CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 27503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 del GIP TRIBUNALE di PESARO— (dato avviso alle narri; .1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che il profilo censurato, ovverosia la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R.309/1990 che, oltre alla sua formulazione del tutto generica e, dunque di per sé in contrasto con il disposto di cui all'art. 581 lett d) cod. proc. pen., esula dalle ipotesi, tassativamente elencate dalla norma in esame, per le quali è consentito il ricorso innanzi a questa Corte, potendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto, (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601), profilo questo in relazione al quale nulla viene dedotto dalla difesa; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il