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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 07559/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Natale ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Messina, ha quali- ficato nella forma tentata il reato di furto in appartamento pluriaggravato e ha rideterminato la pena nella misura di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. attesa la modestia del valore dei beni sottratti; con una ulteriore articolazione lamenta il riconoscimento della recidiva con motivazione inadeguata e contraddittoria.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano inam- missibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evi- denziato come il valore dei beni sottratti non fosse irrisorio, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudi- zievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", (nella specie l'effrazione della porta di ingresso) senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno eco- nomico derivante dal reato (sez.4, n.6635 del 19.1.2017, Sicu, Rv.269241).

Va inoltre considerato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consu- mazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 — 01) e che pertanto devono essere considerate anche le ulteriori conseguenze che la condotta dei ricorrenti era tesa a conseguire e che avrebbero potuto essere conseguite mediante un giudi- zio ipotetico (sez.5, n.42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv.261044-01). 3.1 Quanto al secondo motivo la corte distrettuale ha correttamente mo- tivato la scelta di ritenere sussistente la contestata recidiva, in presenza di ulteriore manifestazione di una capacità criminale ingravescente, espres- sione di perseveranza nel crimine, a fronte di plurimi precedenti penali anche della stessa specie, tale da ravvisare, in termini aggiornati, una maggiore pericolosità e rimproverabilità soggettiva del reo.

A tale fine i giudici distret- tuali hanno considerato la condotta del prevenuto successiva alla commis- sione del reato il quale dapprima aveva tentato la fuga e poi aveva negato pervicacemente le proprie responsabilità, negando l'evidenza dei fatti.

Sotto questo profilo si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facol- tativa, che presuppone l'effettiva idoneità dei fatti reato a manifestare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, n.19577 del 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404).

Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'il- lecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, mediante l'impiego di ogni parametro individualizzante signi- ficativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (sez.

U, n.57038 del 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838).

Il compito è stato nella specie assolto con motivazione logica e priva di contraddizioni.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in rela- zione alla verifica del rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Natale ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Messina, ha quali- ficato nella forma tentata il reato di furto in appartamento pluriaggravato e ha rideterminato la pena nella misura di giustizia. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. attesa la modestia del valore dei beni sottratti; con una ulteriore articolazione lamenta il riconoscimento della recidiva con motivazione inadeguata e contraddittoria. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano inam- missibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evi- denziato come il valore dei beni sottratti non fosse irrisorio, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudi- zievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", (nella specie l'effrazione della porta di ingresso) senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno eco- nomico derivante dal reato (sez.4, n.6635 del 19.1.2017, Sicu, Rv.269241). Va inoltre considerato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consu- mazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 — 01) e che pertanto devono essere considerate anche le ulteriori conseguenze che la condotta dei ricorrenti era tesa a conseguire e che avrebbero potuto essere conseguite mediante un giudi- zio ipotetico (sez.5, n.42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv.261044-01). 3.1 Quanto al secondo motivo la corte distrettuale ha correttamente mo- tivato la scelta di ritenere sussistente la contestata recidiva, in presenza di ulteriore manifestazione di una capacità criminale ingravescente, espres- sione di perseveranza nel crimine, a fronte di plurimi precedenti penali anche della stessa specie, tale da ravvisare, in termini aggiornati, una maggiore pericolosità e rimproverabilità soggettiva del reo. A tale fine i giudici distret- tuali hanno considerato la condotta del prevenuto successiva alla commis- sione del reato il quale dapprima aveva tentato la fuga e poi aveva negato pervicacemente le proprie responsabilità, negando l'evidenza dei fatti. Sotto questo profilo si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facol- tativa, che presuppone l'effettiva idoneità dei fatti reato a manifestare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, n.19577 del 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404). Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'il- lecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, mediante l'impiego di ogni parametro individualizzante signi- ficativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (sez. U, n.57038 del 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838). Il compito è stato nella specie assolto con motivazione logica e priva di contraddizioni. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in rela- zione alla verifica del rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 07559/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris