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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2026

Cassazione n. 09251/2026

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a [OSCURATO:PERSONA] da Pa-lestrina n. 47, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] eGaetano Basile, che la rappresentano e difendono- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in proprio e nella qualità di man-dataria dell'A.T.I. costituita con [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, viale ReginaMargherita n. 42, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], chela rappresenta e difende- controricorrente -Numero registro generale 30270/2021Numero sezionale 3699/2025Numero di raccolta generale 9251/2026Data pubblicazione 12/04/2026avverso la sentenza n. 4132/2021, depositata dalla Corte d'ap-pello di Roma l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del30.10.2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Con «Accordo quadro» n. 21/2004 stipulato il 17.3.2004,la committente Rete ferroviaria italiana [RFI] e l'appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [[OSCURATO:PERSONA]], in proprio e nella qualità dimandataria dell'A.T.I. costituita con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., disciplinarono l'appalto avente ad oggettoil rinnovo e l'adeguamento delle condutture di contatto, dei palie delle mensole di sostegno e dei relativi alimentatori su alcunitratti ([OSCURATO:PERSONA]) della rete ferroviaria di RFI.L'«Accordo quadro», modificato con «[OSCURATO:PERSONA] eModificativo» n. 68/2005 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], venne attuato mediantequaranta «Contratti applicativi», dei quali cinque, riferibili ad al-trettanti tratti della rete ferroviaria, sono quelli con riguardo aiquali insorse il presente processo attivato da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], infatti, (a) aveva espresso la riserva n. 1 per man-cato pagamento degli oneri della sicurezza, atteso che RFI –dopo averli inizialmente corrisposti in aggiunta alle tariffe pre-viste nel contratto per le lavorazioni appaltate – aveva mutatonominato in sostituzione di quello precedente, ritenendo chequegli oneri dovessero intendersi compresi nel corrispettivo pat-tuito; (b) aveva poi espresso la riserva n. 2 per maggiori oneri(oneri assicurativi, spese generali e perdita di chance) da ritar-dato collaudo delle opere realizzate in esecuzione dei cinque«Contratti applicativi» in questione; (c) aveva, infine, espressoNumero registro generale 30270/2021Numero sezionale 3699/2025Numero di raccolta generale 9251/2026Data pubblicazione 12/04/2026la riserva n. 3 per oneri derivanti dal prolungamento dell'«Ac-cordo quadro» n. 21/2004 per interessi da ritardata restituzionedella cauzione e per il mantenimento del management.Per ottenere quanto preteso con queste riserve, non ac-cettate da RFI, [OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Tribunale di Romala committente, chiedendone la condanna al pagamento dei re-lativi importi.

RFI, oltre a chiedere il rigetto delle domande, pro-pose a sua volta domanda riconvenzionale per la condanna dellaappaltatrice alla restituzione degli oneri di sicurezza inizial-mente versati e ritenuti indebiti.Il Tribunale – esperita consulenza tecnica d'ufficio – ac-colse in parte le domande dell'attrice e rigettò la domanda ri-convenzionale, riconoscendo il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodegli oneri di sicurezza in aggiunta ai prezzi determinati secondole tariffe contrattuali e al risarcimento delle sole spese generalideterminate dal ritardo del collaudo, con rigetto delle ulteriorivoci di danno esposte nella riserva n. 2 e della pretesa formulatacon la riserva n. 3.La sentenza di primo grado venne impugnata da RFI eanche [OSCURATO:PERSONA] propose gravame incidentale.La Corte d'Appello di Roma rigettò entrambe le impugna-zioni e compensò le spese del grado di lite.Contro la sentenza della Corte territoriale RFI ha propostoricorso per cassazione, articolato in tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanzacamerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissi-bilità del ricorso formulata dalla controricorrente con riferimentoNumero registro generale 30270/2021Numero sezionale 3699/2025Numero di raccolta generale 9251/2026Data pubblicazione 12/04/2026all'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. (disposizione qui applicabileratione temporis, anche se abrogata dal d.lgs. n. 149 del 2022e sostituita dall'analogo art. 360, comma 4, c.p.c.).

Infatti, imotivi di ricorso non sono proposti con riferimento al n. 5dell'art. 360, comma 1, c.p.c., bensì con riguardo al n. 3 (viola-zione e falsa applicazione di norme di diritto), sicché nessun li-mite all'ammissibilità del ricorso può derivare dalla pur riscon-trata conformità tra decisione di primo e di secondo grado.2.

Con il primo motivo di ricorso, si censurano, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e/o falsa inter-pretazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e, comunque, erronea econtraddittoria interpretazione degli artt. 3.2, lett. i), 6.1., 8.5e 9 dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 21 del 2004, dell'art. 3 dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 68 del 2005 e dell'art. 4 di ciascuno deicinque [OSCURATO:PERSONA] dedotti in controversia, dell'allegato9 all'[OSCURATO:PERSONA] dal titolo “Linee guida per la redazione deipiani di sicurezza e di coordinamento e stima dei costi della si-curezza”».Secondo la ricorrente, la corretta interpretazione di taliclausole negoziali avrebbe dovuto portare la Corte territoriale arigettare la domanda di pagamento relativa agli oneri della si-curezza, che dovevano ritenersi contrattualmente inglobati nelcorrispettivo d'appalto, nella misura del 7%.

Non si sarebbe,pertanto, in presenza di clausole suscettibili di diverse plausibiliinterpretazioni, ma di pattuizioni chiare già nel loro significatoletterale.2.1.

Il motivo è inammissibile, perché tende a ottenere daquesta Corte un'interpretazione degli accordi inter partes di-versa da quella – anch'essa plausibile – favorita dalla Corte ter-ritoriale.Numero registro generale 30270/2021Numero sezionale 3699/2025Numero di raccolta generale 9251/2026Data pubblicazione 12/04/2026Quest'ultima, infatti, ha osservato che nella normativa disettore «sussiste una sostanziale distinzione tra l'importo deilavori … e gli oneri di sicurezza», sottolineando «l'importanzadell'anzidetta distinzione nell'ambito delle norme sugli appaltipubblici laddove viene mantenuta la distinzione tra lavori (suiquali infatti può essere applicato uno sconto rispetto all'importoa base d'asta) ed oneri della sicurezza (quali adempimenti ob-bligatori per legge e sui quali il risparmio risulterebbe sfavore-vole ad una efficiente tutela dei lavoratori)».In sostanza, la Corte del merito, dando veste giuridica alparere espresso dal c.t.u., ha fatto propria un'interpretazionenormativamente orientata del complesso – e non sempre coe-rente – dato testuale contenuto nell'«Accordo quadro» n. 21/2004, nell'«[OSCURATO:PERSONA] e Modificativo» n. 68/2005 e neisingoli «Contratti applicativi».Questa interpretazione complessiva e volta a rendere gliaccordi contrattuali conformi alle norme imperative che vietanodi ridurre gli oneri per la sicurezza non è stata efficacementecensurata dal motivo di ricorso in esame, il quale si limita asuggerire una diversa lettura delle clausole negoziali richiamatein rubrica con l'aggiunta di un generico e sintetico rinvio allenorme previste dagli «artt. 1362 e ss. c.c.».È però principio consolidato che l'interpretazione dei con-tratti, essendo di per sé una questione di fatto, può essere sin-dacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle re-gole legali di ermeneutica negoziale, la quale violazione non puòdirsi esistente solo perché il giudice di merito abbia scelto una,piuttosto che un'altra, tra le molteplici possibili interpretazionidel testo contrattuale (ex multis: Cass. nn. 18214/2024;11254/2018; 14355/2016; 2465/2015).Numero registro generale 30270/2021Numero sezionale 3699/2025Numero di raccolta generale 9251/2026Data pubblicazione 12/04/2026E nemmeno è sufficiente l'astratto riferimento alle regolelegali di interpretazione, essendo necessaria, in ossequio alprincipio di specificità del ricorso, l'indicazione dei canoni rimastiin concreto inosservati, con la precisazione del modo e delleconsiderazioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è di-scostato (Cass. nn. 15350/2017; 4178/2007).Nel caso di specie, la ricorrente, oltre a invocare esplicita-mente una diversa interpretazione delle clausole contrattualimenzionate in rubrica (e a fare generico ed indistinto rinvio atutti gli articoli del codice che dettano le norme di ermeneuticacontrattuale), prospetta, in modo più specifico, soltanto la vio-lazione del criterio di interpretazione letterale, però riferito allasola clausola dell'«Accordo quadro» n. 21/2004 che prevedevail complessivo corrispettivo d'appalto («€ 36.457.139,04 …, dicui € 2.554.090 … per oneri di sicurezza non soggetti a ri-basso»).

Sennonché, tale corrispettivo non è quello di cui si di-scute nel presente processo, che è invece relativo alle riserveespresse sulla contabilità dei lavori di cinque «Contratti applica-tivi», che sono stati interpretati dalla Corte territoriale utiliz-zando il potere di apprezzamento del fatto attribuito dalla leggeal giudice del merito.3.

Con il secondo motivo di ricorso, la sentenza della Corted'Appello di Roma viene censurata, sempre ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per «violazione e falsa applicazionedel d.P.R. n. 222/2003 anche in relazione con la Determinazionedell'Autorità per la Vigilanza sui [OSCURATO:PERSONA] n. 45 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]».Si contesta che la sentenza gravata non abbia preso inconsiderazione il parere precontenzioso emesso dall'Anac n. 83del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel quale sarebbe specificato che l'indicazioneseparata degli oneri di sicurezza nel bando di gara non aveva laNumero registro generale 30270/2021Numero sezionale 3699/2025Numero di raccolta generale 9251/2026Data pubblicazione 12/04/2026funzione di individuare un'ulteriore prestazione contrattuale di-stinta dai lavori oggetto d'appalto, ma integrava una voce dicosto della complessiva attività esecutiva dedotta nel contratto,esclusa da ogni ribasso e posta a carico dell'appaltatore.3.1.

Anche questo motivo è inammissibile e per più ra-gioni.Anzitutto, il parere precontenzioso invocato non è citatonella sentenza impugnata, con la conseguenza che la ricorrenteavrebbe dovuto indicare, a pena di inammissibilità, il luogo ed iltempo processuali nei quali tale argomento fu eventualmentediscusso.In secondo luogo, il mezzo appare del tutto privo di deci-sività, giacché le riflessioni espresse nel predetto atto non pos-sono certo valere a superare il significato dato dalla Corte dimerito agli accordi negoziali delle parti.

L'interpretazione delcontratto compete al giudice del merito, il quale è vincolato sol-tanto al rispetto della legge e non certo all'interpretazione even-tualmente fornita da un'altra autorità dello Stato.Infine, la violazione del d.P.R. n. 222/2003 è rimasta me-ramente enunciata nella rubrica del motivo, senza ricevere unaillustrazione nella parte espositiva.4.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la «violazionee falsa applicazione dell'art. 28, comma 6, delle [OSCURATO:PERSONA] di Contratto in relazione con gli artt. 5 e 25 del d.m. n.145/2000 e con gli artt. 1223, 1226, 2697 e 2727 c.c. (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.)».Oggetto di censura è la conferma delle «maggiori spesegenerali», quale voce di danno subito da [OSCURATO:PERSONA] per il ritardatocollaudo delle opere realizzate in esecuzione dei cinque «Con-tratti applicativi» qui oggetto di causa.

Secondo la ricorrente igiudici del merito non avrebbero potuto presumere l'esistenzaNumero registro generale 30270/2021Numero sezionale 3699/2025Numero di raccolta generale 9251/2026Data pubblicazione 12/04/2026di tale danno, tenuto conto che non si trattava di cantieri dete-nuti dall'impresa e da rilasciare alla committente solo dopo ilcollaudo, bensì di opere eseguite sulle linee ferroviarie rimastecostantemente in servizio e gestite da RFI.4.1.

Il motivo è inammissibile, perché nella sostanzasvolge una censura all'accertamento del fatto e non riferita allainterpretazione e all'applicazione di norme di diritto, che ven-gono soltanto menzionate in rubrica, senza specificare in chemodo e in che termini esse sarebbero state violate.Attengono al fatto le allegate «peculiarità esecutive» delloappalto e le relative conseguenze in termini di doveri e impegniresidui gravanti sull'impresa dopo l'ultimazione dei lavori e finoal collaudo.

E non è pertinente il richiamo al precedente citatodalla ricorrente (Cass. n. 7194/2019), posto che in quel caso sidiscuteva della prova dell'avvenuto collaudo, nonché del dirittodell'impresa alla restituzione della cauzione, al pagamento delleritenute e alla liberazione delle garanzie, mentre non risulta chefosse stato chiesto anche un risarcimento del danno, sul quale,comunque, la Corte di Cassazione non si è espressa.5.

Per tutte le ragioni anzidette, dichiarato inammissibileil ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano in dispositivo.6.

Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali re-lative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000Numero registro generale 30270/2021Numero sezionale 3699/2025Numero di raccolta generale 9251/2026Data pubblicazione 12/04/2026per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 peresborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versa-mento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.10.2025.Il PresidenteGuido MERCOLINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] da Pa-lestrina n. 47, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] eGaetano Basile, che la rappresentano e difendono- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in proprio e nella qualità di man-dataria dell'A.T.I. costituita con [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, viale ReginaMargherita n. 42, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], chela rappresenta e difende- controricorrente -Numero registro generale 30270/2021Numero sezionale 3699/2025Numero di raccolta generale 9251/2026Data pubblicazione 12/04/2026avverso la sentenza n. 4132/2021, depositata dalla Corte d'ap-pello di Roma l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del30.10.2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Con «Accordo quadro» n. 21/2004 stipulato il 17.3.2004,la committente Rete ferroviaria italiana [RFI] e l'appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [[OSCURATO:PERSONA]], in proprio e nella qualità dimandataria dell'A.T.I. costituita con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., disciplinarono l'appalto avente ad oggettoil rinnovo e l'adeguamento delle condutture di contatto, dei palie delle mensole di sostegno e dei relativi alimentatori su alcunitratti ([OSCURATO:PERSONA]) della rete ferroviaria di RFI.L'«Accordo quadro», modificato con «[OSCURATO:PERSONA] eModificativo» n. 68/2005 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], venne attuato mediantequaranta «Contratti applicativi», dei quali cinque, riferibili ad al-trettanti tratti della rete ferroviaria, sono quelli con riguardo aiquali insorse il presente processo attivato da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], infatti, (a) aveva espresso la riserva n. 1 per man-cato pagamento degli oneri della sicurezza, atteso che RFI –dopo averli inizialmente corrisposti in aggiunta alle tariffe pre-viste nel contratto per le lavorazioni appaltate – aveva mutatonominato in sostituzione di quello precedente, ritenendo chequegli oneri dovessero intendersi compresi nel corrispettivo pat-tuito; (b) aveva poi espresso la riserva n. 2 per maggiori oneri(oneri assicurativi, spese generali e perdita di chance) da ritar-dato collaudo delle opere realizzate in esecuzione dei cinque«Contratti applicativi» in questione; (c) aveva, infine, espressoNumero registro generale 30270/2021Numero sezionale 3699/2025Numero di raccolta generale 9251/2026Data pubblicazione 12/04/2026la riserva n. 3 per oneri derivanti dal prolungamento dell'«Ac-cordo quadro» n. 21/2004 per interessi da ritardata restituzionedella cauzione e per il mantenimento del management.Per ottenere quanto preteso con queste riserve, non ac-cettate da RFI, [OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Tribunale di Romala committente, chiedendone la condanna al pagamento dei re-lativi importi. RFI, oltre a chiedere il rigetto delle domande, pro-pose a sua volta domanda riconvenzionale per la condanna dellaappaltatrice alla restituzione degli oneri di sicurezza inizial-mente versati e ritenuti indebiti.Il Tribunale – esperita consulenza tecnica d'ufficio – ac-colse in parte le domande dell'attrice e rigettò la domanda ri-convenzionale, riconoscendo il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodegli oneri di sicurezza in aggiunta ai prezzi determinati secondole tariffe contrattuali e al risarcimento delle sole spese generalideterminate dal ritardo del collaudo, con rigetto delle ulteriorivoci di danno esposte nella riserva n. 2 e della pretesa formulatacon la riserva n. 3.La sentenza di primo grado venne impugnata da RFI eanche [OSCURATO:PERSONA] propose gravame incidentale.La Corte d'Appello di Roma rigettò entrambe le impugna-zioni e compensò le spese del grado di lite.Contro la sentenza della Corte territoriale RFI ha propostoricorso per cassazione, articolato in tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanzacamerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissi-bilità del ricorso formulata dalla controricorrente con riferimentoNumero registro generale 30270/2021Numero sezionale 3699/2025Numero di raccolta generale 9251/2026Data pubblicazione 12/04/2026all'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. (disposizione qui applicabileratione temporis, anche se abrogata dal d.lgs. n. 149 del 2022e sostituita dall'analogo art. 360, comma 4, c.p.c.). Infatti, imotivi di ricorso non sono proposti con riferimento al n. 5dell'art. 360, comma 1, c.p.c., bensì con riguardo al n. 3 (viola-zione e falsa applicazione di norme di diritto), sicché nessun li-mite all'ammissibilità del ricorso può derivare dalla pur riscon-trata conformità tra decisione di primo e di secondo grado.2. Con il primo motivo di ricorso, si censurano, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e/o falsa inter-pretazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e, comunque, erronea econtraddittoria interpretazione degli artt. 3.2, lett. i), 6.1., 8.5e 9 dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 21 del 2004, dell'art. 3 dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 68 del 2005 e dell'art. 4 di ciascuno deicinque [OSCURATO:PERSONA] dedotti in controversia, dell'allegato9 all'[OSCURATO:PERSONA] dal titolo “Linee guida per la redazione deipiani di sicurezza e di coordinamento e stima dei costi della si-curezza”».Secondo la ricorrente, la corretta interpretazione di taliclausole negoziali avrebbe dovuto portare la Corte territoriale arigettare la domanda di pagamento relativa agli oneri della si-curezza, che dovevano ritenersi contrattualmente inglobati nelcorrispettivo d'appalto, nella misura del 7%. Non si sarebbe,pertanto, in presenza di clausole suscettibili di diverse plausibiliinterpretazioni, ma di pattuizioni chiare già nel loro significatoletterale.2.1. Il motivo è inammissibile, perché tende a ottenere daquesta Corte un'interpretazione degli accordi inter partes di-versa da quella – anch'essa plausibile – favorita dalla Corte ter-ritoriale.Numero registro generale 30270/2021Numero sezionale 3699/2025Numero di raccolta generale 9251/2026Data pubblicazione 12/04/2026Quest'ultima, infatti, ha osservato che nella normativa disettore «sussiste una sostanziale distinzione tra l'importo deilavori … e gli oneri di sicurezza», sottolineando «l'importanzadell'anzidetta distinzione nell'ambito delle norme sugli appaltipubblici laddove viene mantenuta la distinzione tra lavori (suiquali infatti può essere applicato uno sconto rispetto all'importoa base d'asta) ed oneri della sicurezza (quali adempimenti ob-bligatori per legge e sui quali il risparmio risulterebbe sfavore-vole ad una efficiente tutela dei lavoratori)».In sostanza, la Corte del merito, dando veste giuridica alparere espresso dal c.t.u., ha fatto propria un'interpretazionenormativamente orientata del complesso – e non sempre coe-rente – dato testuale contenuto nell'«Accordo quadro» n. 21/2004, nell'«[OSCURATO:PERSONA] e Modificativo» n. 68/2005 e neisingoli «Contratti applicativi».Questa interpretazione complessiva e volta a rendere gliaccordi contrattuali conformi alle norme imperative che vietanodi ridurre gli oneri per la sicurezza non è stata efficacementecensurata dal motivo di ricorso in esame, il quale si limita asuggerire una diversa lettura delle clausole negoziali richiamatein rubrica con l'aggiunta di un generico e sintetico rinvio allenorme previste dagli «artt. 1362 e ss. c.c.».È però principio consolidato che l'interpretazione dei con-tratti, essendo di per sé una questione di fatto, può essere sin-dacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle re-gole legali di ermeneutica negoziale, la quale violazione non puòdirsi esistente solo perché il giudice di merito abbia scelto una,piuttosto che un'altra, tra le molteplici possibili interpretazionidel testo contrattuale (ex multis: Cass. nn. 18214/2024;11254/2018; 14355/2016; 2465/2015).Numero registro generale 30270/2021Numero sezionale 3699/2025Numero di raccolta generale 9251/2026Data pubblicazione 12/04/2026E nemmeno è sufficiente l'astratto riferimento alle regolelegali di interpretazione, essendo necessaria, in ossequio alprincipio di specificità del ricorso, l'indicazione dei canoni rimastiin concreto inosservati, con la precisazione del modo e delleconsiderazioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è di-scostato (Cass. nn. 15350/2017; 4178/2007).Nel caso di specie, la ricorrente, oltre a invocare esplicita-mente una diversa interpretazione delle clausole contrattualimenzionate in rubrica (e a fare generico ed indistinto rinvio atutti gli articoli del codice che dettano le norme di ermeneuticacontrattuale), prospetta, in modo più specifico, soltanto la vio-lazione del criterio di interpretazione letterale, però riferito allasola clausola dell'«Accordo quadro» n. 21/2004 che prevedevail complessivo corrispettivo d'appalto («€ 36.457.139,04 …, dicui € 2.554.090 … per oneri di sicurezza non soggetti a ri-basso»). Sennonché, tale corrispettivo non è quello di cui si di-scute nel presente processo, che è invece relativo alle riserveespresse sulla contabilità dei lavori di cinque «Contratti applica-tivi», che sono stati interpretati dalla Corte territoriale utiliz-zando il potere di apprezzamento del fatto attribuito dalla leggeal giudice del merito.3. Con il secondo motivo di ricorso, la sentenza della Corted'Appello di Roma viene censurata, sempre ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per «violazione e falsa applicazionedel d.P.R. n. 222/2003 anche in relazione con la Determinazionedell'Autorità per la Vigilanza sui [OSCURATO:PERSONA] n. 45 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]».Si contesta che la sentenza gravata non abbia preso inconsiderazione il parere precontenzioso emesso dall'Anac n. 83del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel quale sarebbe specificato che l'indicazioneseparata degli oneri di sicurezza nel bando di gara non aveva laNumero registro generale 30270/2021Numero sezionale 3699/2025Numero di raccolta generale 9251/2026Data pubblicazione 12/04/2026funzione di individuare un'ulteriore prestazione contrattuale di-stinta dai lavori oggetto d'appalto, ma integrava una voce dicosto della complessiva attività esecutiva dedotta nel contratto,esclusa da ogni ribasso e posta a carico dell'appaltatore.3.1. Anche questo motivo è inammissibile e per più ra-gioni.Anzitutto, il parere precontenzioso invocato non è citatonella sentenza impugnata, con la conseguenza che la ricorrenteavrebbe dovuto indicare, a pena di inammissibilità, il luogo ed iltempo processuali nei quali tale argomento fu eventualmentediscusso.In secondo luogo, il mezzo appare del tutto privo di deci-sività, giacché le riflessioni espresse nel predetto atto non pos-sono certo valere a superare il significato dato dalla Corte dimerito agli accordi negoziali delle parti. L'interpretazione delcontratto compete al giudice del merito, il quale è vincolato sol-tanto al rispetto della legge e non certo all'interpretazione even-tualmente fornita da un'altra autorità dello Stato.Infine, la violazione del d.P.R. n. 222/2003 è rimasta me-ramente enunciata nella rubrica del motivo, senza ricevere unaillustrazione nella parte espositiva.4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la «violazionee falsa applicazione dell'art. 28, comma 6, delle [OSCURATO:PERSONA] di Contratto in relazione con gli artt. 5 e 25 del d.m. n.145/2000 e con gli artt. 1223, 1226, 2697 e 2727 c.c. (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.)».Oggetto di censura è la conferma delle «maggiori spesegenerali», quale voce di danno subito da [OSCURATO:PERSONA] per il ritardatocollaudo delle opere realizzate in esecuzione dei cinque «Con-tratti applicativi» qui oggetto di causa. Secondo la ricorrente igiudici del merito non avrebbero potuto presumere l'esistenzaNumero registro generale 30270/2021Numero sezionale 3699/2025Numero di raccolta generale 9251/2026Data pubblicazione 12/04/2026di tale danno, tenuto conto che non si trattava di cantieri dete-nuti dall'impresa e da rilasciare alla committente solo dopo ilcollaudo, bensì di opere eseguite sulle linee ferroviarie rimastecostantemente in servizio e gestite da RFI.4.1. Il motivo è inammissibile, perché nella sostanzasvolge una censura all'accertamento del fatto e non riferita allainterpretazione e all'applicazione di norme di diritto, che ven-gono soltanto menzionate in rubrica, senza specificare in chemodo e in che termini esse sarebbero state violate.Attengono al fatto le allegate «peculiarità esecutive» delloappalto e le relative conseguenze in termini di doveri e impegniresidui gravanti sull'impresa dopo l'ultimazione dei lavori e finoal collaudo. E non è pertinente il richiamo al precedente citatodalla ricorrente (Cass. n. 7194/2019), posto che in quel caso sidiscuteva della prova dell'avvenuto collaudo, nonché del dirittodell'impresa alla restituzione della cauzione, al pagamento delleritenute e alla liberazione delle garanzie, mentre non risulta chefosse stato chiesto anche un risarcimento del danno, sul quale,comunque, la Corte di Cassazione non si è espressa.5. Per tutte le ragioni anzidette, dichiarato inammissibileil ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano in dispositivo.6. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali re-lative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000Numero registro generale 30270/2021Numero sezionale 3699/2025Numero di raccolta generale 9251/2026Data pubblicazione 12/04/2026per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 peresborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versa-mento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.10.2025.Il PresidenteGuido MERCOLINO
Sentenza Cassazione n. 09251/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris