CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 agosto 2023
Cassazione n. 11766/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1060/2023depositata il 22/8/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 22513/2023Numero sezionale 1401/2026Numero di raccolta generale 11766/2026Data pubblicazione 29/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale cessionaria dei crediti derivanti dalleprestazioni di analisi cliniche rese dal [OSCURATO:PERSONA] deldott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della ASL Salerno, ricorreva invia monitoria adducendo di essere titolare di un credito pari a euro17.746,63, e che in data 4 marzo 2008 era intervenuto un accordo tra sée la ASL Salerno volto a favorire un piano di rientro dall’esposizionedebitoria dell’Azienda sanitaria, con previsione di modalità di pagamentorateizzate e applicazione di interessi convenzionali; sulla base di taleaccordo, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Salerno un decretoingiuntivo.Avverso il decreto la ASL Salerno proponeva opposizione, che venivaaccolta dal Tribunale, con la sentenza n. 1765/2020, sul presupposto dellamancata prova dell’esistenza dell’accreditamento della struttura sanitariae della stipula di un valido accordo scritto tra le parti.2. La Corte d’appello di Salerno, a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., qualecessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, ha accolto ilgravame con la sentenza n. 1060/2023.In particolare, ha dichiarato che tra la ASL Salerno 1 e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.era effettivamente intervenuto l’accordo del 4 marzo 2008, sottoscrittodall’amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, per accettazione,dal direttore generale dell’Azienda sanitaria, denominato “Cessione dicrediti vantati da strutture sanitarie private verso l’Azienda SanitariaLocale Salerno 1 – Proposta di accordo per il rientro dall’esposizionedebitoria dell’[OSCURATO:PERSONA] 1”. Ha precisato che taleaccordo disciplinava in modo dettagliato le modalità di pagamento deicrediti vantati, e da vantarsi, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in virtù di contratti difactoring conclusi e da concludersi con strutture sanitarie private erogantiprestazioni per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, regolandoNumero registro generale 22513/2023Numero sezionale 1401/2026Numero di raccolta generale 11766/2026Data pubblicazione 29/04/2026la decorrenza, i termini di corresponsione delle somme dovute el’incidenza degli interessi, e riguardava sia crediti sorti anteriormente allasua stipula, sia crediti sorti successivamente, essendo riferibile non solo acontratti di factoring già conclusi, ma anche a quelli che sarebbero statistipulati in futuro.Sulla base di tali elementi, la Corte d’appello ha attribuito all’accordo del 4marzo 2008 natura transattiva, ritenendolo idoneo a superare ogniquestione relativa alla sussistenza degli elementi costitutivi dei singolirapporti contrattuali sottostanti. Richiamando l’art. 1972 c.c., ha precisatoche anche l’eventuale nullità della cessione del credito dalla strutturasanitaria cedente a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per mancanza di causa o dioggetto, non avrebbe inciso sulla validità ed efficacia della successivatransazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e l’Azienda SanitariaLocale Salerno 1.3. Propone ricorso per cassazione la ASL Salerno, affidandosi a un unicomotivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1972 e 2697c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata perl’erronea qualificazione della scrittura privata del 4 marzo 2008, fattocontroverso e decisivo ai fini del giudizio.La Corte territoriale, omettendo di accertare la natura dell’accordo, neavrebbe erroneamente affermato l’efficacia, in violazione dell’art. 1972c.c. In particolare, l’accordo del 4 marzo 2008, privo di qualsivogliarichiamo al contratto originario nullo per vizio di forma e di una inequivocavolontà sostitutiva del rapporto precedente, si sarebbe limitato aNumero registro generale 22513/2023Numero sezionale 1401/2026Numero di raccolta generale 11766/2026Data pubblicazione 29/04/2026disciplinarne l’esecuzione, con conseguente riconducibilità alla transazionec.d. conservativa.La ricorrente richiama il principio, pacifico in giurisprudenza, per cui ladistinzione tra transazione novativa e conservativa è decisiva ai finidell’art. 1972 c.c., posto che quest’ultima, incidendo sugli effetti di unnegozio nullo, è definitivamente inefficace, regolando il rapportounitamente al titolo invalido e non in sua sostituzione (Cass. n.7963/2020). La Corte di merito, pertanto, avrebbe dovuto escluderel’idoneità dell’accordo a produrre effetti tra le parti.5. Il motivo è fondato.La questione della validità di un accordo transattivo stipulato su un titolonullo impone, in via preliminare, la qualificazione dell’accordo cometransazione novativa ovvero transazione conservativa, distinzioneelaborata dalla giurisprudenza di legittimità e decisiva ai finidell’applicazione dell’art. 1972 c.c. (Cass., sez. III, ord. 8 gennaio 2026,n. 405).Applicando direttamente la norma di cui all’art. 1972 c.c. alla transazionede qua la Corte d’appello si è posta in evidente contrasto con lagiurisprudenza per cui assume rilievo dirimente, ai fini dell'applicazioneappunto dell'art. 1972 c.c., la transazione novativa che interviene su untitolo nullo ed è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa aun contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune aentrambe le parti), mentre è invece annullabile negli altri casi, il vizio delnegozio potendo però essere fatto valere soltanto dalla parte che haignorato la causa di invalidità (comma 2). La transazione conservativa,invece, è quella che riguarda l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo,ed è sempre affetta di nullità, anche se le parti ne abbiano trattato,perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattualeinvalido e non in sostituzione di questo (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7963Numero registro generale 22513/2023Numero sezionale 1401/2026Numero di raccolta generale 11766/2026Data pubblicazione 29/04/2026del 20/04/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15841 del 10/07/2014; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 6703 del 10/07/1998).Invero, la differenza tra la transazione "novativa" e quella "conservativa"è stata ravvisata - come ancora di recente sottolineato da questaSuprema Corte - nel fatto che nella prima "è necessario che l'accordoraggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale", e ciò"perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo ecostitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere undiverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, connuove ed autonome situazioni giuridiche", onde di "tale contratto sonoelementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'«animus novandi»,consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti diestinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, el'«aliquid novi», inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto dellaprestazione o del titolo del rapporto", il tutto, ovviamente, sempre nellaprospettiva di eliminare la res litigiosa (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 13 marzo2019, n. 7194, Rv. 653632-02).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha errato in quanto, pur qualificandol’accordo del 4 marzo 2008 come transazione, ha applicato in via diretta ilregime di cui all’art. 1972, comma 2, c.c., ritenendo superabile la nullitàdel titolo sottostante e precludendo il rilievo officioso della stessa, senzaperò previamente accertare se l’accordo avesse natura novativa ovveromeramente conservativa.6. In accoglimento quindi del motivo, la sentenza va cassata con rinvioalla Corte d'Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà anuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Ilgiudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MNumero registro generale 22513/2023Numero sezionale 1401/2026Numero di raccolta generale 11766/2026Data pubblicazione 29/04/2026Accoglie il motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, ancheper le spese, alla Corte d’appello di Salerno.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026.Il PresidenteChiara Graziosi