l'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione delle indennità di locazione "). 3. L'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 disciplina il procedimento di opposizione alla stima avverso l'indennità definitiva di espropriazione, individuata ai sensi dell'art. 21 del medesimo d.P.R.. Pertanto, si prevede che "decorsi 30 giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 29 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150". Tale porzione della norma non è stata modificata dal d.lgs. n. 150 del 2011. 4. Ovviamente, è consentito anche agire contro la determinazione dell'indennità provvisoria. Costituisce, infatti, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui l'azione di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio è, dunque, testualmente prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, in aggiunta a quella di opposizione alla stima, come attestato dalle parole "e comunque". Tale previsione costituisce la codificazione del principio per cui, una volta emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente, ed è perciò stesso immediatamente azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui all'art. 42 della Costituzione, che va determinato con 6 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23800/2017 riferimento alle caratteristiche del bene alla data del provvedimento, senza essere subordinato alla liquidazione in sede amministrativa (Cass., sez. 1 27 aprile 2017, n. 10446). All'espropriato, quindi, è attribuita una duplice azione per chiedere la determinazione della giusta indennità di espropriazione: l'opposizione alla stima, nel caso in cui l'indennità definitiva sia stata calcolata dalla commissione provinciale; l'azione per la determinazione giudiziale del giusto indennizzo, nel caso in cui sia stata soltanto offerta dall'espropriante l'indennità provvisoria, come si è verificato nella fattispecie, nel qual caso non è possibile ritenere che l'azione possa essere proposta dopo il decorso del termine di 30 giorni dalla comunicazione della stima, dal momento che la stima non è avvenuta e, in conseguenza, non possono venire in rilievo termini e comunicazioni che ne presuppongono l'esistenza. Su tale affermazione della Corte d'appello vi è sostanziale adesione da parte dei ricorrenti. Del resto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971, come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consentiva agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché mancava la relazione di stima prevista dagli articoli 15 e 16 della legge (Corte cost., 22 febbraio 1990, n. 67). Ciò sul presupposto che poteva accadere che il provvedimento di espropriazione fosse emanato prima della determinazione delle indennità definitiva, o che tale determinazione mancasse a lungo, sicché l'espropriato, già privato della proprietà del bene e non indennizzato, non poteva neppure agire per ottenere la determinazione giudiziale di quanto dovutogli. 5. Si è anche di recente chiarito (Cass., sez. 1, 8 febbraio 2018, n. 3074), che la pronuncia del decreto di espropriazione segue di regola la sola offerta dell'indennità provvisoria, che, ai sensi dell'art. 23, primo comma, lettera c) d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell'indennità definitiva. Nell'ipotesi eccezionale, però, in cui il decreto di espropriazione tardi, invece, ad essere emesso e, tuttavia, nelle more sia ugualmente determinata l'indennità definitiva (ad opera 7 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio rN 23800/2017 della commissione provinciale ovvero del collegio dei tecnici) sorge la sola necessità che nel decreto di esproprio sia indicata anche la determinazione dell'indennità suddetta (artt, 27 e 23, primo comma, lett., d, ove significativamente la nomina dei tecnici è considerata solo "eventuale"); ciò significa che il legislatore ha considerato entrambe le ipotesi, sia quella fisiologica, relativa alla circostanza che in generale il decreto di espropriazione segue alla sola offerta dell'indennità provvisoria, sia quella eccezionale, in cui il decreto di espropriazione segue la stima definitiva; pertanto trova spiegazione dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale stabilisce che "l'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio". 6. I ricorrenti, poi, concordano con la Corte d'appello anche con riferimento al fatto che l'opposizione avverso la determinazione dell'indennità provvisoria è ammissibile purché sia stato emesso il decreto di esproprio (Cass., sez. 1, 25 luglio 1997, n. 6959); concordano anche sulla circostanza che, ai sensi dell'art. 23, primo comma, lettera f) del d.P.R. n. 327 2001, il passaggio della proprietà all'autorità espropriante avviene, non con la semplice emissione del decreto di espropriazione, ma soltanto dopo la notificazione dello stesso e l'esecuzione del decreto, con l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio (art. 23, primo comma, lettera h), del d.P.R. n. 327 del 2001. 6.1. L'art. 23 del d.P.R. n. 327 del 2001 (decreto di esproprio) prevede che il decreto di esproprio:...f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito ". Inoltre, si stabilisce al comma 4 che "le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio". Pertanto, la natura costitutiva dell'effetto espropriativo viene riconosciuta alla notificazione ed esecuzione del decreto di espropriazione; il trasferimento della proprietà è subordinato ad una condizione sospensiva consistente nella materiale immissione in possesso, documentata con la 8 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazip RG 23800/2017 redazione del relativo verbale, e nella notifica all'interessato del decreto di esproprio. Con la precedente normativa, però, come sostenuto anche dalla dottrina, il decreto di esproprio aveva immediata efficacia reale, stabilendo che la proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passava dall'espropriato all'espropriante in virtù della sola emanazione del decreto di esproprio ed a partire dalla data del medesimo (Cass., sez. un., 1 ° agosto 1994, n. 7154; Cass., sez. 1, 5 giugno 2014, n. 12700; Cass., sez. 1, 4 agosto 2000, n. 10229). Il nuovo testo unico, dunque, per la dottrina maggioritaria, costituisce il risultato di un «procedimento bifasico» composto dall'insieme emanazione- esecuzione, sicché proprio la fase dell'esecuzione rappresenta il momento di perfezionamento del provvedimento ablativo. 6.2. Resta la questione della trascrizione del decreto di espropriazione, in quanto l'articolo 23, secondo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001 prevede che "il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari". Pertanto, la tesi di coloro che sostengono l'immediatezza del trasferimento coattivo della proprietà, a prescindere dalla notificazione e dalla esecuzione del provvedimento, leggono in questa norma una conferma alla loro tesi, dovendo l'amministrazione provvedere alla trascrizione del decreto di esproprio indipendentemente dal fatto che abbia avuto esecuzione. Per la seconda tesi, accolta dalla Corte di appello, cui aderiscono i ricorrenti, invece, dal momento che con l'espropriazione l'ente acquista a titolo originario e la trascrizione non è prevista ai fini dell'efficacia traslativa e di piena opponibilità ai terzi (ancorché aventi causa dell'espropriato in forza di atto trascritto anteriormente, cioè agli effetti dell'articolo 2643 c.c.), l'espropriante non avrebbe alcun motivo di tutelarsi per evitare di perdere la proprietà del bene a seguito di un eventuale trasferimento avvenuto nel periodo intercorrente tra l'emanazione del decreto e la sua esecuzione; da ciò l'irrilevanza di procedere alla trascrizione del decreto di esproprio subito dopo la sua emanazione. Tra l'altro, ai sensi dell'articolo 45 del d.P.R. n. 327 del 2001 al proprietario è concesso il diritto di stipulare un atto di cessione volontaria "fino al momento di 9 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Oraz/iP RG 23800/2017 esecuzione del decreto di espropriazione". La trascrizione, dunque, dovrebbe avvenire dopo l'esecuzione. Pertanto, anche sulla necessità, al fine del trasferimento della proprietà, della messa in esecuzione del decreto di espropriazione, con l'immissione in possesso dell'ente espropriante o del beneficiario della espropriazione, vi è piena concordia tra le parti. 7. I ricorrenti concordano anche con la Corte d'appello nel ritenere il decreto di espropriazione una condizione dell'azione. 7.1. Invero, per questa Corte il decreto di esproprio segna la conclusione del procedimento di espropriazione, determinando il trasferimento della proprietà dell'immobile in favore dell'espropriante e facendo sorgere il diritto dell'espropriato all'indennità. Nel giudizio di opposizione alla stima, pertanto, la sua emanazione si configura non già come presupposto processuale, alla cui esistenza è subordinata la possibilità di pervenire ad una decisione di merito, ma come condizione dell'azione, la cui mancanza impedisce l'accoglimento della domanda, escludendo la configurabilità del diritto che ne costituisce il fondamento. Tale principio - la pronuncia del decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione per la determinazione della corrispondente indennità, sicché il giudice non può esaminare il merito della causa senza che esso venga a esistenza - resta valido anche con riferimento alla disciplina introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001, atteso che in assenza di provvedimento ablativo il relativo procedimento non può concludersi con una sorta di statuizione meramente estimatoria di una indennità non ancora dovuta e suscettibile, in tesi, di restare lettera morta nella ipotesi in cui la autorità espropriante dovesse reputare, per motivi di pubblico interesse, di non procedere alla espropriazione del bene, alla quale resta, perciò, in ogni caso, subordinata (Cass., sez. 1, 13 gennaio 2021, n. 387; Cass., sez. 1, 31 maggio 2016, n. 11261). Pertanto, il decreto di espropriazione deve intervenire anche nel giudizio di accertamento della determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione, instaurato contro la determinazione solo provvisoria dell'indennità. 8. Il motivo di impugnazione, invece, si incentra essenzialmente sulla circostanza che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto del fatto che il 10 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazib RG 23800/2017 decreto di espropriazione, non solo era stato emesso, ma era stato anche notificato ed eseguito. 8.1.In realtà, la Corte di appello ha accertato in fatto che, in sostanza, il decreto di esproprio era carente nella specie, essendo la sua emissione condizionata - ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. f) del d.P.R. n. 327 del 2001 - alla notificazione del provvedimento. La Corte ha accertato per contro, che, - nella specie - gli attori non avevano provato né l'esecuzione del decreto, né la definitività dell'indennità, essendo stata la stessa determinata, non dalla Commissione provinciale (ex art. 21, comma 14, del d.P.R. n. 327 del 2011), ma dalla stessa autorità espropriante ex art. 20 del decreto cit., «come risulta chiaramente dal suindicato provvedimento ablativo». 8.2.A fronte di tale motivato accertamento in fatto i ricorrenti oppongono:a) di avere presentato opposizione alla stima provvisoria, effettuata dal Comune con atto del 20 gennaio 2014;b) che il Comune avrebbe incaricato la Commissione provinciale di effettuare la stima;c)di avere ricevuto la notifica del decreto di esproprio, con determinazione comunale del 7 settembre 2015, e fissazione alla data (21 giugno 2016) per la redazione dello stato di consistenza, poi protocollato il 9 maggio 2017, poco prima del deposito della sentenza di appello. Il ricorso difetta autosufficienza, poiché non vengono neppure riassunti nei punti essenziali i seguenti documenti:1) atto del 20 gennaio 2014, di determinazione della indennità provvisoria; 2) determinazione di deposito dell'indennità definitiva del 7 settembre 2015, o almeno il decreto di esproprio recante tale determinazione. Trova, infatti, applicazione il principio giurisprudenziale di legittimità, cui si intende aderire, per cui, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di 11 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio /G 23800/2017 soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione (Cass., sez. 1, 1 ° marzo 2022, n. 6769; Cass., sez.un., 18 marzo 2022, n. 8950). 9.Inoltre, i ricorrenti hanno dedotto sostanzialmente l'omesso esame degli atti suindicati («atti non affatto valutati ed esaminati»), e ciò avrebbero dovuto censurare, mediante la denuncia di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., evidenziando la decisività di detti documenti, dopo averne riprodotto nel ricorso il contenuto essenziale. Infatti, per questa Corte il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., sez. 3, 26 giugno 2018, n. 16812; Cass., sez. 6-5, 28 settembre 2016, n. 19150). 10. Il ricorso è, infine, inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo la quale, sia nell'azione di opposizione alla stima, sia in quella di determinazione giudiziale dell'indennità (che, quindi, contrariamente all'assunto del ricorrente, non è stata affatto ignorata dalla corte territoriale), la parte attrice ha l'onere «di allegare e provare non solo l'emanazione del decreto di esproprio, ma anche la sua notificazione e [...] la sua esecuzione», e ciò gli istanti avrebbero dovuto fare provando l'esecuzione del decreto di esproprio, «mediante la redazione del verbale di immissione in possesso». Pertanto, a nulla rileva la produzione, nel giudizio di merito, dell'avviso di fissazione della data di redazione del verbale di immissione in possesso della redazione dello stato di consistenza. 12 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Ora0o RG 23800/2017 11.Nè il verbale di consistenza può essere prodotto per la prima volta nel giudizio di legittimità, ostandovi il disposto di cui all'articolo 372 c.p.c.. Non può, dunque, trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità, peraltro non univoca, che consentiva, in relazione alla normativa anteriore al d.P.R. n. 327 del 2011, di produrre il decreto di espropriazione anche oltre il limite temporale di cui all'art. 372 c..c., e sino al termine della discussione orale (Cass., sez.1, 17 giugno 2009, n. 14080; Cass., sez. 1, 26 febbraio 2016, n. 3817; contra Cass., sez. 1, 12 ottobre 2007, n. 21434). Infatti, il verbale di consistenza dei beni, che costituisce condizione sospensiva di efficacia del decreto di espropriazione, ex art. 23, primo comma, lett.f) del d.P.R. n. 327 del 2001, e si caratterizza per l'indicazione delle singole particelle oggetto di immissione in possesso, comporta necessariamente una valutazione di merito, che non può essere compiuta in alcun modo in sede di legittimità. D'Altro canto esso andava prodotto - essendo stato redatto il 9 maggio 2017, ossia prima del deposito della sentenza di appello, avvenuto il 16 maggio 2017 - nel giudizio di merito, eventualmente anche con l'istanza di rimessione sul ruolo, trattandosi di una condizione dell'azione di merito (Cass., n. 11261 del 2016). 12.Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti a rimborsare in favore del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi C 4.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, Iva e Cpa, oltre spese generali nella misura f