CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11056/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente –1597avverso la sentenza n. 489/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO,depositata il 14/05/2021 R.G.N. 749/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia diprimo grado che aveva respinto la domanda svolta daElvio [OSCURATO:SOCIETA] e diretta alla costituzione di rendita vitaliziaNumero registro generale 29611/2021Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 11056/2026Data pubblicazione 24/04/2026ex art.13 l. n.1338/62 a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., peromissione dei contributi previdenziali dovuti nel periodo27.9.79-31.12.85.Riteneva la Corte che difettasse la legittimazione passivadella società, poiché, per il periodo 27.9.79/27.9.1985,il debito contributivo gravava su [OSCURATO:PERSONA],imprenditore individuale, quando ancora la società nonera costituita. Per il trimestre ottobre /dicembre 1985,periodo in cui la società era già costituita, l’appellantenon aveva invece dimostrato di aver svolto attivitàlavorativa alle dipendenze della stessa.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cinquemotivi, illustrati da memoria.La società resiste con controricorso, illustrato damemoria.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/ofalsa applicazione degli artt.111 Cost., 101, 345 e 437c.p.c., in applicazione dell’art. 221 co.4 d.l. n.34/2020,convertito in l. n.77/2020 e dell’art. 83 d.l. n.18/2020,convertito in l. n. 27/2020, per avere la Corte esclusol’utilizzabilità di note scritte depositate dall’appellante. Ilcollegio d’appello aveva erroneamente reputato che talememoria contenesse argomenti nuovi, quando invece sitrattava di meri argomenti difensivi in replica alle tesiavversarie.Numero registro generale 29611/2021Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 11056/2026Data pubblicazione 24/04/2026Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 111 Cost., 101, 112, 115 e116 c.p.c. La Corte non avrebbe considerato tutti glielementi istruttori acquisiti al processo, da cui risultavache la società [OSCURATO:SOCIETA]. era subentrata all’impresaindividuale [OSCURATO:SOCIETA] e che, per il trimestreottobre/dicembre 1985, l’appellante aveva lavorato perla società.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art.2498 c.c., per non avere applicato laCorte tale norma al caso della trasformazione da dittaindividuale in società.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione degli artt.2558, 2560, 2112 c.c., pernon avere la Corte d’appello affermato che vi fu unconferimento d’azienda dall’impresa individuale allaneocostituita società.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione e/ofalsa e/o mancata applicazione degli artt.2946-2935 c.c.in combinato disposto con gli artt.1175 e 1375 c.c.,ribadendo il ricorrente che il diritto alla costituzione direndita vitalizia non era prescritto.Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto diautosufficienza.La Corte d’appello ha escluso l’utilizzabilità dellamemoria conclusiva dell’appellante poiché in essa non siera limitato, come indicato nel provvedimento ammissivodelle note difensive, a formulare istanze e conclusioni,ma aveva introdotto argomenti nuovi a sostegnodell’appello.Numero registro generale 29611/2021Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 11056/2026Data pubblicazione 24/04/2026Il motivo nega che la memoria contenesse fatti nuovi asostegno del gravame, ma non riporta in modo specificoné il contenuto dell’atto d’appello né il contenuto dellamemoria al fine di permettere a questa Corte di verificarela verosimiglianza della deduzione contenuta nel motivo,non essendo evincibile dal tenore dello stesso se lamemoria si fosse davvero limitata ad argomenti difensiviin replica alle deduzioni avversarie, senza alcunaintroduzione di fatti nuovi.Il secondo, terzo e quarto motivo, possono essereesaminati congiuntamente data la loro intimaconnessione. Essi sono infondatiSotto il profilo giuridico va ricordato che, diversamenteda quanto sostiene il terzo motivo, l’art.2498 c.c. siapplica al solo caso di trasformazione di società da untipo in un altro (Cass.35574/22), mentre non si applicaal caso di conferimento, in società, dell’azienda di unapregressa impresa individuale (Cass.35574/22), eviceversa, nemmeno si applica quando alla società,disciolta, segua la nascita di un’impresa individuale(Cass.496/15).Parte ricorrente afferma poi che vi sarebbe stata unacessione d’azienda dalla precedente impresa allacostituita società, in particolare mediante conferimentodell’azienda dell’impresa individuale nella nuova società.Dal punto di vista giuridico, il conferimento di un’aziendaindividuale in una società integra una cessione d’azienda(Cass.24901/23), ma la sentenza impugnata non haviolato gli artt.2558, 2560, 2112 c.c., poiché non hacontraddetto il cennato principio di diritto, affermandoNumero registro generale 29611/2021Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 11056/2026Data pubblicazione 24/04/2026invece che tra l’impresa individuale e la nuova societànon vi era continuità giuridica.Vero è che i motivi di ricorso, nonostante rubricati comeviolazione di legge, demandano a questa Corte unaccertamento di fatto sulla sussistenza in concreto di unconferimento d’azienda nella nuova società;accertamento di fatto inammissibile, se non nei limitidell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., la sussistenza dei cuipresupposti i motivi non si incaricano di argomentare.Ancora prima, peraltro, trattandosi di sentenze di primoe secondo grado ugualmente incentrate sul difetto dilegittimazione passiva, l’ammissibilità dell’impugnazioneex art.360, co.1, n.5 c.p.c. è preclusa dalla presenza dipronuncia c.d. doppia conforme.Quanto al periodo ottobre /dicembre 2015, la sentenzasi basa sul difetto di prova, non avendo il ricorrentedimostrato di aver svolto attività lavorativa per lasocietà.Si tratta ancora una volta di un giudizio di fatto, basatosulle emergenze processuali; giudizio di fatto censuratodal secondo motivo ma in modo inammissibile, poiché aldi fuori dei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.Il quinto motivo, trattando di una questione già reputataassorbita dalla sentenza d’appello, rimane assorbitoanche nel presente giudizio, atteso il rigetto dei motiviafferenti alla questione logicamente preliminare dellalegittimazione passiva.Al rigetto del ricorso segue condanna alle spese secondosoccombenza.P.q.m.Numero registro generale 29611/2021Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 11056/2026La Corte rigetta il ricorso;Data pubblicazione 24/04/2026condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilite del presente giudizio di cassazione, liquidate in€5000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% perspese generali e accessori di legge;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 26.3.26La PresidenteGabriella Marchese