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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 marzo 2025

Cassazione n. 14804/2026

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a della Corte d'appello di Catanzaro del 21/3/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità deiricorsi;uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sonoriportati ai motivi dei ricorsi e ne hanno chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 21.3.2025, la Corte d’appello di Catanzaro, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18.4.2024, che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci anni di reclusione per i reati ditentato omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], detenzione e porto illegali diarma da fuoco e ricettazione di un’autovettura, ha riconosciuto la circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. e ha rideterminato la pena in undicianni e due mesi di reclusione.La Corte d’appello ha premesso la ricostruzione del fatto cui sono pervenuti igiudici di primo grado.Si tratta dell'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco, avvenuta la sera del19 maggio 2019 all'indirizzo dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto inquel momento agli arresti domiciliari.

Intervenuta sul posto dopo il fatto, la poliziagiudiziaria repertava trentuno fori di proiettili all'esterno dell'abitazione, mentre, ilgiorno successivo, rinveniva una [OSCURATO:PERSONA], di provenienza furtiva, parzialmentebruciata in una vicina stradina sterrata.

Venivano acquisite le immaginidell'impianto di videosorveglianza di un'azienda vicina, da cui risultava che unaSignoretta e ne erano scese tre persone.Le indagini si concentravano su [OSCURATO:PERSONA], in quanto alcuni collaboratoridi giustizia riferivano che egli avesse manifestato l'intenzione di uccidereSignoretta, soggetto appartenente o comunque vicino al clan di PantaleoneMancuso, per vendicare la morte del padre [OSCURATO:PERSONA], da collegarsi ad una vicendarelativa al traffico di sostanze stupefacenti.

Il Tribunale valorizzava, altresì, alcuneconversazioni intercettate nei mesi successivi al fatto in un altro procedimentopenale, da cui era stata tratta la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] facesse riferimentoall'attentato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Dalle indagini tecniche, risultava, inoltre,che l’imputato era stato presente nei giorni immediatamente precedenti al fattosia nei pressi dell'abitazione della vittima, sia sul luogo in cui era statasuccessivamente abbandonata la [OSCURATO:PERSONA] utilizzata per l'attentato.

Infine, ilTribunale richiamava il contenuto di un manoscritto rinvenuto nell'abitazione diCampisi, in cui questi esprimeva il proposito di farsi giustizia da sé.I giudici di primo grado, ritenuta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], escludevano,tuttavia, la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. contestatadal pubblico ministero.La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione dei difensori dell'imputato,accogliendo invece l'appello del pubblico ministero in ordine all'esclusionedell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. e rideterminandoconseguentemente la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] come sopra riportato.2.

Avverso la predetta sentenza, è stato presentato nell’interesse di AntonioCampisi un primo ricorso dell’1.8.2025, a firma congiunta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vecchio e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si articola in tre motivi.2.1.

Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.125, comma 3, e 192, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. con riferimento allaresponsabilità dell’imputato in ordine ai reati di cui ai capi A), C) e D)dell’imputazione.Il ricorso evidenzia che, nel disattendere l’atto di appello, la Corte territorialeabbia richiamato anzitutto le conversazioni intercettate qualche giorno prima delfatto, da cui ha tratto la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] e il coimputato RoccoMolè stessero eseguendo un sopralluogo nei pressi dell’abitazione della personaoffesa.

Ma la conversazione che lo proverebbe, ovvero quella del 16.5.2019, noncontiene alcun riferimento alla persona di [OSCURATO:PERSONA] e alla sua abitazione.I giudici, inoltre, hanno ritenuto ininfluente che il consulente tecnico di parteavesse escluso che il giorno del fatto uno degli interlocutori di [OSCURATO:PERSONA], utilizzatoredella scheda sotto intercettazione, fosse [OSCURATO:PERSONA] e, anziché confrontarsi con laspecifica deduzione difensiva, hanno richiamato l’affidabilità del riconoscimentodella voce dell’imputato da parte della polizia giudiziaria e il fatto che ad un certopunto [OSCURATO:PERSONA] chiami la persona in sua compagnia “Anto’”, anche se nella trascrizioneperitale questo riferimento nominativo non compare.Nemmeno nelle conversazioni del 15 e del 23.10.2023, pure richiamate dallaCorte d’appello, si colgono dichiarazioni autoaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare,nella seconda conversazione vi sono alcuni passaggi che, interpretati dalla Corted’appello come riferibili all’attentato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in realtà divergonodalla ricostruzione del fatto operata in sentenza, in quanto si richiama lacircostanza che la persona offesa non si trovasse all’esterno dell’abitazione,laddove l’imputazione colloca [OSCURATO:PERSONA] nel cortile, e che fossero stati sparaticento colpi, laddove la polizia giudiziaria dà atto di aver rinvenuto solo trentaseifori di proiettile.I giudici di secondo grado non hanno preso in considerazione nemmeno lededuzioni difensive sul manoscritto rinvenuto a casa di [OSCURATO:PERSONA], che nonconteneva alcun riferimento alla persona offesa e che soprattutto recava una dataprecedente di quattro anni prima rispetto al fatto giudicato, in un momento in cuiSignoretta non era stato ancora collegato all’omicidio del padre di [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello, poi, ha affermato erroneamente che i collaboratori, inparticolare [OSCURATO:PERSONA], avevano riferito che [OSCURATO:PERSONA] più volte avesse manifestatol’intenzione di vendicare il padre.

Tuttavia, questa circostanza non è mai statadichiarata da [OSCURATO:PERSONA] in dibattimento.

E, comunque, nessuno dei collaboratorisentiti ha detto che [OSCURATO:PERSONA] abbia tentato di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e, anzi, tuttihanno riferito che c’erano più persone intenzionate ad ammazzarlo.In definitiva, la sentenza d’appello riproduce le medesime argomentazionitautologiche della pronuncia di primo grado.2.2.

Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agliartt. 125, comma 3, e 192, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., con riferimento allarichiesta di riqualificazione della condotta di cui al capo A) nel reato di cui all’art.612 cod. pen.Con l’atto di appello, era stato eccepito che l’istruttoria non aveva fornito laprova che i colpi fossero stati effettivamente esplosi all’indirizzo della personaoffesa, in quanto non era dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse all’esternodell’abitazione, nei punti verso cui erano stati diretti gli spari.La Corte d’appello ha male contrastato la prospettazione difensiva,evidenziando: 1) che i colpi avevano disegnato una precisa traiettoria,all’inseguimento di un bersaglio in movimento, ma in assenza di qualsivogliaelemento che lo consenta di affermare; 2) che la vittima, benché sottoposto agliarresti domiciliari, si sarebbe comunque potuta affacciare dal portonedell’abitazione, avanzando in questo modo un’ipotesi, oltre che indimostrata,anche contrastante con la precedente affermazione di un bersaglio in movimento;3) che era probante la conversazione del 23.10.2019, nella quale tuttavia non c’èalcuna indicazione relativa alla persona offesa e al contesto spazio-temporale,residuando, invece, la descrizione di un accadimento differente da quelloricostruito in sentenza (perché accredita una vittima rimasta nell’abitazione, versocui è stato esploso un numero di colpi considerevolmente superiore).Dunque, la sentenza non spiega la concreta idoneità della condotta acagionare la morte, affermando che l’esito letale non si sarebbe verificato per laprontezza di [OSCURATO:PERSONA], ma in assenza di elementi in base ai quali si possaaffermare che questi si trovava fuori dell’abitazione.2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alriconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. e alla mancataadozione di una motivazione “rafforzata”.La Corte d’appello ha ribaltato la decisione favorevole di primo grado in basead una diversa lettura delle dichiarazioni dei collaboratori sentiti, ritenendo nonnecessario riesaminarli con la rinnovazione dell’istruttoria perché non se nemetteva in discussione l’attendibilità, ma si procedeva ad una diversa valutazionedelle loro dichiarazioni.La sentenza di primo grado aveva escluso la circostanza aggravante di cuiall’art. 416-bis.1. cod. pen. sulla base delle dichiarazioni di Figliuzzi, Loiero eMantella, i quali non avevano riferito alcunché circa il modo in cui l’azioneomicidiaria avrebbe potuto agevolare un’associazione mafiosa.La sentenza di secondo grado, invece, valorizza le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA] con una motivazione manifestamente illogica, perché trascura lededuzioni difensive sulla rinnovazione e non considera che nessuno dei duecollaboratori ha direttamente accusato [OSCURATO:PERSONA] del tentato omicidio.Peraltro, a fronte di un episodio del maggio 2019 è stato dato rilievo alledichiarazioni di soggetti che hanno cominciato a collaborare dal 2015 e dal 2016,momento a partire dal quale sono stati estirpati dai contesti criminali diprovenienza.La sentenza attesta una finalità di agevolazione del clan Piscopisani senzaconsiderare che [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato inserito in tale compagine associativa.Anche il c.d. metodo mafioso è affermato sulla base delle modalità sfrontatedell’azione, laddove la sentenza di primo grado aveva ritenuto che quelle fosseropiuttosto le modalità ordinarie di una spedizione punitiva: ma il metodo mafiosoprescinde dalle modalità dell’azione e si sostanzia invece in una condotta diretta acreare nella vittima una condizione di assoggettamento.In ogni modo, anche nel caso di overturning su una circostanza aggravante igiudici del secondo grado hanno un preciso onere motivazionale con cui confutarespecificamente la motivazione del primo grado: la sentenza impugnata è venutameno a questo obbligo.3.

In data 2.9.2025, è stato presentato un secondo ricorso, a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che si articola in tre motivi.3.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 56-575, 612 cod. pen. e viziodi motivazione con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen.Le prove citate nella sentenza impugnata non valgono a dimostrare, oltre allapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’azione di fuoco, anche il delitto di tentato omicidiocon riferimento all’idoneità degli atti e alla volontà omicidiaria.La imputazione descrive la persona offesa come presente nel cortiledell’abitazione, ma la circostanza non è aderente alla verità processuale, perché èrimasta indimostrata e persino smentita dall’istruttoria, nella quale si è soloacquisito che [OSCURATO:PERSONA] si trovava agli arresti domiciliari, ma non che fosseall’esterno.Anzi, sono emerse tre circostanze contrarie all’ipotesi accusatoria: 1) i colpierano stati indirizzati esclusivamente all’esterno dell’abitazione; 2) [OSCURATO:PERSONA] nonera stato colpito, segno che non si era mirato al corpo; 3) non vi è prova che lapersona offesa fosse stata inseguita.Ne consegue che non è emersa oltre ogni ragionevole dubbio la prova cheCampisi avesse compiuto atti idonei e diretti in modo univoco a uccidereSignoretta.La sentenza ha ritenuto che i colpi avessero disegnato una “precisatraiettoria”, all’inseguimento di “un bersaglio in movimento”, ma si tratta dicongetture che non sono state definite nella loro concretezza e verificabilità.

Anchequando cita la conversazione del 23.10.2019, la motivazione è apodittica perchéin essa [OSCURATO:PERSONA] rievoca un episodio imprecisato, non databile, con modalitàdifformi dall’agguato a [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso richiamo alla conversazione del30.7.2019 è manifestamente illogico, perché prova solo che [OSCURATO:PERSONA] nutrisse astioverso la persona offesa mentre è del tutto neutra sull’episodio del 19 maggio.Ancora, la motivazione è manifestamente illogica anche quando la Corted’appello ipotizza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto affacciarsi al portonedell’abitazione, così introducendo una circostanza che non trova alcun aggancioprobatorio.

La motivazione, inoltre, è internamente contraddittoria, perchéafferma più volte che i colpi sono stati indirizzati verso l’abitazione.In definitiva, la condotta era inidonea a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] enon era assistita dal dolo omicidiario: ciò avrebbe dovuto legittimare una diversaqualificazione nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 612 cod. pen.3.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 416-bis.1. cod. pen. eviolazione dell’art. 195 cod. proc. pen., nonché motivazione, carente,contraddittoria e manifestamente illogica.I giudici di secondo grado avrebbero dovuto rendere una motivazione“rafforzata” sull’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. e, invece, si sonolimitati a una rilettura in chiave accusatoria delle dichiarazioni dei collaboratori.Il Tribunale aveva rilevato che i collaboratori avevano solo offerto ladescrizione di un contesto criminale: la Corte d’appello utilizza questo elemento insenso contrario, ma senza addurre elementi idonei a superare gli argomenti dellasentenza di primo grado.Peraltro, il narrato dei collaboratori è inutilizzabile ai sensi dell’art. 195 cod.proc. pen., perché essi si erano limitati a riferire “voci correnti”.In ogni caso, la Corte d’appello ha affermato apoditticamente che a escluderela vendetta personale militava il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse avvalso dell’aiuto disoggetti vicini al gruppo dei Piscopisani.Anche sul metodo mafioso, i giudici di secondo grado richiamano le modalitàdell’azione, indicative dell’intenzione di far arrivare un messaggio simbolico, ma inmodo non idoneo a superare la motivazione di primo grado.3.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 577 cod. pen. e vizio dimotivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.La motivazione sulla premeditazione si fonda sulle dichiarazioni inutilizzabiliex art. 195 cod. proc. pen. dei collaboratori e, comunque, non considera che icollaboratori non hanno fatto alcun riferimento alla vicenda specifica di [OSCURATO:PERSONA].Anche il manoscritto rinvenuto a casa di [OSCURATO:PERSONA] non dice alcunché sulla vicendaomicidiaria, ma dimostra tutt’al più solo l’astio dell’imputato nei confronti di coloroche avevano ucciso il padre.

Anche la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nei giorni precedentinei pressi dell’abitazione della persona offesa è meramente ipotetica, tratta daidati del GPS.La prova della premeditazione, dunque, era insufficiente e contraddittoria.[OSCURATO:PERSONA] due ricorsi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambicomplessivamente articolati attorno a tre macro-temi: 1) l’attribuibilità del fatto aCampisi; 2) la qualificazione giuridica del fatto; 3) la sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.1.

Quanto all’attribuibilità del fatto storico all’imputato, è da osservarsi subitoche le sentenze di merito – le quali, sul punto in questione, possono certamenteconsiderarsi conformi – desumono adeguatamente la partecipazione di Campisialla sparatoria verso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] dalle indagini tecniche effettuate,nell’ambito di altri procedimenti penali, in epoca contestuale e successivaall’episodio delittuoso in questione.Dalla rilevazione del sistema GPS e dall’ascolto delle conversazioniintercettate, oltre che dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisite inquesto stesso procedimento, è risultato che: a) nei giorni immediatamenteprecedenti al fatto [OSCURATO:PERSONA] e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] si trovavano nei pressidell’abitazione della persona offesa nel comune di Ionadi (ove nessuno dei due eraresidente o aveva altrimenti motivo di recarsi); b) il giorno del fatto [OSCURATO:PERSONA] eRocco [OSCURATO:PERSONA] dapprima si incontravano in [OSCURATO:PERSONA], presso una fattoria diproprietà della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], e da quel luogo poi si allontanavano insieme adalmeno un’altra persona su autovetture diverse da quella in uso allo stesso [OSCURATO:PERSONA],su cui erano in quel momento collocati i sistemi di captazione, nel mentre i lorotelefoni rimanevano per alcune ore inattivi, fino ad un’ora dopo il fatto oggetto delprocedimento; c) nei mesi successivi, venivano intercettate più conversazioni nellequali [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e all’attentato compiuto ai suoidanni.Le censure sulle intercettazioni erano state proposte nell’interesse di Campisisin dall’atto di impugnazione della sentenza di primo grado e, pertanto, sono stategià prese in considerazione dai giudici di appello, che le hanno motivatamentedisattese.Le questioni ora riproposte con il ricorso, attenendo sostanzialmente allaidentificazione dei colloquianti e al significato delle espressioni captate, sisottraggono al sindacato di legittimità.Infatti, quando il ricorso per cassazione riguardi una sentenza che hainterpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto ilcolloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significatodi un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento icolloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sededi legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato talicriteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/4/2024, L., Rv. 26599 – 01).In materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione e la valutazione delcontenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacatoin sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezzadella motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021,Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D’[OSCURATO:PERSONA], Rv, 2639 –01).Nel caso di specie, la sentenza impugnata, in modo nient’affattomanifestamente illogico o contraddittorio, ha richiamato, quanto allaidentificazione di [OSCURATO:PERSONA], i riferimenti soggettivi alla utenza a lui abitualmente inuso e alla voce riconosciuta dagli operanti di polizia giudiziaria, nonché, quanto alcontenuto delle conversazioni, i riferimenti oggettivi alle celle telefonicheagganciate dagli apparecchi degli imputati, alle immagini videoregistrate e aiconnotati del fatto come rievocati nelle telefonate.Peraltro, l’esito delle intercettazioni si innesta su un compendio probatorio difondo, costituito da convergenti dichiarazioni dei collaboratori ([OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), i qualiindividuano concordemente il movente omicidiario in capo a [OSCURATO:PERSONA].Deve ritenersi, pertanto, che le sentenze di merito siano dotate, in relazioneal punto della individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come partecipe al fatto, di un apparatoargomentativo adeguato e privo di fratture logiche, che il ricorso avversaessenzialmente su elementi di contorno, i quali non valgono a confutarlodecisivamente, nonché per il tramite di una lettura alternativa degli elementi diprova, che ambisce ad accreditare, in modo non consentito in sede di legittimità,una ricostruzione diversa di questo aspetto della vicenda.Le doglianze relative all’attribuibilità del fatto al ricorrente, pertanto, non sonofondate.2.

Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la valutazione degli elementidi prova disponibili non può prescindere dal loro preliminare inquadramento nelcontesto del provato proposito omicidiario di [OSCURATO:PERSONA].È emerso inequivocabilmente dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori chel’imputato meditava di uccidere [OSCURATO:PERSONA] per ragioni ben precise (cherimandavano ad un intento vendicativo per l’uccisione del padre e nonammettevano la congruenza di azioni meramente intimidatorie) e nonsemplicemente di intimidirlo.Il proposito omicidiario, inoltre, è riemerso altrettanto chiaramente nelleconversazioni intercettate nei mesi successivi (tanto da aver costituito motivo dicontrasto e di rancore del ricorrente nei confronti del più prudente zio) ed era statorimuginato da tempo, come emerso da un manoscritto rinvenuto nel domicilio diCampisi dopo il fatto.Se è così, non v’è dubbio che le modalità dell’episodio delittuoso sianoindicative di un’azione diretta a uccidere una persona che è riuscita a sottrarsi ainumerosi colpi sparati da più armi di calibro diverso, anziché, come sostenuto neiricorsi, di un’azione avente il più limitato scopo di intimorire [OSCURATO:PERSONA].Diversamente, non vi sarebbe stato bisogno di organizzare e mettere in attouna spedizione punitiva ad opera di tre persone armate, che scaricassero decinedi colpi d’arma da fuoco verso l’abitazione della persona offesa, diretti lungo tuttoil perimetro del fabbricato.I ricorsi evidenziano essenzialmente che non sia risultato dimostrato cheSignoretta si trovava all’esterno dell’abitazione nel momento in cui furono esplosii colpi, anche perché in quel momento era sottoposto agli arresti domiciliari.Ma, rispetto a tale rilievo, la Corte d’appello ha enucleato, dai dati oggettiviriscontrati sul luogo del fatto, la risposta logicamente argomentata secondo cui inumerosi colpi esplosi disegnavano una precisa traiettoria all’inseguimento di unbersaglio in movimento.Si tratta di una ricostruzione ragionevole e coerente con il fatto che le traccedegli spari sono stati rinvenuti in più punti dei muri perimetrali esterni e della portablindata di accesso all’abitazione, oltre che su alcune finestre e sulla tettoia delcortile.L’esplosione di un così considerevole numero di colpi, variamente dislocatinell’area esterna dell’abitazione anziché tendenzialmente concentrati in un punto,autorizza a ipotizzare fondatamente e senza incongruenze che gli spari sidirigessero verso una persona che si spostava, mal conciliandosi, di contro, conl’ipotesi alternativa secondo cui si trattasse di spari a scopo meramenteintimidatorio.Né francamente riveste rilievo impeditivo rispetto a una ricostruzione delgenere la circostanza – evidenziata nei ricorsi – che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse agliarresti domiciliari e non potesse uscire di casa: in disparte la considerazione chela prescrizione richiedeva comunque un’osservanza spontanea del soggetto e,dunque, non era oggettivamente insuscettibile di trasgressione, resta il fatto che,per quanto risulta dalla sentenza di primo grado, il luogo in cui sono stati rinvenutii fori dei proiettili esplosi era un cortile interno dell’abitazione e quindi, come tale,una parte integrante dell’unità immobiliare cui non si applicano limitazioni diaccesso da parte del detenuto domiciliare.In ogni caso, la conversazione intercettata in data 23.10.2019 contiene ladescrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] – il quale è intento a parlare con altre personedell’organizzazione di un agguato ai danni di una persona in casa – di un episodioanalogo, che contiene elementi indicativi del fatto che la vittima era riuscita ascappare da una gragnuola di colpi indirizzatigli contro al fine di ucciderlo.È vero, come obiettano i ricorsi, che nella conversazione non ci sonoriferimenti specifici a luoghi o a persone, ma costituisce deduzione non arbitrariaquella che conduce i giudici di merito a ricollegare i riferimenti fattuali in essacontenuti ad un episodio verificatosi appena pochi mesi prima con analogheconnotazioni e a considerarli ulteriori dati di riscontro a una serie di elementi diprova già acquisiti a carico di [OSCURATO:PERSONA].In definitiva, pertanto, le censure difensive non sono suscettibili di invalidarele conclusioni dei giudici di merito circa la qualificazione del fatto in termini ditentato omicidio.La contestazione della idoneità e dell’univocità della direzione degli atti postiin essere da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi coimputati a cagionare la morte di DominicSignoretta è avvenuta essenzialmente sulla base di una rivalutazione del materialeprobatorio, per il tramite di parametri diversi di valutazione dei fatti, indicati comemaggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dai giudici di merito.Ma l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione è limitataal riscontro della sussistenza di un apparato argomentativo logico sui vari puntidella regiudicanda, senza la possibilità di una rilettura degli elementi di fatto postia base della sentenza impugnata, la cui valutazione è riservata al giudice di merito,salvo che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di logica.Non si tratta, tuttavia, del caso di specie, in quanto la Corte d’appello si èavvalsa di argomentazioni adeguate a fondare il proprio convincimento, sicché nonpuò integrare alcun vizio di legittimità la mera prospettazione di un apprezzamentoalternativo delle risultanze processuali.Anche le doglianze relative alla diversa definizione giuridica del fatto comeintegrante il meno grave reato di cui all’art. 612 cod. pen. vanno, pertanto,disattese.3.

A completamento della verifica circa la correttezza della qualificazionegiuridica del fatto, deve prendersi ora in considerazione il motivo, specificamentearticolato nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che contesta la circostanzaaggravante della premeditazione.La valutazione deve muovere a partire da alcuni dati, che, per vero, nemmenoil ricorso contesta, e cioè che, al di là della specifica organizzazione dell’attentatodel maggio del 2019 a Ionadi, i collaboratori avevano uniformemente riferito cheall’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA] e chel’odierno ricorrente meditava da tempo propositi di vendetta, come risultato anchedal testo del manoscritto rinvenuto successivamente.In questo quadro di fondo, la Corte d’appello ha adeguatamente valorizzatola circostanza, risultante dalle intercettazioni eseguite in procedimento diverso,che tre giorni prima del fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a bordo dell’autovettura in uso aquest’ultimo, si recavano dapprima presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e poi nellavicina località dove il giorno successivo all’attentato sarebbe stata rinvenuta, dataalle fiamme, la diversa autovettura (di provenienza furtiva) utilizzata perraggiungere Ionadi in occasione dell’esplosione dei colpi d’arma da fuoco.Il ricorso lamenta genericamente che, contrariamente a quanto sostenuto daigiudici di merito, non sia disponibile la prova che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] finalizzata ad un sopralluogo funzionale al successivo fatto delittuoso.Ma si tratta di una valutazione parcellizzata del dato, che è del tutto slegatadall’esame del complesso degli altri elementi in una visione unitaria e che peraltromostra di non confrontarsi con il tenore testuale della conversazione, da cui, percome riportato nelle sentenze di merito, si evince che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indichinoespressamente una “casa”, peraltro definendola a più piani (come quella diSignoretta).A ciò si aggiunga che, come già accennato, vi è prova anche del fatto che gliesecutori si siano premuniti di procurarsi un’autovettura di origine illecita daimpiegare nell’azione omicidiaria.Si tratta di elementi che dimostrano la persistenza per un apprezzabile lassodi tempo del proposito omicidiario, del quale possono essere valutati come sintomiil previo studio dei luoghi e delle opportunità per l’attuazione del proposito,l’organizzazione dei mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive.Non ricorre, quindi, un caso di mera preordinazione del delitto, che è daintendersi più limitatamente come apprestamento dei mezzi minimi necessariall'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente (Sez. 1, n.37825 del 29/4/2022, Tiscornia, Rv. 283512 – 01; Sez. 1, n. 5147 del 14/7/2015,dep. 2016, Scanni, Rv. 266205 - 01).Anche la doglianza relativa alla premeditazione, dunque, è priva di pregio.4.

È fondato, invece, il motivo relativo alla circostanza di cui all’art. 416-bis.1.cod. pen., che, esclusa in primo grado, è stata invece riconosciuta dalla Corted’appello, in accoglimento dell’impugnazione sul punto del pubblico ministero, peravere [OSCURATO:PERSONA] commesso il fatto sia al fine di agevolare una “rete di alleanzecostituita dalle articolazioni di ‘ndrangheta … avverse alla cosca [OSCURATO:PERSONA] diLimbadi”, sia con le modalità tipiche delle associazioni di stampo mafioso.I giudici di primo grado avevano ritenuto, quanto alla agevolazione, che, purnel contesto criminale in cui si era verificata l’azione, nessuna realtà associativa inquanto tale era rimasta coinvolta nella realizzazione del fatto e che nemmeno icollaboratori avevano apportato elementi di conoscenza concreti che consentisserodi affermare che l’azione aveva avuto il fine (o l’effetto) agevolativo previstodall’art. 416-bis.1. cod. pen.Quanto, poi, al c.d. metodo mafioso, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevavalutato che le modalità di esecuzione del fatto, nel caso di specie, fosseromodalità ordinarie “di realizzazione di una spedizione punitiva finalizzata auccidere la persona offesa” e, dunque, non evocative della forza intimidatrice delvincolo mafioso.La sentenza di secondo grado ha affermato, invece, la sussistenzadell’aggravante dell’agevolazione, sulla base del fatto che i [OSCURATO:PERSONA] si eranoavvicinati ai Piscopisani ([OSCURATO:PERSONA], infatti, che era vicino ai [OSCURATO:PERSONA], sene era allontanato quando aveva saputo che [OSCURATO:PERSONA] voleva ucciderlo)e che, in particolare, [OSCURATO:PERSONA], dopo l’assassinio del padre nel 2011, avevacondiviso con i Piscopisani il proposito di uccidere [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, deve osservarsi che il tentato omicidio avvenne otto anni più tardi,nel 2019, ai danni di altra persona (sia pure esecutore dell’omicidio di DomenicoCampisi) e l’affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avesse l’intenzione difavorire in questo modo i Piscopisani è resa apoditticamente dalla Corte d’appello,perché, in realtà, i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – sulla base delle cuidichiarazioni viene ribaltata la decisione di primo grado – su questo punto specificonon hanno riferito alcunché (lo si evince anche dai verbali che sono stati allegatial ricorso a titolo di autosufficienza).Anche la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si sia fatto aiutare da [OSCURATO:PERSONA], esponentedi un’altra famiglia di diversa realtà territoriale calabrese, non è suscettibile, di persé, di fornire dimostrazione dell’ipotesi secondo cui l’attentato era maturatonell’ambito di rapporti tra famiglie criminali “nell’ambito di un reciproco scambiodi favori omicidiari”.Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cuiall'art. 416-bis.1. cod. pen., la finalità perseguita dall'autore del delitto, ondeevitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualitàambientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione dellaprova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso alfine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezzadell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del 15/9/2022, Coluccio, Rv.284199 – 02; Sez. 3, n. 9142 del 13/1/2016, Basile, Rv. 266464 – 01).Nel caso di specie, la sentenza impugnata non fa buon governo di questiprincipi e non spiega i motivi per i quali il movente specifico del singolo delittocontro la persona - ovvero la vendetta personale e familiare di [OSCURATO:PERSONA] confronti di uno di coloro che avevano ucciso il padre otto anni prima - siasuscettibile di trasmodare in un movente condiviso da più gruppi criminali e in unfatto concretamente agevolativo di più articolazioni di ‘ndrangheta.Svincolato il fatto dal contesto di agevolazione mafiosa, perdono difondamento anche le considerazioni, formulate dalla Corte d’appello in ordine alc.d. metodo mafioso, sulle modalità esecutive dell’azione, da intendersi – per igiudici di secondo grado – come modo simbolico di riaffermare il predominio dellacriminalità organizzata, “intenzionata in tal modo a palesare il suo potere e la suaforza all’inerme collettività”.In realtà, le modalità esecutive appaiono del tutto compatibili con il moventedella vendetta e non sono di per sé particolarmente evocative della forzaintimidatrice del vincolo mafioso.Quelle che la Corte d’appello definisce modalità “sfrontate e brutali”dipendono dalla concreta dinamica del fatto prospettata dallo stesso pubblicoministero e fatta propria dai giudici di merito, ovvero che la vittima abbia provatoa sfuggire, con successo, ai colpi d’arma da fuoco indirizzatigli contro e che gliesecutori abbiano avuto perciò bisogno di reiterare gli spari nel tentativo dicentrarlo.In ogni caso, l’individuazione della causale del fatto criminoso consente diaffermare che, nell’intenzione di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi concorrenti, [OSCURATO:PERSONA] dovevamorire e non essere meramente intimidito, sicché la condotta non aveva lafunzione di evocare nel soggetto passivo la forza intimidatrice tipica dell'agiremafioso, se non altro perché destinato, nel disegno degli esecutori, ad esseresoppresso per effetto della condotta stessa e contestualmente ad essa.Né la situazione logistica e temporale in cui avvenne il fatto, per comedescritta in particolare nella sentenza di primo grado, era tale da doverspecificamente assoggettare o rendere omertoso qualcuno, tenuto conto chel’attentato si verificò in una zona tendenzialmente isolata e in orario tardo-serale.Si può affermare, pertanto, che, conformemente a quanto avevano ritenuto igiudici di primo grado, l’azione criminosa non era funzionale a creare unacondizione di assoggettamento, come riflesso del pericolo di trovarsi a fronteggiarele istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, né nella vittima, né in terzida coartare psicologicamente (Sez. 5, n. 14867 del 26/1/2021, Marciano', Rv.281027 – 01; Sez. 2, n. 39424 del 9/9/2019, Pagnotta, Rv. 277222 - 01); enemmeno le concrete modalità esecutive presentavano un nesso immediatorispetto all'azione criminosa, nel senso di connotarsi come funzionali alla piùpronta e agevole realizzazione del reato (Sez. 1, n. 37621 del 14/7/2023, C., Rv.285761 – 01; Sez. 1, n. 26399 del 28/2/2018, Barba, Rv. 273365 - 01).A fronte di tale approdo del ragionamento del Tribunale, la motivazione dellasentenza d’appello non ha compiutamente indicato le ragioni per le quali glielementi di prova già valutati dal primo giudice assumessero una valenzadimostrativa completamente diversa (cfr. Sez. 6, n. 519 dell’11/7/2019, P., Rv.278056 – 01) e non ha assolto all’onere di riformare la decisione sul punto con unapparato argomentativo di maggiore forza persuasiva, fondato su un'analisipuntuale della sentenza impugnata e su un confronto critico con il correlatoragionamento probatorio (Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, Pgc/D’Ambrosio, Rv. 289123 - 02).La doglianza difensiva, dunque, è fondata e impone l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.L’annullamento deve essere pronunciato senza rinvio con la esclusione inquesta sede della circostanza aggravante stessa, in quanto per la completezzadegli elementi raccolti non sono necessari accertamenti in fatto su questionecontroverse ed è possibile assumere le determinazioni necessarie sul punto daannullare, la cui nuova valutazione non consentirebbe nel giudizio di merito dipervenire ad una decisione diversa da quella che il giudice di legittimità è in gradodi pronunciare.5.

Alla luce di quanto fin qui considerato, pertanto, la sentenza impugnatadeve essere annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante dicui all’art. 416-bis.1. cod. pen., che va esclusa, e la pena nei confronti di AntonioCampisi deve essere conseguentemente rideterminata, previa esclusionedell’aumento di pena per la predetta circostanza calcolato nella sentenza di appello(nella misura di due anni e otto mesi), in otto anni e sei mesi di reclusione.Nel resto, il ricorso, per le ragioni sopra esposte, deve essere rigettato.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanzaaggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., aggravante che esclude.

Rigetta nelresto il ricorso e ridetermina la pena in anni otto e mesi sei di reclusione.Così deciso il 20.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a della Corte d'appello di Catanzaro del 21/3/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità deiricorsi;uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sonoriportati ai motivi dei ricorsi e ne hanno chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 21.3.2025, la Corte d’appello di Catanzaro, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18.4.2024, che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci anni di reclusione per i reati ditentato omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], detenzione e porto illegali diarma da fuoco e ricettazione di un’autovettura, ha riconosciuto la circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. e ha rideterminato la pena in undicianni e due mesi di reclusione.La Corte d’appello ha premesso la ricostruzione del fatto cui sono pervenuti igiudici di primo grado.Si tratta dell'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco, avvenuta la sera del19 maggio 2019 all'indirizzo dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto inquel momento agli arresti domiciliari. Intervenuta sul posto dopo il fatto, la poliziagiudiziaria repertava trentuno fori di proiettili all'esterno dell'abitazione, mentre, ilgiorno successivo, rinveniva una [OSCURATO:PERSONA], di provenienza furtiva, parzialmentebruciata in una vicina stradina sterrata. Venivano acquisite le immaginidell'impianto di videosorveglianza di un'azienda vicina, da cui risultava che unaSignoretta e ne erano scese tre persone.Le indagini si concentravano su [OSCURATO:PERSONA], in quanto alcuni collaboratoridi giustizia riferivano che egli avesse manifestato l'intenzione di uccidereSignoretta, soggetto appartenente o comunque vicino al clan di PantaleoneMancuso, per vendicare la morte del padre [OSCURATO:PERSONA], da collegarsi ad una vicendarelativa al traffico di sostanze stupefacenti. Il Tribunale valorizzava, altresì, alcuneconversazioni intercettate nei mesi successivi al fatto in un altro procedimentopenale, da cui era stata tratta la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] facesse riferimentoall'attentato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Dalle indagini tecniche, risultava, inoltre,che l’imputato era stato presente nei giorni immediatamente precedenti al fattosia nei pressi dell'abitazione della vittima, sia sul luogo in cui era statasuccessivamente abbandonata la [OSCURATO:PERSONA] utilizzata per l'attentato. Infine, ilTribunale richiamava il contenuto di un manoscritto rinvenuto nell'abitazione diCampisi, in cui questi esprimeva il proposito di farsi giustizia da sé.I giudici di primo grado, ritenuta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], escludevano,tuttavia, la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. contestatadal pubblico ministero.La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione dei difensori dell'imputato,accogliendo invece l'appello del pubblico ministero in ordine all'esclusionedell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. e rideterminandoconseguentemente la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] come sopra riportato.2. Avverso la predetta sentenza, è stato presentato nell’interesse di AntonioCampisi un primo ricorso dell’1.8.2025, a firma congiunta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vecchio e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si articola in tre motivi.2.1. Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.125, comma 3, e 192, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. con riferimento allaresponsabilità dell’imputato in ordine ai reati di cui ai capi A), C) e D)dell’imputazione.Il ricorso evidenzia che, nel disattendere l’atto di appello, la Corte territorialeabbia richiamato anzitutto le conversazioni intercettate qualche giorno prima delfatto, da cui ha tratto la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] e il coimputato RoccoMolè stessero eseguendo un sopralluogo nei pressi dell’abitazione della personaoffesa. Ma la conversazione che lo proverebbe, ovvero quella del 16.5.2019, noncontiene alcun riferimento alla persona di [OSCURATO:PERSONA] e alla sua abitazione.I giudici, inoltre, hanno ritenuto ininfluente che il consulente tecnico di parteavesse escluso che il giorno del fatto uno degli interlocutori di [OSCURATO:PERSONA], utilizzatoredella scheda sotto intercettazione, fosse [OSCURATO:PERSONA] e, anziché confrontarsi con laspecifica deduzione difensiva, hanno richiamato l’affidabilità del riconoscimentodella voce dell’imputato da parte della polizia giudiziaria e il fatto che ad un certopunto [OSCURATO:PERSONA] chiami la persona in sua compagnia “Anto’”, anche se nella trascrizioneperitale questo riferimento nominativo non compare.Nemmeno nelle conversazioni del 15 e del 23.10.2023, pure richiamate dallaCorte d’appello, si colgono dichiarazioni autoaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare,nella seconda conversazione vi sono alcuni passaggi che, interpretati dalla Corted’appello come riferibili all’attentato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in realtà divergonodalla ricostruzione del fatto operata in sentenza, in quanto si richiama lacircostanza che la persona offesa non si trovasse all’esterno dell’abitazione,laddove l’imputazione colloca [OSCURATO:PERSONA] nel cortile, e che fossero stati sparaticento colpi, laddove la polizia giudiziaria dà atto di aver rinvenuto solo trentaseifori di proiettile.I giudici di secondo grado non hanno preso in considerazione nemmeno lededuzioni difensive sul manoscritto rinvenuto a casa di [OSCURATO:PERSONA], che nonconteneva alcun riferimento alla persona offesa e che soprattutto recava una dataprecedente di quattro anni prima rispetto al fatto giudicato, in un momento in cuiSignoretta non era stato ancora collegato all’omicidio del padre di [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello, poi, ha affermato erroneamente che i collaboratori, inparticolare [OSCURATO:PERSONA], avevano riferito che [OSCURATO:PERSONA] più volte avesse manifestatol’intenzione di vendicare il padre. Tuttavia, questa circostanza non è mai statadichiarata da [OSCURATO:PERSONA] in dibattimento. E, comunque, nessuno dei collaboratorisentiti ha detto che [OSCURATO:PERSONA] abbia tentato di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e, anzi, tuttihanno riferito che c’erano più persone intenzionate ad ammazzarlo.In definitiva, la sentenza d’appello riproduce le medesime argomentazionitautologiche della pronuncia di primo grado.2.2. Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agliartt. 125, comma 3, e 192, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., con riferimento allarichiesta di riqualificazione della condotta di cui al capo A) nel reato di cui all’art.612 cod. pen.Con l’atto di appello, era stato eccepito che l’istruttoria non aveva fornito laprova che i colpi fossero stati effettivamente esplosi all’indirizzo della personaoffesa, in quanto non era dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse all’esternodell’abitazione, nei punti verso cui erano stati diretti gli spari.La Corte d’appello ha male contrastato la prospettazione difensiva,evidenziando: 1) che i colpi avevano disegnato una precisa traiettoria,all’inseguimento di un bersaglio in movimento, ma in assenza di qualsivogliaelemento che lo consenta di affermare; 2) che la vittima, benché sottoposto agliarresti domiciliari, si sarebbe comunque potuta affacciare dal portonedell’abitazione, avanzando in questo modo un’ipotesi, oltre che indimostrata,anche contrastante con la precedente affermazione di un bersaglio in movimento;3) che era probante la conversazione del 23.10.2019, nella quale tuttavia non c’èalcuna indicazione relativa alla persona offesa e al contesto spazio-temporale,residuando, invece, la descrizione di un accadimento differente da quelloricostruito in sentenza (perché accredita una vittima rimasta nell’abitazione, versocui è stato esploso un numero di colpi considerevolmente superiore).Dunque, la sentenza non spiega la concreta idoneità della condotta acagionare la morte, affermando che l’esito letale non si sarebbe verificato per laprontezza di [OSCURATO:PERSONA], ma in assenza di elementi in base ai quali si possaaffermare che questi si trovava fuori dell’abitazione.2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alriconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. e alla mancataadozione di una motivazione “rafforzata”.La Corte d’appello ha ribaltato la decisione favorevole di primo grado in basead una diversa lettura delle dichiarazioni dei collaboratori sentiti, ritenendo nonnecessario riesaminarli con la rinnovazione dell’istruttoria perché non se nemetteva in discussione l’attendibilità, ma si procedeva ad una diversa valutazionedelle loro dichiarazioni.La sentenza di primo grado aveva escluso la circostanza aggravante di cuiall’art. 416-bis.1. cod. pen. sulla base delle dichiarazioni di Figliuzzi, Loiero eMantella, i quali non avevano riferito alcunché circa il modo in cui l’azioneomicidiaria avrebbe potuto agevolare un’associazione mafiosa.La sentenza di secondo grado, invece, valorizza le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA] con una motivazione manifestamente illogica, perché trascura lededuzioni difensive sulla rinnovazione e non considera che nessuno dei duecollaboratori ha direttamente accusato [OSCURATO:PERSONA] del tentato omicidio.Peraltro, a fronte di un episodio del maggio 2019 è stato dato rilievo alledichiarazioni di soggetti che hanno cominciato a collaborare dal 2015 e dal 2016,momento a partire dal quale sono stati estirpati dai contesti criminali diprovenienza.La sentenza attesta una finalità di agevolazione del clan Piscopisani senzaconsiderare che [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato inserito in tale compagine associativa.Anche il c.d. metodo mafioso è affermato sulla base delle modalità sfrontatedell’azione, laddove la sentenza di primo grado aveva ritenuto che quelle fosseropiuttosto le modalità ordinarie di una spedizione punitiva: ma il metodo mafiosoprescinde dalle modalità dell’azione e si sostanzia invece in una condotta diretta acreare nella vittima una condizione di assoggettamento.In ogni modo, anche nel caso di overturning su una circostanza aggravante igiudici del secondo grado hanno un preciso onere motivazionale con cui confutarespecificamente la motivazione del primo grado: la sentenza impugnata è venutameno a questo obbligo.3. In data 2.9.2025, è stato presentato un secondo ricorso, a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che si articola in tre motivi.3.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 56-575, 612 cod. pen. e viziodi motivazione con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen.Le prove citate nella sentenza impugnata non valgono a dimostrare, oltre allapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’azione di fuoco, anche il delitto di tentato omicidiocon riferimento all’idoneità degli atti e alla volontà omicidiaria.La imputazione descrive la persona offesa come presente nel cortiledell’abitazione, ma la circostanza non è aderente alla verità processuale, perché èrimasta indimostrata e persino smentita dall’istruttoria, nella quale si è soloacquisito che [OSCURATO:PERSONA] si trovava agli arresti domiciliari, ma non che fosseall’esterno.Anzi, sono emerse tre circostanze contrarie all’ipotesi accusatoria: 1) i colpierano stati indirizzati esclusivamente all’esterno dell’abitazione; 2) [OSCURATO:PERSONA] nonera stato colpito, segno che non si era mirato al corpo; 3) non vi è prova che lapersona offesa fosse stata inseguita.Ne consegue che non è emersa oltre ogni ragionevole dubbio la prova cheCampisi avesse compiuto atti idonei e diretti in modo univoco a uccidereSignoretta.La sentenza ha ritenuto che i colpi avessero disegnato una “precisatraiettoria”, all’inseguimento di “un bersaglio in movimento”, ma si tratta dicongetture che non sono state definite nella loro concretezza e verificabilità. Anchequando cita la conversazione del 23.10.2019, la motivazione è apodittica perchéin essa [OSCURATO:PERSONA] rievoca un episodio imprecisato, non databile, con modalitàdifformi dall’agguato a [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso richiamo alla conversazione del30.7.2019 è manifestamente illogico, perché prova solo che [OSCURATO:PERSONA] nutrisse astioverso la persona offesa mentre è del tutto neutra sull’episodio del 19 maggio.Ancora, la motivazione è manifestamente illogica anche quando la Corted’appello ipotizza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto affacciarsi al portonedell’abitazione, così introducendo una circostanza che non trova alcun aggancioprobatorio. La motivazione, inoltre, è internamente contraddittoria, perchéafferma più volte che i colpi sono stati indirizzati verso l’abitazione.In definitiva, la condotta era inidonea a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] enon era assistita dal dolo omicidiario: ciò avrebbe dovuto legittimare una diversaqualificazione nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 612 cod. pen.3.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 416-bis.1. cod. pen. eviolazione dell’art. 195 cod. proc. pen., nonché motivazione, carente,contraddittoria e manifestamente illogica.I giudici di secondo grado avrebbero dovuto rendere una motivazione“rafforzata” sull’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. e, invece, si sonolimitati a una rilettura in chiave accusatoria delle dichiarazioni dei collaboratori.Il Tribunale aveva rilevato che i collaboratori avevano solo offerto ladescrizione di un contesto criminale: la Corte d’appello utilizza questo elemento insenso contrario, ma senza addurre elementi idonei a superare gli argomenti dellasentenza di primo grado.Peraltro, il narrato dei collaboratori è inutilizzabile ai sensi dell’art. 195 cod.proc. pen., perché essi si erano limitati a riferire “voci correnti”.In ogni caso, la Corte d’appello ha affermato apoditticamente che a escluderela vendetta personale militava il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse avvalso dell’aiuto disoggetti vicini al gruppo dei Piscopisani.Anche sul metodo mafioso, i giudici di secondo grado richiamano le modalitàdell’azione, indicative dell’intenzione di far arrivare un messaggio simbolico, ma inmodo non idoneo a superare la motivazione di primo grado.3.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 577 cod. pen. e vizio dimotivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.La motivazione sulla premeditazione si fonda sulle dichiarazioni inutilizzabiliex art. 195 cod. proc. pen. dei collaboratori e, comunque, non considera che icollaboratori non hanno fatto alcun riferimento alla vicenda specifica di [OSCURATO:PERSONA].Anche il manoscritto rinvenuto a casa di [OSCURATO:PERSONA] non dice alcunché sulla vicendaomicidiaria, ma dimostra tutt’al più solo l’astio dell’imputato nei confronti di coloroche avevano ucciso il padre. Anche la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nei giorni precedentinei pressi dell’abitazione della persona offesa è meramente ipotetica, tratta daidati del GPS.La prova della premeditazione, dunque, era insufficiente e contraddittoria.[OSCURATO:PERSONA] due ricorsi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambicomplessivamente articolati attorno a tre macro-temi: 1) l’attribuibilità del fatto aCampisi; 2) la qualificazione giuridica del fatto; 3) la sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.1. Quanto all’attribuibilità del fatto storico all’imputato, è da osservarsi subitoche le sentenze di merito – le quali, sul punto in questione, possono certamenteconsiderarsi conformi – desumono adeguatamente la partecipazione di Campisialla sparatoria verso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] dalle indagini tecniche effettuate,nell’ambito di altri procedimenti penali, in epoca contestuale e successivaall’episodio delittuoso in questione.Dalla rilevazione del sistema GPS e dall’ascolto delle conversazioniintercettate, oltre che dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisite inquesto stesso procedimento, è risultato che: a) nei giorni immediatamenteprecedenti al fatto [OSCURATO:PERSONA] e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] si trovavano nei pressidell’abitazione della persona offesa nel comune di Ionadi (ove nessuno dei due eraresidente o aveva altrimenti motivo di recarsi); b) il giorno del fatto [OSCURATO:PERSONA] eRocco [OSCURATO:PERSONA] dapprima si incontravano in [OSCURATO:PERSONA], presso una fattoria diproprietà della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], e da quel luogo poi si allontanavano insieme adalmeno un’altra persona su autovetture diverse da quella in uso allo stesso [OSCURATO:PERSONA],su cui erano in quel momento collocati i sistemi di captazione, nel mentre i lorotelefoni rimanevano per alcune ore inattivi, fino ad un’ora dopo il fatto oggetto delprocedimento; c) nei mesi successivi, venivano intercettate più conversazioni nellequali [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e all’attentato compiuto ai suoidanni.Le censure sulle intercettazioni erano state proposte nell’interesse di Campisisin dall’atto di impugnazione della sentenza di primo grado e, pertanto, sono stategià prese in considerazione dai giudici di appello, che le hanno motivatamentedisattese.Le questioni ora riproposte con il ricorso, attenendo sostanzialmente allaidentificazione dei colloquianti e al significato delle espressioni captate, sisottraggono al sindacato di legittimità.Infatti, quando il ricorso per cassazione riguardi una sentenza che hainterpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto ilcolloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significatodi un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento icolloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sededi legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato talicriteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/4/2024, L., Rv. 26599 – 01).In materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione e la valutazione delcontenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacatoin sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezzadella motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021,Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D’[OSCURATO:PERSONA], Rv, 2639 –01).Nel caso di specie, la sentenza impugnata, in modo nient’affattomanifestamente illogico o contraddittorio, ha richiamato, quanto allaidentificazione di [OSCURATO:PERSONA], i riferimenti soggettivi alla utenza a lui abitualmente inuso e alla voce riconosciuta dagli operanti di polizia giudiziaria, nonché, quanto alcontenuto delle conversazioni, i riferimenti oggettivi alle celle telefonicheagganciate dagli apparecchi degli imputati, alle immagini videoregistrate e aiconnotati del fatto come rievocati nelle telefonate.Peraltro, l’esito delle intercettazioni si innesta su un compendio probatorio difondo, costituito da convergenti dichiarazioni dei collaboratori ([OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), i qualiindividuano concordemente il movente omicidiario in capo a [OSCURATO:PERSONA].Deve ritenersi, pertanto, che le sentenze di merito siano dotate, in relazioneal punto della individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come partecipe al fatto, di un apparatoargomentativo adeguato e privo di fratture logiche, che il ricorso avversaessenzialmente su elementi di contorno, i quali non valgono a confutarlodecisivamente, nonché per il tramite di una lettura alternativa degli elementi diprova, che ambisce ad accreditare, in modo non consentito in sede di legittimità,una ricostruzione diversa di questo aspetto della vicenda.Le doglianze relative all’attribuibilità del fatto al ricorrente, pertanto, non sonofondate.2. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la valutazione degli elementidi prova disponibili non può prescindere dal loro preliminare inquadramento nelcontesto del provato proposito omicidiario di [OSCURATO:PERSONA].È emerso inequivocabilmente dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori chel’imputato meditava di uccidere [OSCURATO:PERSONA] per ragioni ben precise (cherimandavano ad un intento vendicativo per l’uccisione del padre e nonammettevano la congruenza di azioni meramente intimidatorie) e nonsemplicemente di intimidirlo.Il proposito omicidiario, inoltre, è riemerso altrettanto chiaramente nelleconversazioni intercettate nei mesi successivi (tanto da aver costituito motivo dicontrasto e di rancore del ricorrente nei confronti del più prudente zio) ed era statorimuginato da tempo, come emerso da un manoscritto rinvenuto nel domicilio diCampisi dopo il fatto.Se è così, non v’è dubbio che le modalità dell’episodio delittuoso sianoindicative di un’azione diretta a uccidere una persona che è riuscita a sottrarsi ainumerosi colpi sparati da più armi di calibro diverso, anziché, come sostenuto neiricorsi, di un’azione avente il più limitato scopo di intimorire [OSCURATO:PERSONA].Diversamente, non vi sarebbe stato bisogno di organizzare e mettere in attouna spedizione punitiva ad opera di tre persone armate, che scaricassero decinedi colpi d’arma da fuoco verso l’abitazione della persona offesa, diretti lungo tuttoil perimetro del fabbricato.I ricorsi evidenziano essenzialmente che non sia risultato dimostrato cheSignoretta si trovava all’esterno dell’abitazione nel momento in cui furono esplosii colpi, anche perché in quel momento era sottoposto agli arresti domiciliari.Ma, rispetto a tale rilievo, la Corte d’appello ha enucleato, dai dati oggettiviriscontrati sul luogo del fatto, la risposta logicamente argomentata secondo cui inumerosi colpi esplosi disegnavano una precisa traiettoria all’inseguimento di unbersaglio in movimento.Si tratta di una ricostruzione ragionevole e coerente con il fatto che le traccedegli spari sono stati rinvenuti in più punti dei muri perimetrali esterni e della portablindata di accesso all’abitazione, oltre che su alcune finestre e sulla tettoia delcortile.L’esplosione di un così considerevole numero di colpi, variamente dislocatinell’area esterna dell’abitazione anziché tendenzialmente concentrati in un punto,autorizza a ipotizzare fondatamente e senza incongruenze che gli spari sidirigessero verso una persona che si spostava, mal conciliandosi, di contro, conl’ipotesi alternativa secondo cui si trattasse di spari a scopo meramenteintimidatorio.Né francamente riveste rilievo impeditivo rispetto a una ricostruzione delgenere la circostanza – evidenziata nei ricorsi – che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse agliarresti domiciliari e non potesse uscire di casa: in disparte la considerazione chela prescrizione richiedeva comunque un’osservanza spontanea del soggetto e,dunque, non era oggettivamente insuscettibile di trasgressione, resta il fatto che,per quanto risulta dalla sentenza di primo grado, il luogo in cui sono stati rinvenutii fori dei proiettili esplosi era un cortile interno dell’abitazione e quindi, come tale,una parte integrante dell’unità immobiliare cui non si applicano limitazioni diaccesso da parte del detenuto domiciliare.In ogni caso, la conversazione intercettata in data 23.10.2019 contiene ladescrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] – il quale è intento a parlare con altre personedell’organizzazione di un agguato ai danni di una persona in casa – di un episodioanalogo, che contiene elementi indicativi del fatto che la vittima era riuscita ascappare da una gragnuola di colpi indirizzatigli contro al fine di ucciderlo.È vero, come obiettano i ricorsi, che nella conversazione non ci sonoriferimenti specifici a luoghi o a persone, ma costituisce deduzione non arbitrariaquella che conduce i giudici di merito a ricollegare i riferimenti fattuali in essacontenuti ad un episodio verificatosi appena pochi mesi prima con analogheconnotazioni e a considerarli ulteriori dati di riscontro a una serie di elementi diprova già acquisiti a carico di [OSCURATO:PERSONA].In definitiva, pertanto, le censure difensive non sono suscettibili di invalidarele conclusioni dei giudici di merito circa la qualificazione del fatto in termini ditentato omicidio.La contestazione della idoneità e dell’univocità della direzione degli atti postiin essere da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi coimputati a cagionare la morte di DominicSignoretta è avvenuta essenzialmente sulla base di una rivalutazione del materialeprobatorio, per il tramite di parametri diversi di valutazione dei fatti, indicati comemaggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dai giudici di merito.Ma l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione è limitataal riscontro della sussistenza di un apparato argomentativo logico sui vari puntidella regiudicanda, senza la possibilità di una rilettura degli elementi di fatto postia base della sentenza impugnata, la cui valutazione è riservata al giudice di merito,salvo che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di logica.Non si tratta, tuttavia, del caso di specie, in quanto la Corte d’appello si èavvalsa di argomentazioni adeguate a fondare il proprio convincimento, sicché nonpuò integrare alcun vizio di legittimità la mera prospettazione di un apprezzamentoalternativo delle risultanze processuali.Anche le doglianze relative alla diversa definizione giuridica del fatto comeintegrante il meno grave reato di cui all’art. 612 cod. pen. vanno, pertanto,disattese.3. A completamento della verifica circa la correttezza della qualificazionegiuridica del fatto, deve prendersi ora in considerazione il motivo, specificamentearticolato nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che contesta la circostanzaaggravante della premeditazione.La valutazione deve muovere a partire da alcuni dati, che, per vero, nemmenoil ricorso contesta, e cioè che, al di là della specifica organizzazione dell’attentatodel maggio del 2019 a Ionadi, i collaboratori avevano uniformemente riferito cheall’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA] e chel’odierno ricorrente meditava da tempo propositi di vendetta, come risultato anchedal testo del manoscritto rinvenuto successivamente.In questo quadro di fondo, la Corte d’appello ha adeguatamente valorizzatola circostanza, risultante dalle intercettazioni eseguite in procedimento diverso,che tre giorni prima del fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a bordo dell’autovettura in uso aquest’ultimo, si recavano dapprima presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e poi nellavicina località dove il giorno successivo all’attentato sarebbe stata rinvenuta, dataalle fiamme, la diversa autovettura (di provenienza furtiva) utilizzata perraggiungere Ionadi in occasione dell’esplosione dei colpi d’arma da fuoco.Il ricorso lamenta genericamente che, contrariamente a quanto sostenuto daigiudici di merito, non sia disponibile la prova che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] finalizzata ad un sopralluogo funzionale al successivo fatto delittuoso.Ma si tratta di una valutazione parcellizzata del dato, che è del tutto slegatadall’esame del complesso degli altri elementi in una visione unitaria e che peraltromostra di non confrontarsi con il tenore testuale della conversazione, da cui, percome riportato nelle sentenze di merito, si evince che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indichinoespressamente una “casa”, peraltro definendola a più piani (come quella diSignoretta).A ciò si aggiunga che, come già accennato, vi è prova anche del fatto che gliesecutori si siano premuniti di procurarsi un’autovettura di origine illecita daimpiegare nell’azione omicidiaria.Si tratta di elementi che dimostrano la persistenza per un apprezzabile lassodi tempo del proposito omicidiario, del quale possono essere valutati come sintomiil previo studio dei luoghi e delle opportunità per l’attuazione del proposito,l’organizzazione dei mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive.Non ricorre, quindi, un caso di mera preordinazione del delitto, che è daintendersi più limitatamente come apprestamento dei mezzi minimi necessariall'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente (Sez. 1, n.37825 del 29/4/2022, Tiscornia, Rv. 283512 – 01; Sez. 1, n. 5147 del 14/7/2015,dep. 2016, Scanni, Rv. 266205 - 01).Anche la doglianza relativa alla premeditazione, dunque, è priva di pregio.4. È fondato, invece, il motivo relativo alla circostanza di cui all’art. 416-bis.1.cod. pen., che, esclusa in primo grado, è stata invece riconosciuta dalla Corted’appello, in accoglimento dell’impugnazione sul punto del pubblico ministero, peravere [OSCURATO:PERSONA] commesso il fatto sia al fine di agevolare una “rete di alleanzecostituita dalle articolazioni di ‘ndrangheta … avverse alla cosca [OSCURATO:PERSONA] diLimbadi”, sia con le modalità tipiche delle associazioni di stampo mafioso.I giudici di primo grado avevano ritenuto, quanto alla agevolazione, che, purnel contesto criminale in cui si era verificata l’azione, nessuna realtà associativa inquanto tale era rimasta coinvolta nella realizzazione del fatto e che nemmeno icollaboratori avevano apportato elementi di conoscenza concreti che consentisserodi affermare che l’azione aveva avuto il fine (o l’effetto) agevolativo previstodall’art. 416-bis.1. cod. pen.Quanto, poi, al c.d. metodo mafioso, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevavalutato che le modalità di esecuzione del fatto, nel caso di specie, fosseromodalità ordinarie “di realizzazione di una spedizione punitiva finalizzata auccidere la persona offesa” e, dunque, non evocative della forza intimidatrice delvincolo mafioso.La sentenza di secondo grado ha affermato, invece, la sussistenzadell’aggravante dell’agevolazione, sulla base del fatto che i [OSCURATO:PERSONA] si eranoavvicinati ai Piscopisani ([OSCURATO:PERSONA], infatti, che era vicino ai [OSCURATO:PERSONA], sene era allontanato quando aveva saputo che [OSCURATO:PERSONA] voleva ucciderlo)e che, in particolare, [OSCURATO:PERSONA], dopo l’assassinio del padre nel 2011, avevacondiviso con i Piscopisani il proposito di uccidere [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, deve osservarsi che il tentato omicidio avvenne otto anni più tardi,nel 2019, ai danni di altra persona (sia pure esecutore dell’omicidio di DomenicoCampisi) e l’affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avesse l’intenzione difavorire in questo modo i Piscopisani è resa apoditticamente dalla Corte d’appello,perché, in realtà, i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – sulla base delle cuidichiarazioni viene ribaltata la decisione di primo grado – su questo punto specificonon hanno riferito alcunché (lo si evince anche dai verbali che sono stati allegatial ricorso a titolo di autosufficienza).Anche la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si sia fatto aiutare da [OSCURATO:PERSONA], esponentedi un’altra famiglia di diversa realtà territoriale calabrese, non è suscettibile, di persé, di fornire dimostrazione dell’ipotesi secondo cui l’attentato era maturatonell’ambito di rapporti tra famiglie criminali “nell’ambito di un reciproco scambiodi favori omicidiari”.Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cuiall'art. 416-bis.1. cod. pen., la finalità perseguita dall'autore del delitto, ondeevitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualitàambientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione dellaprova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso alfine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezzadell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del 15/9/2022, Coluccio, Rv.284199 – 02; Sez. 3, n. 9142 del 13/1/2016, Basile, Rv. 266464 – 01).Nel caso di specie, la sentenza impugnata non fa buon governo di questiprincipi e non spiega i motivi per i quali il movente specifico del singolo delittocontro la persona - ovvero la vendetta personale e familiare di [OSCURATO:PERSONA] confronti di uno di coloro che avevano ucciso il padre otto anni prima - siasuscettibile di trasmodare in un movente condiviso da più gruppi criminali e in unfatto concretamente agevolativo di più articolazioni di ‘ndrangheta.Svincolato il fatto dal contesto di agevolazione mafiosa, perdono difondamento anche le considerazioni, formulate dalla Corte d’appello in ordine alc.d. metodo mafioso, sulle modalità esecutive dell’azione, da intendersi – per igiudici di secondo grado – come modo simbolico di riaffermare il predominio dellacriminalità organizzata, “intenzionata in tal modo a palesare il suo potere e la suaforza all’inerme collettività”.In realtà, le modalità esecutive appaiono del tutto compatibili con il moventedella vendetta e non sono di per sé particolarmente evocative della forzaintimidatrice del vincolo mafioso.Quelle che la Corte d’appello definisce modalità “sfrontate e brutali”dipendono dalla concreta dinamica del fatto prospettata dallo stesso pubblicoministero e fatta propria dai giudici di merito, ovvero che la vittima abbia provatoa sfuggire, con successo, ai colpi d’arma da fuoco indirizzatigli contro e che gliesecutori abbiano avuto perciò bisogno di reiterare gli spari nel tentativo dicentrarlo.In ogni caso, l’individuazione della causale del fatto criminoso consente diaffermare che, nell’intenzione di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi concorrenti, [OSCURATO:PERSONA] dovevamorire e non essere meramente intimidito, sicché la condotta non aveva lafunzione di evocare nel soggetto passivo la forza intimidatrice tipica dell'agiremafioso, se non altro perché destinato, nel disegno degli esecutori, ad esseresoppresso per effetto della condotta stessa e contestualmente ad essa.Né la situazione logistica e temporale in cui avvenne il fatto, per comedescritta in particolare nella sentenza di primo grado, era tale da doverspecificamente assoggettare o rendere omertoso qualcuno, tenuto conto chel’attentato si verificò in una zona tendenzialmente isolata e in orario tardo-serale.Si può affermare, pertanto, che, conformemente a quanto avevano ritenuto igiudici di primo grado, l’azione criminosa non era funzionale a creare unacondizione di assoggettamento, come riflesso del pericolo di trovarsi a fronteggiarele istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, né nella vittima, né in terzida coartare psicologicamente (Sez. 5, n. 14867 del 26/1/2021, Marciano', Rv.281027 – 01; Sez. 2, n. 39424 del 9/9/2019, Pagnotta, Rv. 277222 - 01); enemmeno le concrete modalità esecutive presentavano un nesso immediatorispetto all'azione criminosa, nel senso di connotarsi come funzionali alla piùpronta e agevole realizzazione del reato (Sez. 1, n. 37621 del 14/7/2023, C., Rv.285761 – 01; Sez. 1, n. 26399 del 28/2/2018, Barba, Rv. 273365 - 01).A fronte di tale approdo del ragionamento del Tribunale, la motivazione dellasentenza d’appello non ha compiutamente indicato le ragioni per le quali glielementi di prova già valutati dal primo giudice assumessero una valenzadimostrativa completamente diversa (cfr. Sez. 6, n. 519 dell’11/7/2019, P., Rv.278056 – 01) e non ha assolto all’onere di riformare la decisione sul punto con unapparato argomentativo di maggiore forza persuasiva, fondato su un'analisipuntuale della sentenza impugnata e su un confronto critico con il correlatoragionamento probatorio (Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, Pgc/D’Ambrosio, Rv. 289123 - 02).La doglianza difensiva, dunque, è fondata e impone l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.L’annullamento deve essere pronunciato senza rinvio con la esclusione inquesta sede della circostanza aggravante stessa, in quanto per la completezzadegli elementi raccolti non sono necessari accertamenti in fatto su questionecontroverse ed è possibile assumere le determinazioni necessarie sul punto daannullare, la cui nuova valutazione non consentirebbe nel giudizio di merito dipervenire ad una decisione diversa da quella che il giudice di legittimità è in gradodi pronunciare.5. Alla luce di quanto fin qui considerato, pertanto, la sentenza impugnatadeve essere annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante dicui all’art. 416-bis.1. cod. pen., che va esclusa, e la pena nei confronti di AntonioCampisi deve essere conseguentemente rideterminata, previa esclusionedell’aumento di pena per la predetta circostanza calcolato nella sentenza di appello(nella misura di due anni e otto mesi), in otto anni e sei mesi di reclusione.Nel resto, il ricorso, per le ragioni sopra esposte, deve essere rigettato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanzaaggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., aggravante che esclude. Rigetta nelresto il ricorso e ridetermina la pena in anni otto e mesi sei di reclusione.Così deciso il 20.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14804/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris