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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2017

Cassazione n. 34520/2022

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8356-2017 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].

ATTILIO S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] F. C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.

DI D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 15/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 11/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'ERBA, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 31.5.2001, introduttivo del giudizio R.G. 1602/2001, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio D’[OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Pescara, per sentirla condannare al pagamento del saldo dovuto a fronte dei lavori di ristrutturazione di un appartamento della convenuta, pari a lire 65.767.000 oltre iva come per legge.

Si costituiva in giudizio la D’Angelo, contestando la domanda, invocando in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore e la condanna di questi al risarcimento del danno, ed estendendo la domandarisarcitoria nei confronti del direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], del quale chiedeva la chiamata in causa.

Il terzo chiamato, nel costituirsi, contestava la domanda spiegata dalla D’Angelo nei suoi confronti, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della stessa al pagamento delle sue spettanze, pari ad € 9.311,21.

Con distinto atto di citazione, introduttivo del diverso giudizio R.G.2783/2001, la società Perletta cav.

Attilio S.a.s. di Perletta F. C. evocava a sua volta in giudizio la D’Angelo invocando il saldo della merce ordinata dalla convenuta, e fornita dall’attrice, per i lavori di ristrutturazione già oggetto del primo giudizio, pari a lire

35.605.692. Anche in questo giudizio si costituiva la D’Angelo, spiegando riconvenzionale per la riduzione del corrispettivo della fornitura, a fronte dei vizi dei beni che ne avevano costituito oggetto, chiamando in causa il direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA] ed invocando la condanna di questi, unitamente alla società attrice, al risarcimentodel danno cagionatole. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in questo secondo giudizio, articolata difese analoghe a quelle già spiegate nel primo contenzioso.

Infine, con terzo atto di citazione, introduttivo dell’ulteriore giudizio R.G. 1678/2003, D’Angelo MariaGrazia evocava in giudizio IN.DE.

S.n.c. e [OSCURATO:PERSONA], lamentando vizi e difformità nelle merci fornite e posate in opera dalla società convenuta ed invocando la condanna della stessa al rifacimento delle opere eseguite, nonché di entrambi i convenuti al risarcimento del danno.

Si costituiva in questo terzo giudizio IN.DE.

S.a.s. contestando la domanda svolta nei suoi riguardi ed invocando, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al saldo dovutole, pari ad € 3.121,98.

Si costituiva anche il Girasante, eccependo la litispendenza, quanto alla domanda spiegata dalla D’Angelo nei suoi confronti, della quale, comunque, chiedeva il rigetto.

I tre giudizi, riuniti, venivano decisi con sentenza n. 102/2010, con la quale il Tribunale di Pescara condannava la D’Angelo al pagamento: 1) in favore dell’appaltatore [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 13.349,58 oltre iva, accessori ed interessi, al netto degli acconti versati dalla committente e della diminuzione del credito dell’appaltatore per i vizi riscontrati nelle opere; 2) in favore del direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 5.000,00 oltre accessori ed interessi; 3) in favore di Perletta cav.

Attilio S.a.s. di Perletta F. C., della somma di € 10.932,91 oltre rivalutazione ed interessi; 4) in favore del fallimento IN.DE., della somma di € 1.325,35, al netto delle difformità e vizi riscontrati nelle merci fornite dalla società fallita, oltre interessi e rivalutazione.

Il Tribunale rigettava, invece, le domande spiegate dalla D’Angelo nei confronti di Perletta S.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] e compensava per intero le spese di lite tra tutte le parti.

Interponeva appello avverso detta decisione D’[OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva in secondo grado l’appaltatore [OSCURATO:PERSONA], resistendo al gravame e spiegando appello incidentale per il riconoscimento dell’intero credito indicato in atto di citazione in prime cure, pari ad € 33.918,82.

Analogamente, spiegava appello incidentale il direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], lamentando la decurtazione del suo compenso operata dal Tribunale ed invocando il riconoscimento dello stesso per intero, per € 9.311,21.

Anche la Perletta S.n.c. spiegava appello incidentale per il riconoscimento del suo intero credito, pari ad € 18.387,42.

Ed infine, il fallimento IN.DE. invocava, sempre in via di appello incidentale, la riforma della sentenza del Tribunale con riconoscimento per intero del suo credito, pari ad € 3.121,98.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 15/2017, la Corte di Appello di L’Aquila rigettava l’appello principale della D’Angelo e quelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e fallimento IN.DE.

Accoglieva invece quello spiegato da Perletta S.a.s., condannando la D’Angelo al pagamento, in favore della detta società, della maggior somma di € 18.387,42.

La Corte distrettuale confermava infine la compensazione delle spese, tanto per il primo che per il secondo grado, tra tutte le parti, salvo che nei confronti della predetta società Perletta S.a.s.

Proponericorso per la cassazione di detta decisione D’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi.

Resistono con separati controricorsi Perletta cav.

Attilio S.a.s. di Perletta F. C. e [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo spiega a sua volta ricorso incidentale, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e il fallimento IN.DE., intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso La parte ricorrente e quella controricorrente, Perletta cav.

Attilio S.a.s. di Perletta F. C., hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’ omesso esame dell’eccezione d i nullità della C.T.U., che era stata dedotta dalla ricorrente nel giudizio di merito, nonché della richiesta di rinnovazione della stessa.

Ad avviso della D’Angelo, la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto che l’ausiliario nominato dal giudice di primo grado aveva condotto le analisi tecniche sui materiali che erano stati forniti all’odierna ricorrente senza assicurare il contraddittorio tra le parti, pervenendo a conclusioni smentite da successive analisi che la ricorrente stessa aveva fatto eseguire, autonomamente, ed aveva prodotto in appello.

La censura è inammissibile.

In primo luogo, l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, “… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma unfatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche unfatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione diprova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez.1, Sentenza n. del 08/09/2016 , Rv. 641 174; cfr. anche Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. del 05/02/2011 , Rv. 616733).

Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.

Inoltre, la censura non è assistita dal necessario grado di specificità, poiché la ricorrente riporta le note critiche e le osservazioni del perito di parte e le note critiche alla C.T.U. depositate in prime cure, ma non anche i passaggi salienti dell’elaborato peritale contestato, non ponendo, in tal modo, il collegio in condizione di valutare la decisività delle censure sollevate in riferimento alla dedotta nullità della C.T.U.

Né viene fornita evidenza della dedotta riproposizione della questione in appello, posto che la stessa non risulta dalle conclusioni indicate nella sentenza impugnata e la D’Ange lo non riporta le conclusioni che erano state rassegnate in quel grado del giudizio di merito.

Infine, il motivo si risolve nella proposizione di una ricostruzione di fatto alternativa a quella fatta propria dal giudice di merito, sulla base della contestazione delle valutazioni tecniche del C.T.U. e delle conclusioni dal medesimo raggiunte, condivise dalla Corte di Appello.

Sotto questo profilo, va ribadito il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame dei fatti decisivi che sarebbero emersi dalle prove documentali acquisite agli atti del giudizio di merito.

Ad avviso della D’Angelo, la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto sfornite di prova le doglianze che la stessa aveva mosso all’operato dell’appaltatore, sulla base di una valutazione erronea delle risultanze delle prove documentali di cui anzidetto.

La censura è inammissibile.

Anch’essa si risolve in una richiesta di lettura alternativa delle risultanze istruttorie, onde, sul punto, valgono le medesime considerazioni già esposte in occasione dello scrutinio della prima doglianza.

Con il terzo motivo , la ricorrente lamenta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della violazione dell’art. 1668 c.c., che la D’Angelo aveva dedotto con i motivi di gravame.

Secondo la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di doglianza con il quale l’odierna ricorrente aveva lamentato il fatto che il Tribunale aveva riconosciuto all’appaltatore il diritto alla rivalutazione monetaria, in assenza di deduzione di maggior danno da parte dello stesso.

La censura è inammissibile.

A nche in quest o caso, la doglianza non risulta dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata, e la ricorrente non chiarisce di averla proposta in grado di appello, con conseguente novità della questioneoggi dedotta.

Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, del pari in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisive afferenti alla cessione di merci da parte della ditta Perletta alla D’Angelo.

Ad avviso di quest’ultima, in particolare, la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto provata la consegna dei materiali che erano stati ordinati dalla D’Angelo alla Perletta, valutando in modo erroneo i documenti allegati agli atti del giudizio di merito.

Anche questa censura è inammissibile, perché si risolve nella proposizione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, non consentita in questa sede.

Sul punto, va ribadito che il motivo di ricorso non può limitarsi ad un’istanza di revisione dell’apprezzamento in fatto condotto dal giudice di merito, essendo tale attività estranea al paradigma dei vizi denunziabili in sede di legittimità (cfr.

Ca ss. Sez.

U, Sentenza n . del 25/10/2013 , Rv.627790).

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente limitato la domanda risarcitoria, che nell’ambito del giudizio di primo grado distinto dal numero R.G. 1678/2013 era stata spiegata nei confronti della IN.DE.

S.a.s. e del direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA], nei soli confronti di quest’ultimo, per effetto del fallimento della società convenuta, intervenuto in corso di causa.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appelloha affermato che la D’Angelo non aveva invocato, in primo grado, la risoluzione del contratto con la IN.DE., ma soltanto la condanna di quest’ultima al rifacimento delle opereasseritamente viziate, ed ha poi disatteso la domanda di risoluzione per inadem pimento del contratto di fornitura, proprio sul rilievo che essa era stata proposta per la prima volta in appello.

La censura non attinge questa ratio, poiché la ricorrente riproduce soltanto le conclusioni rassegnate in appello, e non anche quelle rassegnate in prima istanza, in tal modo non consentendo al collegio la verifica della sussistenza del vizio denunciato.

Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta infine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi attinenti alla responsabilità del direttore dei lavori.

La Corte di Appello, in particolare, avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di un grave inadempimento imputabile al direttore dei lavori, ancora una volta sulla base di una erronea lettura delle risultanze istruttorie.

Il motivo è inammissibile.

Anche in questo caso, la censura non è specifica, in quanto non indica, se non genericamente e mediante esempi, le censure che erano state mosse all’operato del direttore dei lavori.

La ricorrente, dunque, si limita ad offrire una lettura delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella, non implausibile, fatta propria dal giudice di merito, incorrendo in tal modo nella sanzione dell’inammissibilità della censura, per le medesime ragioni già esposte in relazione ai precedenti motivi di doglianza contenuti nel ricorso principale.

Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese in relazione al rapporto processuale intercorso tra il direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], e la D’Angelo, nell’ambito del giudizio già distinto, in prime cure, dal numero R.G. 1602/2001.

Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], infatti, la D’Angelo era risultata soccombente, nei suoi confronti, sia in primo grado che in appello, sulle domande che erano state proposte in prime cure nel predetto giudizio R.G. 1602/2001.

Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale lamenta invece la violazione e fals a applicazione degli artt. 91, 112 e 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese in relazione al rapporto processuale intercorso tra il direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], e la D’Angelo, nell’ambito del giudizio distinto in prime cure dal numero R.G. 2783/2001.

Anche in relazione alle domande a suo tempo proposte dalla D’Angelo in quel giudizio di prime cure, infatti, la stessa era risultata soccombente, sia in primo grado che in appello.

Inoltre, la Corte di Appello non avrebbe considerato l’appello incidentale che, sul punto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato, invocando la riforma, in parte qua, della decisione di prima istanza.

Infine, con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112 e 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese in relazione al rapporto processuale intercorso tra il direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], e la D’Angelo, nell’ambito del giudizio già distinto in prime cure dal numero R.G. 1678/2003.

In questo caso, come già per il secondo giudizio, oggetto della seconda doglianza, il ricorrente incidentale sostiene che la D’Angelo era risultata soccombente, sia in primo grado che in appello, e che la Corte distrettuale non aveva tenuto conto dell’appello incidentale che egli aveva spiegato, proprio in relazione al governo delle spese, invocando la riforma della decisione del Tribunale.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

In primo luogo, va precisato che la regolamentazione delle spese, a seguito della riunione dei tre originari giudizi, disposta già in prime cure, è necessariamente unitaria .

Di conseguenza, non è configurabile un governo delle spese dell’unico giudizio che sia differenziato in relazione alle domande già oggetto delle tre originarie cause, poi riunite.

Le spese vanno infatti regolate non già con riguardo al contenuto dei tre giudizi riuniti, ma piuttosto in riferimento ai rapporti processuali intercorrenti tra le varie parti degli stessi.

Sotto questo profilo, occorre evidenziare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto, in prime cure, un riconoscimento solo parziale della sua pretesa, onde la compensazione delle spese, relativamente a quel grado di giudizio, appare giustificata alla luce della reciproca soccombenza tra le parti.

Reciproca soccombenza, peraltro, configurabile in prime cure in relazione a tutti i rapporti processuali correnti tra le diverse parti dei giudizi riuniti, poiché il primo giudice, pur rigettando le domande di risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno proposte dalla D’Angelo, ha ridotto tutte le pretese creditorie delle altre parti nei confronti della stessa.

Stesso dicasi per il grado di appello, poiché sono stati rigettati tanto l’appello principale della D’Angelo che qu ello incidentale spiegato dal Girasante.

La Corte distrettuale, infatti, ha modificato il governo delle spese operato dal Tribunale nei soli confronti della Perletta S.a.s. che, a seguito dell’accoglimento dell’appello incidentale, ha ottenuto in secondo grado il riconoscimento integrale della sua pretesa creditoria; nel resto, invece, la decisione di prime cure è stata confermata, onde entrambi i gravami sono stati disattesi.

In definitiva, tanto il ricorso principale che quello incidentale vanno dichiarati inammissibili.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, vanno compensate per intero, quanto al rapporto processuale intercorso tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, in ragione della reciproca soccombenza derivante dalla statuizione di inammissibilità di entrambi I ricorsi, principale ed incidentale.

Nei confronti dell’altro controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., invece, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con conseguente condanna al relativo pagamento della sola ricorrente principale; il ricorrente incidentale, infatti, non aveva mai spiegato alcuna domanda nei confronti della predetta società Perletta S.a.s.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile tanto il ricorso principale che quello incidentale.

Compensa per intero le spese del presente giudizio di legittimità tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.

Condanna il solo ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Attilio S.a.s. di Perletta F. C., delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8356-2017 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. ATTILIO S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] F. C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. DI D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 15/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 11/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'ERBA, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 31.5.2001, introduttivo del giudizio R.G. 1602/2001, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio D’[OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Pescara, per sentirla condannare al pagamento del saldo dovuto a fronte dei lavori di ristrutturazione di un appartamento della convenuta, pari a lire 65.767.000 oltre iva come per legge. Si costituiva in giudizio la D’Angelo, contestando la domanda, invocando in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore e la condanna di questi al risarcimento del danno, ed estendendo la domandarisarcitoria nei confronti del direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], del quale chiedeva la chiamata in causa. Il terzo chiamato, nel costituirsi, contestava la domanda spiegata dalla D’Angelo nei suoi confronti, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della stessa al pagamento delle sue spettanze, pari ad € 9.311,21. Con distinto atto di citazione, introduttivo del diverso giudizio R.G.2783/2001, la società Perletta cav. Attilio S.a.s. di Perletta F. C. evocava a sua volta in giudizio la D’Angelo invocando il saldo della merce ordinata dalla convenuta, e fornita dall’attrice, per i lavori di ristrutturazione già oggetto del primo giudizio, pari a lire 35.605.692. Anche in questo giudizio si costituiva la D’Angelo, spiegando riconvenzionale per la riduzione del corrispettivo della fornitura, a fronte dei vizi dei beni che ne avevano costituito oggetto, chiamando in causa il direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA] ed invocando la condanna di questi, unitamente alla società attrice, al risarcimentodel danno cagionatole. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in questo secondo giudizio, articolata difese analoghe a quelle già spiegate nel primo contenzioso. Infine, con terzo atto di citazione, introduttivo dell’ulteriore giudizio R.G. 1678/2003, D’Angelo MariaGrazia evocava in giudizio IN.DE. S.n.c. e [OSCURATO:PERSONA], lamentando vizi e difformità nelle merci fornite e posate in opera dalla società convenuta ed invocando la condanna della stessa al rifacimento delle opere eseguite, nonché di entrambi i convenuti al risarcimento del danno. Si costituiva in questo terzo giudizio IN.DE. S.a.s. contestando la domanda svolta nei suoi riguardi ed invocando, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al saldo dovutole, pari ad € 3.121,98. Si costituiva anche il Girasante, eccependo la litispendenza, quanto alla domanda spiegata dalla D’Angelo nei suoi confronti, della quale, comunque, chiedeva il rigetto. I tre giudizi, riuniti, venivano decisi con sentenza n. 102/2010, con la quale il Tribunale di Pescara condannava la D’Angelo al pagamento: 1) in favore dell’appaltatore [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 13.349,58 oltre iva, accessori ed interessi, al netto degli acconti versati dalla committente e della diminuzione del credito dell’appaltatore per i vizi riscontrati nelle opere; 2) in favore del direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 5.000,00 oltre accessori ed interessi; 3) in favore di Perletta cav. Attilio S.a.s. di Perletta F. C., della somma di € 10.932,91 oltre rivalutazione ed interessi; 4) in favore del fallimento IN.DE., della somma di € 1.325,35, al netto delle difformità e vizi riscontrati nelle merci fornite dalla società fallita, oltre interessi e rivalutazione. Il Tribunale rigettava, invece, le domande spiegate dalla D’Angelo nei confronti di Perletta S.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] e compensava per intero le spese di lite tra tutte le parti. Interponeva appello avverso detta decisione D’[OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva in secondo grado l’appaltatore [OSCURATO:PERSONA], resistendo al gravame e spiegando appello incidentale per il riconoscimento dell’intero credito indicato in atto di citazione in prime cure, pari ad € 33.918,82. Analogamente, spiegava appello incidentale il direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], lamentando la decurtazione del suo compenso operata dal Tribunale ed invocando il riconoscimento dello stesso per intero, per € 9.311,21. Anche la Perletta S.n.c. spiegava appello incidentale per il riconoscimento del suo intero credito, pari ad € 18.387,42. Ed infine, il fallimento IN.DE. invocava, sempre in via di appello incidentale, la riforma della sentenza del Tribunale con riconoscimento per intero del suo credito, pari ad € 3.121,98. Con la sentenza oggi impugnata, n. 15/2017, la Corte di Appello di L’Aquila rigettava l’appello principale della D’Angelo e quelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e fallimento IN.DE. Accoglieva invece quello spiegato da Perletta S.a.s., condannando la D’Angelo al pagamento, in favore della detta società, della maggior somma di € 18.387,42. La Corte distrettuale confermava infine la compensazione delle spese, tanto per il primo che per il secondo grado, tra tutte le parti, salvo che nei confronti della predetta società Perletta S.a.s. Proponericorso per la cassazione di detta decisione D’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi. Resistono con separati controricorsi Perletta cav. Attilio S.a.s. di Perletta F. C. e [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo spiega a sua volta ricorso incidentale, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e il fallimento IN.DE., intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso La parte ricorrente e quella controricorrente, Perletta cav. Attilio S.a.s. di Perletta F. C., hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’ omesso esame dell’eccezione d i nullità della C.T.U., che era stata dedotta dalla ricorrente nel giudizio di merito, nonché della richiesta di rinnovazione della stessa. Ad avviso della D’Angelo, la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto che l’ausiliario nominato dal giudice di primo grado aveva condotto le analisi tecniche sui materiali che erano stati forniti all’odierna ricorrente senza assicurare il contraddittorio tra le parti, pervenendo a conclusioni smentite da successive analisi che la ricorrente stessa aveva fatto eseguire, autonomamente, ed aveva prodotto in appello. La censura è inammissibile. In primo luogo, l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, “… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma unfatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche unfatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione diprova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez.1, Sentenza n. del 08/09/2016 , Rv. 641 174; cfr. anche Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. del 05/02/2011 , Rv. 616733). Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio. Inoltre, la censura non è assistita dal necessario grado di specificità, poiché la ricorrente riporta le note critiche e le osservazioni del perito di parte e le note critiche alla C.T.U. depositate in prime cure, ma non anche i passaggi salienti dell’elaborato peritale contestato, non ponendo, in tal modo, il collegio in condizione di valutare la decisività delle censure sollevate in riferimento alla dedotta nullità della C.T.U. Né viene fornita evidenza della dedotta riproposizione della questione in appello, posto che la stessa non risulta dalle conclusioni indicate nella sentenza impugnata e la D’Ange lo non riporta le conclusioni che erano state rassegnate in quel grado del giudizio di merito. Infine, il motivo si risolve nella proposizione di una ricostruzione di fatto alternativa a quella fatta propria dal giudice di merito, sulla base della contestazione delle valutazioni tecniche del C.T.U. e delle conclusioni dal medesimo raggiunte, condivise dalla Corte di Appello. Sotto questo profilo, va ribadito il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330). Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame dei fatti decisivi che sarebbero emersi dalle prove documentali acquisite agli atti del giudizio di merito. Ad avviso della D’Angelo, la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto sfornite di prova le doglianze che la stessa aveva mosso all’operato dell’appaltatore, sulla base di una valutazione erronea delle risultanze delle prove documentali di cui anzidetto. La censura è inammissibile. Anch’essa si risolve in una richiesta di lettura alternativa delle risultanze istruttorie, onde, sul punto, valgono le medesime considerazioni già esposte in occasione dello scrutinio della prima doglianza. Con il terzo motivo , la ricorrente lamenta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della violazione dell’art. 1668 c.c., che la D’Angelo aveva dedotto con i motivi di gravame. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di doglianza con il quale l’odierna ricorrente aveva lamentato il fatto che il Tribunale aveva riconosciuto all’appaltatore il diritto alla rivalutazione monetaria, in assenza di deduzione di maggior danno da parte dello stesso. La censura è inammissibile. A nche in quest o caso, la doglianza non risulta dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata, e la ricorrente non chiarisce di averla proposta in grado di appello, con conseguente novità della questioneoggi dedotta. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, del pari in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisive afferenti alla cessione di merci da parte della ditta Perletta alla D’Angelo. Ad avviso di quest’ultima, in particolare, la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto provata la consegna dei materiali che erano stati ordinati dalla D’Angelo alla Perletta, valutando in modo erroneo i documenti allegati agli atti del giudizio di merito. Anche questa censura è inammissibile, perché si risolve nella proposizione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, non consentita in questa sede. Sul punto, va ribadito che il motivo di ricorso non può limitarsi ad un’istanza di revisione dell’apprezzamento in fatto condotto dal giudice di merito, essendo tale attività estranea al paradigma dei vizi denunziabili in sede di legittimità (cfr. Ca ss. Sez. U, Sentenza n . del 25/10/2013 , Rv.627790). Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente limitato la domanda risarcitoria, che nell’ambito del giudizio di primo grado distinto dal numero R.G. 1678/2013 era stata spiegata nei confronti della IN.DE. S.a.s. e del direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA], nei soli confronti di quest’ultimo, per effetto del fallimento della società convenuta, intervenuto in corso di causa. La censura è inammissibile. La Corte di Appelloha affermato che la D’Angelo non aveva invocato, in primo grado, la risoluzione del contratto con la IN.DE., ma soltanto la condanna di quest’ultima al rifacimento delle opereasseritamente viziate, ed ha poi disatteso la domanda di risoluzione per inadem pimento del contratto di fornitura, proprio sul rilievo che essa era stata proposta per la prima volta in appello. La censura non attinge questa ratio, poiché la ricorrente riproduce soltanto le conclusioni rassegnate in appello, e non anche quelle rassegnate in prima istanza, in tal modo non consentendo al collegio la verifica della sussistenza del vizio denunciato. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta infine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi attinenti alla responsabilità del direttore dei lavori. La Corte di Appello, in particolare, avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di un grave inadempimento imputabile al direttore dei lavori, ancora una volta sulla base di una erronea lettura delle risultanze istruttorie. Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso, la censura non è specifica, in quanto non indica, se non genericamente e mediante esempi, le censure che erano state mosse all’operato del direttore dei lavori. La ricorrente, dunque, si limita ad offrire una lettura delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella, non implausibile, fatta propria dal giudice di merito, incorrendo in tal modo nella sanzione dell’inammissibilità della censura, per le medesime ragioni già esposte in relazione ai precedenti motivi di doglianza contenuti nel ricorso principale. Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese in relazione al rapporto processuale intercorso tra il direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], e la D’Angelo, nell’ambito del giudizio già distinto, in prime cure, dal numero R.G. 1602/2001. Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], infatti, la D’Angelo era risultata soccombente, nei suoi confronti, sia in primo grado che in appello, sulle domande che erano state proposte in prime cure nel predetto giudizio R.G. 1602/2001. Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale lamenta invece la violazione e fals a applicazione degli artt. 91, 112 e 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese in relazione al rapporto processuale intercorso tra il direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], e la D’Angelo, nell’ambito del giudizio distinto in prime cure dal numero R.G. 2783/2001. Anche in relazione alle domande a suo tempo proposte dalla D’Angelo in quel giudizio di prime cure, infatti, la stessa era risultata soccombente, sia in primo grado che in appello. Inoltre, la Corte di Appello non avrebbe considerato l’appello incidentale che, sul punto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato, invocando la riforma, in parte qua, della decisione di prima istanza. Infine, con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112 e 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese in relazione al rapporto processuale intercorso tra il direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], e la D’Angelo, nell’ambito del giudizio già distinto in prime cure dal numero R.G. 1678/2003. In questo caso, come già per il secondo giudizio, oggetto della seconda doglianza, il ricorrente incidentale sostiene che la D’Angelo era risultata soccombente, sia in primo grado che in appello, e che la Corte distrettuale non aveva tenuto conto dell’appello incidentale che egli aveva spiegato, proprio in relazione al governo delle spese, invocando la riforma della decisione del Tribunale. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. In primo luogo, va precisato che la regolamentazione delle spese, a seguito della riunione dei tre originari giudizi, disposta già in prime cure, è necessariamente unitaria . Di conseguenza, non è configurabile un governo delle spese dell’unico giudizio che sia differenziato in relazione alle domande già oggetto delle tre originarie cause, poi riunite. Le spese vanno infatti regolate non già con riguardo al contenuto dei tre giudizi riuniti, ma piuttosto in riferimento ai rapporti processuali intercorrenti tra le varie parti degli stessi. Sotto questo profilo, occorre evidenziare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto, in prime cure, un riconoscimento solo parziale della sua pretesa, onde la compensazione delle spese, relativamente a quel grado di giudizio, appare giustificata alla luce della reciproca soccombenza tra le parti. Reciproca soccombenza, peraltro, configurabile in prime cure in relazione a tutti i rapporti processuali correnti tra le diverse parti dei giudizi riuniti, poiché il primo giudice, pur rigettando le domande di risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno proposte dalla D’Angelo, ha ridotto tutte le pretese creditorie delle altre parti nei confronti della stessa. Stesso dicasi per il grado di appello, poiché sono stati rigettati tanto l’appello principale della D’Angelo che qu ello incidentale spiegato dal Girasante. La Corte distrettuale, infatti, ha modificato il governo delle spese operato dal Tribunale nei soli confronti della Perletta S.a.s. che, a seguito dell’accoglimento dell’appello incidentale, ha ottenuto in secondo grado il riconoscimento integrale della sua pretesa creditoria; nel resto, invece, la decisione di prime cure è stata confermata, onde entrambi i gravami sono stati disattesi. In definitiva, tanto il ricorso principale che quello incidentale vanno dichiarati inammissibili. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, vanno compensate per intero, quanto al rapporto processuale intercorso tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, in ragione della reciproca soccombenza derivante dalla statuizione di inammissibilità di entrambi I ricorsi, principale ed incidentale. Nei confronti dell’altro controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., invece, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con conseguente condanna al relativo pagamento della sola ricorrente principale; il ricorrente incidentale, infatti, non aveva mai spiegato alcuna domanda nei confronti della predetta società Perletta S.a.s. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile tanto il ricorso principale che quello incidentale. Compensa per intero le spese del presente giudizio di legittimità tra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Condanna il solo ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Attilio S.a.s. di Perletta F. C., delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
Sentenza Cassazione n. 34520/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris