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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 aprile 2021

Cassazione n. 36879/2021

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE RIESAME MILANOcon l'ordinanza del 21/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 24 ottobre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano convalidava il provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza del Pubblico Ministero e, contestualmente, disponeva il sequestro preventivo della somma di euro 100.000,00, quale profitto del reato di cui all'art. 10 quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, accertato in Milano in data anteriore e prossima al 2 ottobre 2020, nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., e, per equivalente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella veste di rappresentante e di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentante legale della società B&[OSCURATO:SOCIETA]., che aveva ceduto il falso credito di imposta utilizzato indebitamente in compensazione nonché di [OSCURATO:PERSONA], quale professionista intermediario, che aveva curato la trasmissione dei modelli F24 (cfr. capo 16 della provvisoria incolpazione).

2. Adito dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale del Riesame di Milano, previa positiva valutazione, nel merito, dei presupposti alla base del provvedimento ablatorio, emetteva ordinanza ex art. 27 cod. proc. pen., con cui declinava la propria competenza in favore dell'autorità giudiziaria bresciana e disponeva, "a cura del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia, competente per territorio, affinché provveda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 cod. proc. pen." Osservava a ragione della decisione che «a prescindere dal discusso accertamento del /ocus commissi delicti in relazione al reato di cui all'art. 10 quater ... presso il Tribunale di Brescia, comunque, pendeva in fase di indagini preliminari, il procedimento penale n. 18000/2019 R.G.N.R., rispetto al quale, anche con riferimento all'odierno ricorrente, la Procura della Repubblica di Milano aveva disposto, con provvedimento del 3 febbraio 2021, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Brescia».

Conseguentemente in applicazione del criterio residuale previsto dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 la competenza a decidere del delitto in contestazione apparteneva al Tribunale di Brescia, atteso che presso la Procura di questo ufficio risultava iscritto in data anteriore il procedimento al quale erano stati riuniti gli atti trasmessi dalla Procura di Milano.

3. Con ordinanza in data 21 aprile 2021, il Giudice per le indagini preliminari di Brescia, investito della rinnovazione della misura cautelare reale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 cod. proc. pen., in accoglimento della eccezione del Pubblico ministero, dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Brescia e proponeva conflitto di competenza rispetto alla declinatoria di competenza territoriale contenuta nell'ordinanza del Tribunale del riesame.

Al riguardo rilevava che, nel procedimento bresciano citato dal Tribunale del riesame il [OSCURATO:PERSONA], l'Acquaviva ed il Lucidi non risultavano indagati né del reato associativo né di altri reati connessi a quello di cui al capo 16), per il quale era stato disposto il sequestro in via di urgenza„ né erano stati destinatari di altre misure reali, pure disposte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia nei confronti di altri indagati e per altre imputazioni.

D'altra parte, la società B&[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che avrebbe, secondo l'ipotesi accusatoria, ceduto il falso credito di imposta, utilizzato indebitamente in compensazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]\ìo s.r.I., non faceva parte del gruppo dellér-"cartiere" attenzion@ìfmelle indagini.

Non sussistendo alcuna connessione tra i reati e non risultando che il reato sia stato commesso nel circondario di Brescia, la competenza territoriale apparteneva al Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto sussiste in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., che può essere risolta solo con la decisione di questa Corte.

1.1. Dal contenuto delle ordinanze si evince che sia il giudice bresciano, che non ha provveduto sulla domanda cautelare in ragione della dichiarata incompetenza per territorio, sia il giudice milanese che, dopo avere positivamente vagliato nel merito i presupposti della misura cautelare, ha comunque trasmesso gli atti al pubblico ministero di Brescia per le ulteriori iniziative di competenza ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., non hanno definito il procedimento nella fase cui lo stesso era pervenuto ed ai fini dell'atto richiestogli ed hanno, anzi, esplicitamente declinato la propria competenza.

Sussiste, quindi, una situazione di attuale ed effettivo contrasto fra organi giurisdizionali, emerso nella stessa fase, sia la paralisi del procedimento in dipendenza del dissenso insorto tra due organi giurisdizionali rispetto all'adozione del richiesto provvedimento.

Né in senso contrario depone l'art. 27 cod. proc. pen. che, all'evidente fine di contemperare le contrapposte esigenze di rispetto dei criteri di riparto della competenza, da una parte, e di consentire, nei casi previsti, la sottoposizione dell'indagato a cautela, personale o reale, in attesa della definizione del processo, dall'altra, circoscrive l'efficacia delle misure cautelari adottate dal giudice dichiaratosi incompetente, al lasso temporale di venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti alla sede giudiziaria, indicata come competente.

Detta disciplina, infatti, presuppone che comunque la misura sia adottata dal giudice legittimato ad intervenire perché fornito della necessaria competenza.

In quest'ottica, si comprende perché l'eventuale decorso del termine di venti giorni, determinando l'inefficacia sopravvenuta della misura adottata, non pregiudica la possibilità che il giudice competente adotti nuovamente il provvedimento cautelare (sez. 2, n. 4045 del 10/01/2013, Nosenzo, Rv. 254306; sez. 6, n. 1056 del 19/12/2012, dep. 2013, Mannarà, rv. 253678),.

1.2. Ad avviso del Collegio, non costituisce ostacolo alla rilevazione del conflitto la circostanza della sua emersione nel corso delle indagini preliminari.

E' ben vero che all'iniziativa del giudice che nega la competenza e solleva il conflitto non può assegnarsi la funzione di provocare l'individuazione della competenza ai fini della futura celebrazione del giudizio principale, poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le relative sorti non possono essere mai pregiudicate da pronunce in tema di competenza, emesse incidentalmente nel corso delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 31060 del 22/05/2018, confl. comp. in proc.

A. ed altri, Rv. 273486; Sez. 1, n. 39874 del 03/10/2012, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 253693; Sez. 1, n. 38163 del 6/10/2010, confl. comp. in proc.

Ferrari ed altri, Rv. 248693).

Tale affermazione di principio trova giustificazione nella considerazione che il giudice per le indagini preliminari o il Tribunale del riesame investito del controllo degli atti emessi da quest'ultimo è chiamato a pronunciarsi ai fini del compimento di singoli specifici atti processuali e non ad esercitare una potestà cognitiva che investa la fondatezza dell'accusa in funzione di definizione del processo; conseguentemente, è abilitato ad esprimere valutazioni sulla propria competenza soltanto "limitatamente al provvedimento richiestogli" secondo la previsione testuale dell'art. 22, comma 2, cod. proc. pen.

Tuttavia, pur nell'indiscussa validità di tale principio, è proprio in riferimento alla determinazione del giudice legittimato a provvedere sull'emissione della misura cautelare, quindi in relazione al "provvedimento richiesto", che nel caso specifico è insorto il contrasto e che necessita un intervento decisorio da parte di questa Corte, in assenza del quale resterebbe incerta la sorte della misura adottata in via provvisoria dal primo giudice e la potestà di adottarne altra in replica in caso di sua sopravvenuta inefficacia per decorso del termine di venti giorni.

Resta comunque impregiudicata qualsiasi ulteriore decisione che attenesse ai presupposti applicativi, demandata all'eventuale pronuncia dei giudici dell'impugnazione cautelare (in termini conformi, seppur in riferimento a fattispecie parzialmente diverse per le quali era intervenuta declinazione di competenza da parte del giudice dell'udienza preliminare, o del tribunale del riesame, ma sempre in relazione all'adozione di provvedimento cautelare, si è già espressa questa sezione con le sentenze n. 17096 del 13/03/2019, confl. comp.

In proc.

Iannarilli ed altri, Rv. 275332 e nr. 17100 del 13/03/2019, confl. comp. in proc.

Monorchio ed altri, Rv. 275482).

2. Nel merito, il conflitto, come delimitato, deve essere risolto con l'affermazione della competenza della sede giudiziaria di Milano..

Secondo l'ordinanza del Tribunale di Milano, nonostante il capo di imputazione provvisorio indichi in "Milano" il luogo di consumazione del reato per il quale è stata disposta la misura cautelare reale oggetto di riesame, la competenza per territorio sarebbe dell'autorità giudiziaria di Brescia perché, con provvedimento successivo all'impugnato sequestro, il Pubblico ministero procedente aveva 4 v\ disposto la trasmissione degli atti, compresi quelli relativi al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al pubblico ministero di Brescia per riunione ad altro procedimento iscritto in data anteriore; ciò, infatti, era sufficiente per applicare il criterio residuale di cui all'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 anche a prescindere dall'individuazione del luogo di consumazione del reato di cui all'art. 10 quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 L'assunto è erroneo.

Ai fini della individuazione del giudice competente per territorio il Tribunale del riesame, una volta riscontrata la pendenza di altro procedimento nella fase delle indagini preliminari presso una diversa autorità giudiziaria cui nelle more erano stati trasmessi gli atti del procedimento relativi alla misura cautelare reale impugnata, avrebbe dovuto preliminarmente verificare se il reato oggetto della sua cognizione incidentale fosse o meno legato a quelli oggetto del procedimento pendente presso la diversa autorità giudiziaria da uno dei casi di commessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen. e, solo in caso di esito positivo, applicare i criteri fissati dagli artt. 16 cod. proc. pen. e 18 del d.lgs. n. 74 del 2000 per individuare il giudice territorialmente competente.

Non esiste nel nostro sistema processuale alcuna possibilità di sovrapporre il piano dei rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero in fase di indagini preliminari, che trova la sua disciplina nerart 371, 371 bis e 372 cod. proc. pen., ed il piano dei rapporti tra gli organi giurisdizionali, anche se investiti ad acta, che è regolato dalla disciplina sulla competenza per materia, territoriale e per connessione.

D'altra parte, la "competenza' dell'organo requirente in fase di indagini preliminari costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro investigativo, che assume rilievo giuridico soltanto nei rapporti tra uffici del pubblico ministero e non inficia la validità degli atti compiuti dal pubblico ministero dichiarato "incompetente", sicché nel caso in cui siano stati conclusi protocolli operativi tra procure, che possono costituire una forma di coordinamento investigativo ex art. 371 cod. proc. pen., non rilevano questioni di competenza, potendo il mancato coordinamento essere esclusivamente oggetto di avocazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello ex art. 372, comma primo bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018, Lillo, Rv. 272536).

3. Non costituendo il mero collegamento investigativo un fattore idoneo a giustificare lo spostamento della competenza territoriale nei termini indicati dal Tribunale del riesame e non risultando che il reato di cui all'art. 10 quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al [OSCURATO:PERSONA], all'Acquaviva e al Lucidi, sia connesso ai reati oggetto del procedimento bresciano, ai fini dell'attribuzione della competenza per territorio di quest'ultima violazione deve ritenersi applicabile la disciplina speciale di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, a mente del quale «se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma. dell'art. 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato».

3.1. Con specifico riferimento al delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10 quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, la giurisprudenza di questa Corte di recente ha precisato che, essendo impossibile fare riferimento al luogo di consumazione di cui all'art. 8 cod. proc. pen., atteso che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, deve farsi ricorso esclusivamente al criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, che è prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 17060 del 10/01/2019, Lupo, Rv. 275942; Sez. 1, n. 44274 del 24/09/2014, Tirabasso, Rv. 260801).

3.3. Nella specie, luogo di accertamento del reato, è, secondo quanto espressamente indicatovc-apo di imputazione, Milano.

Né, in proposito, risultano, o sono stati allegati elementi specifici da cui desumere che l'effettiva valutazione dei dati acquisiti ai fini del giudizio sulla configurabilità del reato sia stata compiuta in un luogo diverso.

4. Va, quindi, dichiarata la competenza del Tribunale di Milano quale giudice del riesame che dovrà valutare la sussistenza dei presupposti applicativi della misura di cui è stata disposta erroneamente la rinnovazione ex art, 27 cod. proc. pen. davanti a giudice incompetente.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui dispone tra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE RIESAME MILANOcon l'ordinanza del 21/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 24 ottobre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano convalidava il provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza del Pubblico Ministero e, contestualmente, disponeva il sequestro preventivo della somma di euro 100.000,00, quale profitto del reato di cui all'art. 10 quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, accertato in Milano in data anteriore e prossima al 2 ottobre 2020, nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., e, per equivalente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella veste di rappresentante e di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentante legale della società B&[OSCURATO:SOCIETA]., che aveva ceduto il falso credito di imposta utilizzato indebitamente in compensazione nonché di [OSCURATO:PERSONA], quale professionista intermediario, che aveva curato la trasmissione dei modelli F24 (cfr. capo 16 della provvisoria incolpazione). 2. Adito dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale del Riesame di Milano, previa positiva valutazione, nel merito, dei presupposti alla base del provvedimento ablatorio, emetteva ordinanza ex art. 27 cod. proc. pen., con cui declinava la propria competenza in favore dell'autorità giudiziaria bresciana e disponeva, "a cura del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia, competente per territorio, affinché provveda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 cod. proc. pen." Osservava a ragione della decisione che «a prescindere dal discusso accertamento del /ocus commissi delicti in relazione al reato di cui all'art. 10 quater ... presso il Tribunale di Brescia, comunque, pendeva in fase di indagini preliminari, il procedimento penale n. 18000/2019 R.G.N.R., rispetto al quale, anche con riferimento all'odierno ricorrente, la Procura della Repubblica di Milano aveva disposto, con provvedimento del 3 febbraio 2021, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Brescia». Conseguentemente in applicazione del criterio residuale previsto dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 la competenza a decidere del delitto in contestazione apparteneva al Tribunale di Brescia, atteso che presso la Procura di questo ufficio risultava iscritto in data anteriore il procedimento al quale erano stati riuniti gli atti trasmessi dalla Procura di Milano. 3. Con ordinanza in data 21 aprile 2021, il Giudice per le indagini preliminari di Brescia, investito della rinnovazione della misura cautelare reale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 cod. proc. pen., in accoglimento della eccezione del Pubblico ministero, dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Brescia e proponeva conflitto di competenza rispetto alla declinatoria di competenza territoriale contenuta nell'ordinanza del Tribunale del riesame. Al riguardo rilevava che, nel procedimento bresciano citato dal Tribunale del riesame il [OSCURATO:PERSONA], l'Acquaviva ed il Lucidi non risultavano indagati né del reato associativo né di altri reati connessi a quello di cui al capo 16), per il quale era stato disposto il sequestro in via di urgenza„ né erano stati destinatari di altre misure reali, pure disposte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia nei confronti di altri indagati e per altre imputazioni. D'altra parte, la società B&[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che avrebbe, secondo l'ipotesi accusatoria, ceduto il falso credito di imposta, utilizzato indebitamente in compensazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]\ìo s.r.I., non faceva parte del gruppo dellér-"cartiere" attenzion@ìfmelle indagini. Non sussistendo alcuna connessione tra i reati e non risultando che il reato sia stato commesso nel circondario di Brescia, la competenza territoriale apparteneva al Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto sussiste in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., che può essere risolta solo con la decisione di questa Corte. 1.1. Dal contenuto delle ordinanze si evince che sia il giudice bresciano, che non ha provveduto sulla domanda cautelare in ragione della dichiarata incompetenza per territorio, sia il giudice milanese che, dopo avere positivamente vagliato nel merito i presupposti della misura cautelare, ha comunque trasmesso gli atti al pubblico ministero di Brescia per le ulteriori iniziative di competenza ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., non hanno definito il procedimento nella fase cui lo stesso era pervenuto ed ai fini dell'atto richiestogli ed hanno, anzi, esplicitamente declinato la propria competenza. Sussiste, quindi, una situazione di attuale ed effettivo contrasto fra organi giurisdizionali, emerso nella stessa fase, sia la paralisi del procedimento in dipendenza del dissenso insorto tra due organi giurisdizionali rispetto all'adozione del richiesto provvedimento. Né in senso contrario depone l'art. 27 cod. proc. pen. che, all'evidente fine di contemperare le contrapposte esigenze di rispetto dei criteri di riparto della competenza, da una parte, e di consentire, nei casi previsti, la sottoposizione dell'indagato a cautela, personale o reale, in attesa della definizione del processo, dall'altra, circoscrive l'efficacia delle misure cautelari adottate dal giudice dichiaratosi incompetente, al lasso temporale di venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti alla sede giudiziaria, indicata come competente. Detta disciplina, infatti, presuppone che comunque la misura sia adottata dal giudice legittimato ad intervenire perché fornito della necessaria competenza. In quest'ottica, si comprende perché l'eventuale decorso del termine di venti giorni, determinando l'inefficacia sopravvenuta della misura adottata, non pregiudica la possibilità che il giudice competente adotti nuovamente il provvedimento cautelare (sez. 2, n. 4045 del 10/01/2013, Nosenzo, Rv. 254306; sez. 6, n. 1056 del 19/12/2012, dep. 2013, Mannarà, rv. 253678),. 1.2. Ad avviso del Collegio, non costituisce ostacolo alla rilevazione del conflitto la circostanza della sua emersione nel corso delle indagini preliminari. E' ben vero che all'iniziativa del giudice che nega la competenza e solleva il conflitto non può assegnarsi la funzione di provocare l'individuazione della competenza ai fini della futura celebrazione del giudizio principale, poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le relative sorti non possono essere mai pregiudicate da pronunce in tema di competenza, emesse incidentalmente nel corso delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 31060 del 22/05/2018, confl. comp. in proc. A. ed altri, Rv. 273486; Sez. 1, n. 39874 del 03/10/2012, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 253693; Sez. 1, n. 38163 del 6/10/2010, confl. comp. in proc. Ferrari ed altri, Rv. 248693). Tale affermazione di principio trova giustificazione nella considerazione che il giudice per le indagini preliminari o il Tribunale del riesame investito del controllo degli atti emessi da quest'ultimo è chiamato a pronunciarsi ai fini del compimento di singoli specifici atti processuali e non ad esercitare una potestà cognitiva che investa la fondatezza dell'accusa in funzione di definizione del processo; conseguentemente, è abilitato ad esprimere valutazioni sulla propria competenza soltanto "limitatamente al provvedimento richiestogli" secondo la previsione testuale dell'art. 22, comma 2, cod. proc. pen. Tuttavia, pur nell'indiscussa validità di tale principio, è proprio in riferimento alla determinazione del giudice legittimato a provvedere sull'emissione della misura cautelare, quindi in relazione al "provvedimento richiesto", che nel caso specifico è insorto il contrasto e che necessita un intervento decisorio da parte di questa Corte, in assenza del quale resterebbe incerta la sorte della misura adottata in via provvisoria dal primo giudice e la potestà di adottarne altra in replica in caso di sua sopravvenuta inefficacia per decorso del termine di venti giorni. Resta comunque impregiudicata qualsiasi ulteriore decisione che attenesse ai presupposti applicativi, demandata all'eventuale pronuncia dei giudici dell'impugnazione cautelare (in termini conformi, seppur in riferimento a fattispecie parzialmente diverse per le quali era intervenuta declinazione di competenza da parte del giudice dell'udienza preliminare, o del tribunale del riesame, ma sempre in relazione all'adozione di provvedimento cautelare, si è già espressa questa sezione con le sentenze n. 17096 del 13/03/2019, confl. comp. In proc. Iannarilli ed altri, Rv. 275332 e nr. 17100 del 13/03/2019, confl. comp. in proc. Monorchio ed altri, Rv. 275482). 2. Nel merito, il conflitto, come delimitato, deve essere risolto con l'affermazione della competenza della sede giudiziaria di Milano.. Secondo l'ordinanza del Tribunale di Milano, nonostante il capo di imputazione provvisorio indichi in "Milano" il luogo di consumazione del reato per il quale è stata disposta la misura cautelare reale oggetto di riesame, la competenza per territorio sarebbe dell'autorità giudiziaria di Brescia perché, con provvedimento successivo all'impugnato sequestro, il Pubblico ministero procedente aveva 4 v\ disposto la trasmissione degli atti, compresi quelli relativi al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al pubblico ministero di Brescia per riunione ad altro procedimento iscritto in data anteriore; ciò, infatti, era sufficiente per applicare il criterio residuale di cui all'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 anche a prescindere dall'individuazione del luogo di consumazione del reato di cui all'art. 10 quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 L'assunto è erroneo. Ai fini della individuazione del giudice competente per territorio il Tribunale del riesame, una volta riscontrata la pendenza di altro procedimento nella fase delle indagini preliminari presso una diversa autorità giudiziaria cui nelle more erano stati trasmessi gli atti del procedimento relativi alla misura cautelare reale impugnata, avrebbe dovuto preliminarmente verificare se il reato oggetto della sua cognizione incidentale fosse o meno legato a quelli oggetto del procedimento pendente presso la diversa autorità giudiziaria da uno dei casi di commessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen. e, solo in caso di esito positivo, applicare i criteri fissati dagli artt. 16 cod. proc. pen. e 18 del d.lgs. n. 74 del 2000 per individuare il giudice territorialmente competente. Non esiste nel nostro sistema processuale alcuna possibilità di sovrapporre il piano dei rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero in fase di indagini preliminari, che trova la sua disciplina nerart 371, 371 bis e 372 cod. proc. pen., ed il piano dei rapporti tra gli organi giurisdizionali, anche se investiti ad acta, che è regolato dalla disciplina sulla competenza per materia, territoriale e per connessione. D'altra parte, la "competenza' dell'organo requirente in fase di indagini preliminari costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro investigativo, che assume rilievo giuridico soltanto nei rapporti tra uffici del pubblico ministero e non inficia la validità degli atti compiuti dal pubblico ministero dichiarato "incompetente", sicché nel caso in cui siano stati conclusi protocolli operativi tra procure, che possono costituire una forma di coordinamento investigativo ex art. 371 cod. proc. pen., non rilevano questioni di competenza, potendo il mancato coordinamento essere esclusivamente oggetto di avocazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello ex art. 372, comma primo bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018, Lillo, Rv. 272536). 3. Non costituendo il mero collegamento investigativo un fattore idoneo a giustificare lo spostamento della competenza territoriale nei termini indicati dal Tribunale del riesame e non risultando che il reato di cui all'art. 10 quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al [OSCURATO:PERSONA], all'Acquaviva e al Lucidi, sia connesso ai reati oggetto del procedimento bresciano, ai fini dell'attribuzione della competenza per territorio di quest'ultima violazione deve ritenersi applicabile la disciplina speciale di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, a mente del quale «se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma. dell'art. 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato». 3.1. Con specifico riferimento al delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10 quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, la giurisprudenza di questa Corte di recente ha precisato che, essendo impossibile fare riferimento al luogo di consumazione di cui all'art. 8 cod. proc. pen., atteso che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, deve farsi ricorso esclusivamente al criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, che è prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 17060 del 10/01/2019, Lupo, Rv. 275942; Sez. 1, n. 44274 del 24/09/2014, Tirabasso, Rv. 260801). 3.3. Nella specie, luogo di accertamento del reato, è, secondo quanto espressamente indicatovc-apo di imputazione, Milano. Né, in proposito, risultano, o sono stati allegati elementi specifici da cui desumere che l'effettiva valutazione dei dati acquisiti ai fini del giudizio sulla configurabilità del reato sia stata compiuta in un luogo diverso. 4. Va, quindi, dichiarata la competenza del Tribunale di Milano quale giudice del riesame che dovrà valutare la sussistenza dei presupposti applicativi della misura di cui è stata disposta erroneamente la rinnovazione ex art, 27 cod. proc. pen. davanti a giudice incompetente. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui dispone tra
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