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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18516/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto confermava la sentenza emessa il 2.2.2020 dal G.u.p. presso il Tribunale di Taranto che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui all'art. 81 cpv, c.p., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (capo a) per aver illecitamente detenuto in concorso con [OSCURATO:PERSONA] gr. 486,324 di MOMA/Ecstasy (contenente principio attivo pari a n. 1875 dosi medie singole droganti), gr. 90,311 di anfetamina cloridrato (con p.a. equivalente a n. 80 d.m.s.d.), g. 631,132 di marijuana (pari a n. 3004 d.m.s.d.), g. 5,892 di ketamina (pari a n. 6 d.m.s.d.) in 8 involucri contenuti in uno zaino (al riguardo, mette conto precisare che nella trascrizione del capo d'imputazione riportata nell'epigrafe della sentenza di appello non compare il riferimento al predetto quantitativo di marijuana, invece presente sia nel capo di imputazione contenuto nella sentenza di primo grado sia nella parte motiva di quest'ultima, che attesta a p. 8 il rinvenimento anche di tale sostanza, richiamando il verbale di narcotest e la relazione tecnica in data 12.7.2014; pertanto, attesa anche l'assenza di alcuna contestazione sul punto, deve ritenersi che la mancata enunciazione della predetta sostanza nel capo di imputazione riportato dalla sentenza di appello sia frutto di mero errore materiale).

2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo di essi si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., i vizi di inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (artt. 110, 81 cpv. c.p., 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990) e processuale (artt. 192, 546 c.p.p.), nonché quello di carenza di motivazione in relazione al mancato accoglimento delle censure difensive contenute nell'atto di appello, oltre che manifesta illogicità e contraddittorietà.

Il complesso motivo rileva, innanzitutto: a) che la sentenza impugnata si è limitata ad affermare in modo apodittico di condividere le ragioni della decisione di primo grado, solo genericamente richiamate, senza motivare in ordine a tale condivisione e senza giustificare il mancato accoglimento dei motivi di appello; b) che la stessa ha illegittimamente desunto la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p.; in tal senso, prima ancora dell'assenza di riscontri individualizzanti, la difesa contesta la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto.

In particolare, le dichiarazioni accusatorie erano generiche; prive di costanza (le prime dichiarazioni - s.i.t. rese il 29.6.2014 alle ore 0,45 - differivano insanabilmente dalle dichiarazioni spontanee rese lo stesso 29.6 alle ore 7,00, poi confermate nell'interrogatorio avanti al G.i.p. in sede di udienza di convalida dell'arresto); non spontanee; prive di riscontri, tali non potendo essere considerati i contatti telefonici ed il contenuto degli sms intercorsi la sera dei fatti fra l'odierno ricorrente ed il Latorraca e non potendo, del resto, le dichiarazioni accusatorie di quest'ultimo essere riscontrate da altre dichiarazioni dal medesimo provenienti.

All'opposto, il fatto che Latorraca ebbe a "vuotare il sacco" dopo che i Carabinieri avevano preso cognizione del contenuto di detti sms rivela, secondo la difesa ricorrente, la strumentalità di tali dichiarazioni, tese ad alleggerire la propria posizione processuale in merito alla detenzione dello stupefacente oggetto di imputazione.

A tali carenze, la Corte avrebbe solo apparentemente e con argomentazioni manifestamente illogiche tentato di sopperire, da un lato richiamando apoditticamente le valutazioni espresse dal primo giudice, dall'altro fornendo una ricostruzione in termini ipotetici, di mera plausibilità e non di certezza oltre ogni ragionevole dubbio; ricostruzione secondo la quale il Latorraca aveva deciso di rivelare la realtà dei fatti non appena i Carabinieri inquirenti avevano letto sul suo cellulare i messaggi inviatigli dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui questi sollecitava il Latorraca stesso a lasciare il "giubbotto" a qualcun altro sino al giorno seguente, quando Vibro sarebbe andato a ritirarlo: il Latorraca aveva confessato che si trattava in realtà di uno zaino contenente sostanza stupefacente, da lui affidato in custodia ad un amico dopo aver ricevuto tali messaggi; il dichiarante aveva fatto ritrovare lo zaino ed aveva, altresì, riconosciuto di essere stato consapevole del suo contenuto.

Si censura, nello stesso senso, il fatto che la Corte territoriale non abbia enunciato le ragioni per non aderire alle opposte conclusioni, in punto di mancanza di attendibilità delle dichiarazioni del Latorraca e di assenza di elementi di riscontro, cui era giunto il Tribunale del riesame di Taranto nelle due ordinanze rese ex art. 309 c.p.p. in data 15.7.2014 ed in data 13.11.2014, che avevano annullato l'ordinanza custodiale adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], originario coindagato nel reato sub a), e dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (ordinanze allegate all'atto di appello e delle quali sono riportati ampi stralci nel ricorso di legittimità).

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale in riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, censurando l'esclusione da parte della sentenza impugnata della fattispecie di lieve entità: nel valorizzare esclusivamente il dato ponderale, si sarebbe trascurato di valutare mezzi, modalità e circostanza dell'azione, dai quali non poteva ritenersi dimostrata né la professionalità né la sistematicità dello spaccio, attesa, fra l'altro, l'assenza di persone intente all'acquisto della droga.

Si trattava, in definitiva, di una attività isolata, sporadica, non professionale, non organizzata né remunerativa.

2.3. Il terzo motivo di ricorso veicola censure di violazione di legge in riferimento all'art. 62-bis c.p. e di vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio complessivamente riservato all'imputato, con particolare riguardo al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata riduzione dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione interna sulla pena base stabilita per il capo a) di imputazione.

La difesa del ricorrente deduce, in primo luogo, la mancata risposta alle argomentazioni contenute nell'atto di appello, che aveva evidenziato circostanze concrete a supporto della concessione delle predette attenuanti, quali la giovane età; il fatto che l'imputato non era obbligato a rispondere secondo verità all'a.g.; l'esigenza di adeguare la pena al disvalore del fatto; il ruolo di modesta importanza dell'[OSCURATO:PERSONA] e la sua incensuratezza.

In secondo luogo, si censura la quantificazione dell'aumento per la continuazione interna, determinato in mesi 3 di reclusione ed euro 3.000 di multa (ridotto per il rito abbreviato a mesi 2 ed euro 2000) ritenuta eccessiva alla luce dei medesimi parametri.

3. Il P.g., con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, oltre a proporre, in relazione al primo motivo, doglianze che, pur costruite come censure di violazione di legge o di vizi di motivazione, lungi dall'evidenziare fratture argomentative o incongruenze logiche si risolvono interamente nel sottoporre a questa Corte questioni di accertamento in fatto e di valutazione delle prove che sono state risolte, con motivazione congrua, conforme a diritto e non manifestamente illogica, dalla sentenza impugnata - peraltro conforme a quella resa in primo grado, in modo da formare un tessuto motivazionale sostanzialmente unitario -, di cui viene sollecitata una rivisitazione imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, non consentita nel giudizio di legittimità.

2. E', invero, costante l'orientamento secondo cui al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 47204 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Musso, Rv. 265482), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

Va, altresì, richiamato il consolidato principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01).

In tale prospettiva, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841-01).

3. Va ulteriormente precisato che, nella specie, ricorre un caso di cd.

"doppia conforme", per cui «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri).

Allorché, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez.

I, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult.

Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303).

Nella specie, pertanto, i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente.

4. Ciò posto, la sentenza impugnata, nel richiamare i passaggi argomentativi della concorde decisione di primo grado, non ha esorbitato dai limiti fissati da questa Corte, avendo: a) fatto riferimento (che, in linea generale, può essere recettizio o di semplice rinvio) a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulta congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; b) dimostrato che il giudice di appello aveva preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento, ritenendole coerenti con la sua decisione; c) richiamato un provvedimento decisorio perfettamente conosciuto dall'interessato (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252 — 01).

In tale cornice, inoltre, la Corte territoriale risulta aver fornito un proprio autonomo apporto argomentativo, tenendo conto in modo non meramente apparente delle argomentazioni difensive e, nel loro contenuto sostanziale, anche delle argomentazioni del Tribunale del riesame, fatte proprie dall'appellante.

La Corte ha legittimamente e congruamente valorizzato il dato che il Latorraca - nell'ambito di un'indagine [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] colpi da arma da fuoco alle gambe di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], della quale era stato originariamente accusato l'[OSCURATO:PERSONA] (assolto con la stessa sentenza di primo grado del G.u.p. tarantino) -, dopo avere inizialmente reso una ricostruzione dell'incontro avuto la sera dei fatti con il Guce e l'[OSCURATO:PERSONA] sovrapponibile a quella riferita dalla vittima del ferimento, affermando che questi si era allontanato con certo Indrit mentre il Latorraca era rientrato nella propria abitazione, e facendo un mero accenno al fatto di avere scambiato un sms con l'Indrit (il quale avrebbe dovuto passare da lui per dirgli qualcosa, senza peraltro presentarsi in seguito), aveva deciso di confessare i fatti non appena i Carabinieri avevano rinvenuto sul suo telefono cellulare un doppio messaggio inviato quella stessa sera da [OSCURATO:PERSONA], con cui questi invitava il Latorraca a lasciare il «giubbotto» del primo «da qualche parte» e «a qualcuno» sino a che il giorno seguente non sarebbe passato a prelevarlo.

L'interlocutore aveva risposto «ok» ed aveva inviato un secondo messaggio dal testo «passi da casa poi».

La sentenza richiama, altresì, quanto già rilevato dal giudice di prime cure, ossia che durante l'escussione del Latorraca erano giunti al suo telefono altri messaggi e ripetute chiamate da parte di [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di tali evenienze, il Latorraca aveva ammesso che il giubbotto era in realtà uno zaino ed aveva fornito indicazioni per il suo rinvenimento presso l'abitazione dell'amico al quale l'aveva affidato; lo stesso riconosceva, altresì, di essere stato pienamente consapevole che quello zaino conteneva sostanza stupefacente.

5. In tale prospettiva la Corte territoriale ha individuato, in maniera affatto illogica o altrimenti viziata, le ragioni della «incostanza» del contributo dichiarativo del Latorraca, dovuto al fatto che la decisione di collaborare con gli inquirenti era maturata quando, dopo avere ingenuamente tentato di coprire se stesso e il complice, il Latorraca aveva capito che ciò non sarebbe stato più possibile ed aveva deciso di confessare i fatti, chiamando in correità [OSCURATO:PERSONA] indrit ed affermando che questi, insieme al Guce, era tornato verso le ore 20 della sera degli eventi presso l'abitazione del Latorraca con uno zaino, che veniva affidato a quest'ultimo con la raccomandazione da parte di entrambi di custodirlo sino al loro ritorno; la sentenza ha aggiunto, a confutazione della censura di assenza di spontaneità - peraltro solo parziale -, che il dichiarante, pur potendo sostenere di non avere mai saputo quale fosse il contenuto dello zaino, aveva ammesso di averlo conosciuto perfettamente, così autoaccusandosi di un grave reato, ed aveva condotto lui stesso gli inquirenti, in assenza di qualsiasi informazione aliunde acquisita dalla p.g., nel luogo ove si trovava lo zaino con la sostanza stupefacente: tale comportamento, secondo la motivata e non illogica conclusione dei giudici di merito, era del tutto incompatibile con qualsivoglia tentativo meramente utilitaristico di alleggerire la propria posizione processuale, non essendo, d'altra parte, emerso in alcun modo da altre fonti che il predetto Latorraca fosse dedito allo spaccio o alla detenzione illecita di droga.

In conclusione, la Corte ha motivatamente escluso che la credibilità soggettiva del dichiarante potesse essere inficiata, aggiungendo, a riprova «degli elevati livelli di credibilità soggettiva», l'emersione della pacifica e pregressa conoscenza fra il Guce, l'[OSCURATO:PERSONA] e il Latorraca, comprovata dal fatto che ciascuno avesse il numero telefonico dell'altro.

6. Parimenti, è stato oggetto di congrua analisi anche il profilo della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del chiamante, ritenute «circostanziate, verosimili e dotate di un elevatissimo livello di congruenza logica», sia alla luce della condivisione delle argomentazioni già espresse dal primo giudice, richiamate per relatíonem, sia in considerazione del rilievo che l'accertato primo incontro fra il Latorraca e il Guce verso le ore 19 della sera dei fatti confermava la consuetudine di rapporti fra i tre mentre il secondo incontro, allorché il Guce aveva fatto ritorno con l'[OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del Latorraca portando i due lo zaino da lasciare a quest'ultimo, era coerente con l'affidabilità che il Latorraca garantiva e con l'esigenza degli altri due soggetti di disfarsi temporaneamente dello stupefacente: esigenza che la Corte riconduce, con argomentazione non contraddittoria né manifestamente illogica, al timore di controlli di polizia: timore non certo infondato, come confermato dal dato obiettivo che, poco dopo, il Guce era stato attinto da colpi di arma da fuoco e, dunque, sottoposto ad attenzione investigativa.

7. Quanto alla allegata assenza di riscontri individualizzanti, la Corte territoriale si è conformata al principio secondo cui questi non possono consistere semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma devono offrire elementi atti a collegare il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato, pur non essendo richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità. (ex multis, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, P.g. c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276744 - 01; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151 - 01).

Nel caso di specie, la Corte ha adeguatamente argomentato l'elevatissima capacità dimostrativa dei riscontri oggettivi offerti dai contatti telefonici via sms di quella sera e dal loro contenuto, trattandosi di messaggi dal contenuto criptico ma agevolmente decrittabile, attraverso i quali l'odierno ricorrente chiedeva al Latorraca di far sparire il «giubbotto» lasciato presso quest'ultimo, magari portandolo a casa di qualcuno.

In tal senso, va esente dalle censure prospettate dal ricorrente la deduzione della Corte territoriale secondo cui, non essendovi ragione perché la presenza di un capo di abbigliamento fosse circondata da tante attenzioni, doveva con ogni ragionevolezza trattarsi di materiale illecito da custodire; il dato si saldava, corroborandole, con le dichiarazioni del Latorraca, confermative del fatto che si trattava proprio di sostanza stupefacente: conclusione definitivamente comprovata dall'esito della perquisizione presso l'abitazione del soggetto indicato dallo stesso Latorraca quale temporaneo custode dello zaino e dell'analisi delle sostanze contenute in quest'ultimo, oltre che dalle dichiarazioni dell'amico del Latorraca, che confermavano come fosse stato proprio quest'ultimo a recarsi da lui e consegnargli lo zaino la sera dei fatti.

La completezza dell'ordito motivazionale posto a fondamento della decisione impugnata viene ulteriormente confermata dalla valutazione critica, ancora una volta non illogica né contraddittoria, delle dichiarazioni della compagna del Latorraca e di quelle rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale, come annota la decisione, non forniva la benché minima spiegazione alternativa del contenuto dei messaggi inviati al Latorraca, sostenendo di non ricordare di avere nemmeno telefonato a quest'ultimo.

In conclusione, dunque, resta del tutto esclusa la sussistenza dei vizi lamentati dal ricorrente.

8. Inammissibile in quanto generico e meramente assertivo è, altresì, il secondo motivo di ricorso.

8.1. Sul versante dell'esegesi della fattispecie incriminatrice in esame, il più recente approdo nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte - compendiato nella sentenza n. 51063 del 27/9/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01 - ha chiarito che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione incriminatrice del quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, con ciò ribadendo l'attualità dei principi affermati in precedenti arresti del [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, n. 35737 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rico, Rv. 247911 e Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668), secondo cui, per l'appunto, la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».

Le Sezioni Unite, dunque, hanno inteso confermare che la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità (oggi prevista come autonoma fattispecie di reato, a differenza che in passato, quando integrava una circostanza attenuante) è questione che non può essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze; ciò perché la funzione assegnata alla fattispecie di lieve entità è quella di adeguare il trattamento sanzionatorio alla concretezza della fattispecie, al fine di garantire la ragionevolezza della risposta repressiva in materia di stupefacenti.

In tale prospettiva, le Sezioni Unite hanno sottolineato che fra gli indicatori di lieve entità stabiliti dalla norma non sussiste un ordine gerarchico; né il legislatore ha inteso «attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico».

Si è, inoltre, ammessa la possibilità che tra gli stessi si instaurino «rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso», come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici (cfr., Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Bondi, Rv. 191643).

Resta fermo, peraltro, che, all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente, e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri.

Ed è, parimenti, necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.

8.2. La Corte d'appello, nel percorso ricostruttivo che ha condotto ad accertare la concreta dimensione della responsabilità del ricorrente e la sua qualificazione giuridica, ha fatto ben comprendere tale giudizio di fondo, che anima la valutazione di inconfigurabilità dell'ipotesi di lieve entità, sicchè la motivazione risulta immune da vizi logico - giuridici, mentre le ragioni di ricorso non colgono nel segno.

I giudici di merito, con motivazione sintetica ma non per questo inesistente o meramente apparente ovvero manifestamente illogica, oltre che con argomentazioni giuridicamente corrette, hanno certamente preso in esame la pluralità dei parametri richiamati dalla disposizione incriminatrice, tenendo conto, innanzitutto, delle «modalità del fatto» e delle «circostanze dell'azione», quali risultanti dalla complessiva ricostruzione emergente dalla decisione, L' valutandole unitamente alla tipologia di sostanze ed al profilo quali-quantitativo i delle stesse.Muovendo da tale piattaforma cognitiva, la Corte territoriale è pervenuta ad un giudizio di esclusione della minima offensività del fatto declinando in concreto i predetti criteri ed enunciando correttamente gli elementi la cui pregnanza negativa era tale da assumere in concreto valore assorbente.

La decisione, nel richiamare per relationem la sentenza di primo grado (specificamente le pp. 14 e 15) nel quadro unitario della c.d.

"doppia conforme", ha in particolare valorizzato, anche con autonome considerazioni, il notevole quantitativo delle sostanze stupefacenti (tanto che queste occupavano un intero zaino), l'elevato numero di dosi ricavabili (soltanto il quantitativo di MOMA/Ecstasy corrispondeva a n. 1875 dosi medie singole droganti), la loro differente tipologia (oltre a quella citata, erano presenti anche gr. 90 di amfetamina cloridrato, pari a 80 d.m.s.d., gr. 631, 132 di marijuana, pari a 3004 d.m.s.d., gr. 5,8 di ketannina, per 6 dosi), le modalità di confezionamento (in 8 involucri di plastica).

In tale contesto ricostruttivo, la Corte territoriale ha compiutamente enunciato le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la "ratio decidendi" della decisione adottata, e, lungi dall'aver obliterato gli elementi di valutazione segnalati dal ricorrente - ossia la allegata carenza di professionalità, organizzazione e sistematicità dell'attività illecita - ha inequivocabilmente dimostrato di averli adeguatamente scrutinati, di fatto ritenendone l'infondatezza alla luce della loro incompatibilità, anche sul piano della logica, con gli elementi di segno contrario enunciati dalle conformi decisioni di condanna.

8.3. In senso convergente, va, altresì, osservato che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841-01; Sez.

VI, n. 49970 del 19/10/2012).

Correlativamente, anche il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro, obiettivo ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01): il che non può affermarsi nel caso di specie, ove sono, piuttosto le doglianze difensive ad avere carattere meramente assertivo ed a risolversi in apprezzamenti sostanzialmente di merito, onde la loro prospettazione è inammissibile in sede di legittimità.

9. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso.

9.1. Quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la decisione impugnata ha fondato la propria valutazione negativa sull'assenza di alcun elemento dotato di valenza attenuante, aggiungendo che nulla aveva concretamente dedotto in proposito il difensore dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo non aveva, d'altro canto, manifestato «il benché minimo segno di resipiscenza».

La decisione sul punto della Corte territoriale risulta, innanzitutto, conforme al tenore testuale dell'art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen., disposizione che vieta la concessione delle circostanze attenuanti generiche sul solo presupposto dello stato di incensuratezza, ed è, altresì, conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).

In tale contesto ermeneutico, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato». (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01).

Tale conclusione vale a maggior ragione ove si consideri, da un lato, che la Corte ha ulteriormente valorizzato, quale elemento impediente, l'assenza di segni di resipiscenza ed ha ricostruito la condotta tenuta dall'imputato in termini tali da escluderne la "modesta importanza" invocata dalla difesa ricorrente; dall'altro, che le doglianze formulate dal ricorrente stesso risultano meramente assertive e tendenti ad un inammissibile riesame del merito.

9.2. Quanto alla censura circa l'entità dell'aumento per la continuazione "interna" al capo a) di imputazione, calcolato, sulla pena base di anni 6 di reclusione ed euro 27.000 di multa, nella misura di mesi 3 di reclusione ed euro 3.000 di multa (successivamente ridotta di un terzo per il rito abbreviato), occorre rilevare che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall'articolo 133 cod. pen. e che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Sotto il profilo dell'obbligo di motivazione, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, condivisa e richiamata (a p. 26 della motivazione) da Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, ha persuasivamente affermato che «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato».

Nella specie, l'applicazione sulla pena base, stabilita nel minimo edittale, di un aumento per la continuazione di contenuta entità esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione nel rispetto dei richiamati criteri di cui all'art. 133 c.p. (v. anche Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n., 36104 del 27/4/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 8/5/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

10. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, onde, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto confermava la sentenza emessa il 2.2.2020 dal G.u.p. presso il Tribunale di Taranto che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui all'art. 81 cpv, c.p., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (capo a) per aver illecitamente detenuto in concorso con [OSCURATO:PERSONA] gr. 486,324 di MOMA/Ecstasy (contenente principio attivo pari a n. 1875 dosi medie singole droganti), gr. 90,311 di anfetamina cloridrato (con p.a. equivalente a n. 80 d.m.s.d.), g. 631,132 di marijuana (pari a n. 3004 d.m.s.d.), g. 5,892 di ketamina (pari a n. 6 d.m.s.d.) in 8 involucri contenuti in uno zaino (al riguardo, mette conto precisare che nella trascrizione del capo d'imputazione riportata nell'epigrafe della sentenza di appello non compare il riferimento al predetto quantitativo di marijuana, invece presente sia nel capo di imputazione contenuto nella sentenza di primo grado sia nella parte motiva di quest'ultima, che attesta a p. 8 il rinvenimento anche di tale sostanza, richiamando il verbale di narcotest e la relazione tecnica in data 12.7.2014; pertanto, attesa anche l'assenza di alcuna contestazione sul punto, deve ritenersi che la mancata enunciazione della predetta sostanza nel capo di imputazione riportato dalla sentenza di appello sia frutto di mero errore materiale). 2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo di essi si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., i vizi di inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (artt. 110, 81 cpv. c.p., 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990) e processuale (artt. 192, 546 c.p.p.), nonché quello di carenza di motivazione in relazione al mancato accoglimento delle censure difensive contenute nell'atto di appello, oltre che manifesta illogicità e contraddittorietà. Il complesso motivo rileva, innanzitutto: a) che la sentenza impugnata si è limitata ad affermare in modo apodittico di condividere le ragioni della decisione di primo grado, solo genericamente richiamate, senza motivare in ordine a tale condivisione e senza giustificare il mancato accoglimento dei motivi di appello; b) che la stessa ha illegittimamente desunto la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p.; in tal senso, prima ancora dell'assenza di riscontri individualizzanti, la difesa contesta la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto. In particolare, le dichiarazioni accusatorie erano generiche; prive di costanza (le prime dichiarazioni - s.i.t. rese il 29.6.2014 alle ore 0,45 - differivano insanabilmente dalle dichiarazioni spontanee rese lo stesso 29.6 alle ore 7,00, poi confermate nell'interrogatorio avanti al G.i.p. in sede di udienza di convalida dell'arresto); non spontanee; prive di riscontri, tali non potendo essere considerati i contatti telefonici ed il contenuto degli sms intercorsi la sera dei fatti fra l'odierno ricorrente ed il Latorraca e non potendo, del resto, le dichiarazioni accusatorie di quest'ultimo essere riscontrate da altre dichiarazioni dal medesimo provenienti. All'opposto, il fatto che Latorraca ebbe a "vuotare il sacco" dopo che i Carabinieri avevano preso cognizione del contenuto di detti sms rivela, secondo la difesa ricorrente, la strumentalità di tali dichiarazioni, tese ad alleggerire la propria posizione processuale in merito alla detenzione dello stupefacente oggetto di imputazione. A tali carenze, la Corte avrebbe solo apparentemente e con argomentazioni manifestamente illogiche tentato di sopperire, da un lato richiamando apoditticamente le valutazioni espresse dal primo giudice, dall'altro fornendo una ricostruzione in termini ipotetici, di mera plausibilità e non di certezza oltre ogni ragionevole dubbio; ricostruzione secondo la quale il Latorraca aveva deciso di rivelare la realtà dei fatti non appena i Carabinieri inquirenti avevano letto sul suo cellulare i messaggi inviatigli dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui questi sollecitava il Latorraca stesso a lasciare il "giubbotto" a qualcun altro sino al giorno seguente, quando Vibro sarebbe andato a ritirarlo: il Latorraca aveva confessato che si trattava in realtà di uno zaino contenente sostanza stupefacente, da lui affidato in custodia ad un amico dopo aver ricevuto tali messaggi; il dichiarante aveva fatto ritrovare lo zaino ed aveva, altresì, riconosciuto di essere stato consapevole del suo contenuto. Si censura, nello stesso senso, il fatto che la Corte territoriale non abbia enunciato le ragioni per non aderire alle opposte conclusioni, in punto di mancanza di attendibilità delle dichiarazioni del Latorraca e di assenza di elementi di riscontro, cui era giunto il Tribunale del riesame di Taranto nelle due ordinanze rese ex art. 309 c.p.p. in data 15.7.2014 ed in data 13.11.2014, che avevano annullato l'ordinanza custodiale adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], originario coindagato nel reato sub a), e dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (ordinanze allegate all'atto di appello e delle quali sono riportati ampi stralci nel ricorso di legittimità). 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale in riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, censurando l'esclusione da parte della sentenza impugnata della fattispecie di lieve entità: nel valorizzare esclusivamente il dato ponderale, si sarebbe trascurato di valutare mezzi, modalità e circostanza dell'azione, dai quali non poteva ritenersi dimostrata né la professionalità né la sistematicità dello spaccio, attesa, fra l'altro, l'assenza di persone intente all'acquisto della droga. Si trattava, in definitiva, di una attività isolata, sporadica, non professionale, non organizzata né remunerativa. 2.3. Il terzo motivo di ricorso veicola censure di violazione di legge in riferimento all'art. 62-bis c.p. e di vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio complessivamente riservato all'imputato, con particolare riguardo al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata riduzione dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione interna sulla pena base stabilita per il capo a) di imputazione. La difesa del ricorrente deduce, in primo luogo, la mancata risposta alle argomentazioni contenute nell'atto di appello, che aveva evidenziato circostanze concrete a supporto della concessione delle predette attenuanti, quali la giovane età; il fatto che l'imputato non era obbligato a rispondere secondo verità all'a.g.; l'esigenza di adeguare la pena al disvalore del fatto; il ruolo di modesta importanza dell'[OSCURATO:PERSONA] e la sua incensuratezza. In secondo luogo, si censura la quantificazione dell'aumento per la continuazione interna, determinato in mesi 3 di reclusione ed euro 3.000 di multa (ridotto per il rito abbreviato a mesi 2 ed euro 2000) ritenuta eccessiva alla luce dei medesimi parametri. 3. Il P.g., con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, oltre a proporre, in relazione al primo motivo, doglianze che, pur costruite come censure di violazione di legge o di vizi di motivazione, lungi dall'evidenziare fratture argomentative o incongruenze logiche si risolvono interamente nel sottoporre a questa Corte questioni di accertamento in fatto e di valutazione delle prove che sono state risolte, con motivazione congrua, conforme a diritto e non manifestamente illogica, dalla sentenza impugnata - peraltro conforme a quella resa in primo grado, in modo da formare un tessuto motivazionale sostanzialmente unitario -, di cui viene sollecitata una rivisitazione imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, non consentita nel giudizio di legittimità. 2. E', invero, costante l'orientamento secondo cui al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 47204 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Musso, Rv. 265482), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Va, altresì, richiamato il consolidato principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01). In tale prospettiva, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841-01). 3. Va ulteriormente precisato che, nella specie, ricorre un caso di cd. "doppia conforme", per cui «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri). Allorché, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. I, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303). Nella specie, pertanto, i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. 4. Ciò posto, la sentenza impugnata, nel richiamare i passaggi argomentativi della concorde decisione di primo grado, non ha esorbitato dai limiti fissati da questa Corte, avendo: a) fatto riferimento (che, in linea generale, può essere recettizio o di semplice rinvio) a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulta congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; b) dimostrato che il giudice di appello aveva preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento, ritenendole coerenti con la sua decisione; c) richiamato un provvedimento decisorio perfettamente conosciuto dall'interessato (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252 — 01). In tale cornice, inoltre, la Corte territoriale risulta aver fornito un proprio autonomo apporto argomentativo, tenendo conto in modo non meramente apparente delle argomentazioni difensive e, nel loro contenuto sostanziale, anche delle argomentazioni del Tribunale del riesame, fatte proprie dall'appellante. La Corte ha legittimamente e congruamente valorizzato il dato che il Latorraca - nell'ambito di un'indagine [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] colpi da arma da fuoco alle gambe di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], della quale era stato originariamente accusato l'[OSCURATO:PERSONA] (assolto con la stessa sentenza di primo grado del G.u.p. tarantino) -, dopo avere inizialmente reso una ricostruzione dell'incontro avuto la sera dei fatti con il Guce e l'[OSCURATO:PERSONA] sovrapponibile a quella riferita dalla vittima del ferimento, affermando che questi si era allontanato con certo Indrit mentre il Latorraca era rientrato nella propria abitazione, e facendo un mero accenno al fatto di avere scambiato un sms con l'Indrit (il quale avrebbe dovuto passare da lui per dirgli qualcosa, senza peraltro presentarsi in seguito), aveva deciso di confessare i fatti non appena i Carabinieri avevano rinvenuto sul suo telefono cellulare un doppio messaggio inviato quella stessa sera da [OSCURATO:PERSONA], con cui questi invitava il Latorraca a lasciare il «giubbotto» del primo «da qualche parte» e «a qualcuno» sino a che il giorno seguente non sarebbe passato a prelevarlo. L'interlocutore aveva risposto «ok» ed aveva inviato un secondo messaggio dal testo «passi da casa poi». La sentenza richiama, altresì, quanto già rilevato dal giudice di prime cure, ossia che durante l'escussione del Latorraca erano giunti al suo telefono altri messaggi e ripetute chiamate da parte di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali evenienze, il Latorraca aveva ammesso che il giubbotto era in realtà uno zaino ed aveva fornito indicazioni per il suo rinvenimento presso l'abitazione dell'amico al quale l'aveva affidato; lo stesso riconosceva, altresì, di essere stato pienamente consapevole che quello zaino conteneva sostanza stupefacente. 5. In tale prospettiva la Corte territoriale ha individuato, in maniera affatto illogica o altrimenti viziata, le ragioni della «incostanza» del contributo dichiarativo del Latorraca, dovuto al fatto che la decisione di collaborare con gli inquirenti era maturata quando, dopo avere ingenuamente tentato di coprire se stesso e il complice, il Latorraca aveva capito che ciò non sarebbe stato più possibile ed aveva deciso di confessare i fatti, chiamando in correità [OSCURATO:PERSONA] indrit ed affermando che questi, insieme al Guce, era tornato verso le ore 20 della sera degli eventi presso l'abitazione del Latorraca con uno zaino, che veniva affidato a quest'ultimo con la raccomandazione da parte di entrambi di custodirlo sino al loro ritorno; la sentenza ha aggiunto, a confutazione della censura di assenza di spontaneità - peraltro solo parziale -, che il dichiarante, pur potendo sostenere di non avere mai saputo quale fosse il contenuto dello zaino, aveva ammesso di averlo conosciuto perfettamente, così autoaccusandosi di un grave reato, ed aveva condotto lui stesso gli inquirenti, in assenza di qualsiasi informazione aliunde acquisita dalla p.g., nel luogo ove si trovava lo zaino con la sostanza stupefacente: tale comportamento, secondo la motivata e non illogica conclusione dei giudici di merito, era del tutto incompatibile con qualsivoglia tentativo meramente utilitaristico di alleggerire la propria posizione processuale, non essendo, d'altra parte, emerso in alcun modo da altre fonti che il predetto Latorraca fosse dedito allo spaccio o alla detenzione illecita di droga. In conclusione, la Corte ha motivatamente escluso che la credibilità soggettiva del dichiarante potesse essere inficiata, aggiungendo, a riprova «degli elevati livelli di credibilità soggettiva», l'emersione della pacifica e pregressa conoscenza fra il Guce, l'[OSCURATO:PERSONA] e il Latorraca, comprovata dal fatto che ciascuno avesse il numero telefonico dell'altro. 6. Parimenti, è stato oggetto di congrua analisi anche il profilo della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del chiamante, ritenute «circostanziate, verosimili e dotate di un elevatissimo livello di congruenza logica», sia alla luce della condivisione delle argomentazioni già espresse dal primo giudice, richiamate per relatíonem, sia in considerazione del rilievo che l'accertato primo incontro fra il Latorraca e il Guce verso le ore 19 della sera dei fatti confermava la consuetudine di rapporti fra i tre mentre il secondo incontro, allorché il Guce aveva fatto ritorno con l'[OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del Latorraca portando i due lo zaino da lasciare a quest'ultimo, era coerente con l'affidabilità che il Latorraca garantiva e con l'esigenza degli altri due soggetti di disfarsi temporaneamente dello stupefacente: esigenza che la Corte riconduce, con argomentazione non contraddittoria né manifestamente illogica, al timore di controlli di polizia: timore non certo infondato, come confermato dal dato obiettivo che, poco dopo, il Guce era stato attinto da colpi di arma da fuoco e, dunque, sottoposto ad attenzione investigativa. 7. Quanto alla allegata assenza di riscontri individualizzanti, la Corte territoriale si è conformata al principio secondo cui questi non possono consistere semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma devono offrire elementi atti a collegare il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato, pur non essendo richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità. (ex multis, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, P.g. c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276744 - 01; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151 - 01). Nel caso di specie, la Corte ha adeguatamente argomentato l'elevatissima capacità dimostrativa dei riscontri oggettivi offerti dai contatti telefonici via sms di quella sera e dal loro contenuto, trattandosi di messaggi dal contenuto criptico ma agevolmente decrittabile, attraverso i quali l'odierno ricorrente chiedeva al Latorraca di far sparire il «giubbotto» lasciato presso quest'ultimo, magari portandolo a casa di qualcuno. In tal senso, va esente dalle censure prospettate dal ricorrente la deduzione della Corte territoriale secondo cui, non essendovi ragione perché la presenza di un capo di abbigliamento fosse circondata da tante attenzioni, doveva con ogni ragionevolezza trattarsi di materiale illecito da custodire; il dato si saldava, corroborandole, con le dichiarazioni del Latorraca, confermative del fatto che si trattava proprio di sostanza stupefacente: conclusione definitivamente comprovata dall'esito della perquisizione presso l'abitazione del soggetto indicato dallo stesso Latorraca quale temporaneo custode dello zaino e dell'analisi delle sostanze contenute in quest'ultimo, oltre che dalle dichiarazioni dell'amico del Latorraca, che confermavano come fosse stato proprio quest'ultimo a recarsi da lui e consegnargli lo zaino la sera dei fatti. La completezza dell'ordito motivazionale posto a fondamento della decisione impugnata viene ulteriormente confermata dalla valutazione critica, ancora una volta non illogica né contraddittoria, delle dichiarazioni della compagna del Latorraca e di quelle rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale, come annota la decisione, non forniva la benché minima spiegazione alternativa del contenuto dei messaggi inviati al Latorraca, sostenendo di non ricordare di avere nemmeno telefonato a quest'ultimo. In conclusione, dunque, resta del tutto esclusa la sussistenza dei vizi lamentati dal ricorrente. 8. Inammissibile in quanto generico e meramente assertivo è, altresì, il secondo motivo di ricorso. 8.1. Sul versante dell'esegesi della fattispecie incriminatrice in esame, il più recente approdo nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte - compendiato nella sentenza n. 51063 del 27/9/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01 - ha chiarito che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione incriminatrice del quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, con ciò ribadendo l'attualità dei principi affermati in precedenti arresti del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 35737 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668), secondo cui, per l'appunto, la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Le Sezioni Unite, dunque, hanno inteso confermare che la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità (oggi prevista come autonoma fattispecie di reato, a differenza che in passato, quando integrava una circostanza attenuante) è questione che non può essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze; ciò perché la funzione assegnata alla fattispecie di lieve entità è quella di adeguare il trattamento sanzionatorio alla concretezza della fattispecie, al fine di garantire la ragionevolezza della risposta repressiva in materia di stupefacenti. In tale prospettiva, le Sezioni Unite hanno sottolineato che fra gli indicatori di lieve entità stabiliti dalla norma non sussiste un ordine gerarchico; né il legislatore ha inteso «attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico». Si è, inoltre, ammessa la possibilità che tra gli stessi si instaurino «rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso», come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici (cfr., Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Bondi, Rv. 191643). Resta fermo, peraltro, che, all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente, e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. Ed è, parimenti, necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. 8.2. La Corte d'appello, nel percorso ricostruttivo che ha condotto ad accertare la concreta dimensione della responsabilità del ricorrente e la sua qualificazione giuridica, ha fatto ben comprendere tale giudizio di fondo, che anima la valutazione di inconfigurabilità dell'ipotesi di lieve entità, sicchè la motivazione risulta immune da vizi logico - giuridici, mentre le ragioni di ricorso non colgono nel segno. I giudici di merito, con motivazione sintetica ma non per questo inesistente o meramente apparente ovvero manifestamente illogica, oltre che con argomentazioni giuridicamente corrette, hanno certamente preso in esame la pluralità dei parametri richiamati dalla disposizione incriminatrice, tenendo conto, innanzitutto, delle «modalità del fatto» e delle «circostanze dell'azione», quali risultanti dalla complessiva ricostruzione emergente dalla decisione, L' valutandole unitamente alla tipologia di sostanze ed al profilo quali-quantitativo i delle stesse.Muovendo da tale piattaforma cognitiva, la Corte territoriale è pervenuta ad un giudizio di esclusione della minima offensività del fatto declinando in concreto i predetti criteri ed enunciando correttamente gli elementi la cui pregnanza negativa era tale da assumere in concreto valore assorbente. La decisione, nel richiamare per relationem la sentenza di primo grado (specificamente le pp. 14 e 15) nel quadro unitario della c.d. "doppia conforme", ha in particolare valorizzato, anche con autonome considerazioni, il notevole quantitativo delle sostanze stupefacenti (tanto che queste occupavano un intero zaino), l'elevato numero di dosi ricavabili (soltanto il quantitativo di MOMA/Ecstasy corrispondeva a n. 1875 dosi medie singole droganti), la loro differente tipologia (oltre a quella citata, erano presenti anche gr. 90 di amfetamina cloridrato, pari a 80 d.m.s.d., gr. 631, 132 di marijuana, pari a 3004 d.m.s.d., gr. 5,8 di ketannina, per 6 dosi), le modalità di confezionamento (in 8 involucri di plastica). In tale contesto ricostruttivo, la Corte territoriale ha compiutamente enunciato le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la "ratio decidendi" della decisione adottata, e, lungi dall'aver obliterato gli elementi di valutazione segnalati dal ricorrente - ossia la allegata carenza di professionalità, organizzazione e sistematicità dell'attività illecita - ha inequivocabilmente dimostrato di averli adeguatamente scrutinati, di fatto ritenendone l'infondatezza alla luce della loro incompatibilità, anche sul piano della logica, con gli elementi di segno contrario enunciati dalle conformi decisioni di condanna. 8.3. In senso convergente, va, altresì, osservato che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841-01; Sez. VI, n. 49970 del 19/10/2012). Correlativamente, anche il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro, obiettivo ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01): il che non può affermarsi nel caso di specie, ove sono, piuttosto le doglianze difensive ad avere carattere meramente assertivo ed a risolversi in apprezzamenti sostanzialmente di merito, onde la loro prospettazione è inammissibile in sede di legittimità. 9. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso. 9.1. Quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la decisione impugnata ha fondato la propria valutazione negativa sull'assenza di alcun elemento dotato di valenza attenuante, aggiungendo che nulla aveva concretamente dedotto in proposito il difensore dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo non aveva, d'altro canto, manifestato «il benché minimo segno di resipiscenza». La decisione sul punto della Corte territoriale risulta, innanzitutto, conforme al tenore testuale dell'art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen., disposizione che vieta la concessione delle circostanze attenuanti generiche sul solo presupposto dello stato di incensuratezza, ed è, altresì, conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). In tale contesto ermeneutico, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato». (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01). Tale conclusione vale a maggior ragione ove si consideri, da un lato, che la Corte ha ulteriormente valorizzato, quale elemento impediente, l'assenza di segni di resipiscenza ed ha ricostruito la condotta tenuta dall'imputato in termini tali da escluderne la "modesta importanza" invocata dalla difesa ricorrente; dall'altro, che le doglianze formulate dal ricorrente stesso risultano meramente assertive e tendenti ad un inammissibile riesame del merito. 9.2. Quanto alla censura circa l'entità dell'aumento per la continuazione "interna" al capo a) di imputazione, calcolato, sulla pena base di anni 6 di reclusione ed euro 27.000 di multa, nella misura di mesi 3 di reclusione ed euro 3.000 di multa (successivamente ridotta di un terzo per il rito abbreviato), occorre rilevare che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall'articolo 133 cod. pen. e che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Sotto il profilo dell'obbligo di motivazione, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, condivisa e richiamata (a p. 26 della motivazione) da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, ha persuasivamente affermato che «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato». Nella specie, l'applicazione sulla pena base, stabilita nel minimo edittale, di un aumento per la continuazione di contenuta entità esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione nel rispetto dei richiamati criteri di cui all'art. 133 c.p. (v. anche Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n., 36104 del 27/4/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 8/5/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). 10. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, onde, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzion
Sentenza Cassazione n. 18516/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris