CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2021
Cassazione n. 43933/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Afragola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 aprile 2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata dall'odierno ricorrente, volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, disposto, contestualmente alla condanna per reato urbanistico, con sent. Pret. Napoli, sez. dist. Afragola, del 28 febbraio 1994, divenuta definitiva. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'istante ha proposto ricorso per cassazione, lamentandone la violazione di legge e l'illogicità della motivazione per aver il giudice ritenuto, sulla base della sola valutazione di fotografie, che la parziale demolizione da lui effettuata per ricondurre il volume dell'edificio abusivo nei limiti della sanabilità delle opere quale stabilita dall'art. 39 I. 724/1994 non fosse sufficiente ad integrare i presupposti di legge, con conseguente illegittimità del provvedimento di condono pur rilasciato dal comune. Si sarebbe trattato, allega il ricorrente, di una valutazione superficiale, non idonea a smentire il contrario accertamento dei tecnici comunali che, recatisi in loco a seguito della parziale demolizione, avevano accertato che il volume abusivo residuo non superava il 30 per cento di quello originario, così consentendo la condonabilità dell'opera. Aggiunge il ricorrente che il fabbricato si sarebbe potuto condonare anche a prescindere da tale parziale demolizione, essendo la sua volumetria complessiva inferiore a 750 metri cubi, sì da integrare uno dei due alternativi parametri di sanabilità previsti dalla citata disposizione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. L'art. 39 I. 23 dicembre 1994, n. 724, per quanto qui interessa, prevede l'applicabilità delle disposizioni in materia di condono edilizio dettate dalla I. 28 febbraio 1985, n. 47 e ss.mm.ii. «alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi». 2. Diversamente da quanto opina il ricorrente, il Collegio reputa innanzitutto che l'alternatività dei limiti volumetrici previsti dalla citata disposizione di legge vada interpretata nel senso che non è condonabile un abusivo ampliamento di preesistente edificio che, pur inferiore al 30 per cento della volumetria originaria, supera i 750 metri cubi e non già nel senso - ritenuto invece in ricorso - che se tale ultimo limite non è superato, ai fini della condonabilità non rileva un eventuale ampliamento superiore al 30 per cento: si tratterebbe, com'è evidente, di un'interpretatici abrogans di tale ultima previsione, che nella lettura qui disattesa risulterebbe del tutto priva di portata precettiva. 3. In secondo luogo - anche nell'ottica della rettificazione della motivazione in diritto, consentita dall'art. 619, comma 1, cod. proc. pen. laddove la Corte di cassazione rimanga nell'ambito della sua funzione istituzionale nel rispetto del fatto ritenuto dal giudice di merito e lasciando inalterato l'essenziale contesto decisorio (cfr. Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211072) - osserva il Collegio come il chiarissimo tenore della disposizione citata consenta la sanatoria delle sole opere ultimate che possedessero, alla data indicata del 31 dicembre 1993, i requisiti da essa previsti, non essendo ovviamente consentito intervenire successivamente sugli immobili abusivi per renderli conformi alla disciplina in parola. Le uniche possibilità di successivo intervento sugli stessi, non incompatibili con la sanatoria, sono quelle previste dall'art. 35, comma 14, I. 47 del 1985 (che disciplina modesti lavori di rifinitura delle opere abusive) e dall'art. 43, quinto comma, della stessa legge, che consente le opere strettamente necessarie a rendere gli edifici funzionali qualora i manufatti non siano stati completati per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali (per analoghi rilievi cfr., nella giurisprudenza amministrativa, Cons. St., sent. n. 665 del 01/02/2018). Ammettere lavori - sia pur di demolizione - che modifichino il manufatto abusivo, alterandone significativamente la struttura e riducendone la volumetria, al fine di rendere sanabile, dopo la scadenza del termine finale stabilito dalla legge per la condonabilità delle opere, ciò che certamente in allora non lo sarebbe stato costituisce indebito aggiramento della disciplina legale poiché sposta arbitrariamente in avanti nel tempo il termine finale previsto dalla legge per ottenere il condono edilizio, addirittura legittimando ulteriori interventi abusivi. Ne rappresenta significativa conferma l'affermazione - svolta a pag. 4 del ricorso - giusta la quale il provvedimento di sanatoria ritenuto illegittimo dall'ordinanza impugnata è stato adottato a seguito «di una nuova domanda di permesso di costruire in sanatoria (previo annullamento del permesso di costruire precedentemente emesso in favore del ricorrente - n. 870/12 - già disapplicato dal G.E. in data 20.2.2015)». In sostanza, dopo che sulla domanda di condono a suo tempo avanzata per l'integrale conservazione del manufatto abusivo nella consistenza che il medesimo aveva alla data del 31 dicembre 1993 era intervenuto provvedimento di sanatoria nel 2012 - già giudicato illegittimo dal giudice dell'esecuzione penale con provvedimento divenuto definitivo a seguito di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile - l'odierno ricorrente ha presentato una "nuova domanda di sanatoria", ha arbitrariamente posto mano al manufatto abusivo modificandone significativamente la struttura con consistente riduzione della volumetria (realizzando quindi un aliud pro alio rispetto al fabbricato ultimato oltre venti anni prima e oggetto della prima richiesta di sanatoria) e ha così ottenuto un provvedimento di condono rilasciato «ai sensi della I. n. 724/94» (così si legge in ricorso alle pagg. 5-6). 4. Del tutto correttamente, dunque, il giudice dell'esecuzione non ha attribuito effetti all'illegittimo provvedimento di sanatoria adottato dal Comune. Anche a prescindere dalla questione se i lavori di demolizione eseguiti sul manufatto abusivo ne avessero ridotto la volumetria entro il 30 per cento del volume iniziale - donde la genericità, sul punto, del motivo di ricorso - per quanto sopra osservato il provvedimento di condono non si sarebbe potuto adottare, sicché la conclusione circa la sua illegittimità e la disapplicazione ai fini della revoca della sanzione amministrativa accessoria è indubbiamente corretta. I rilievi addotti nell'ordinanza impugnata, che ha non illogicamente argomentato come la parziale demolizione non fosse comunque idonea a ritenere il volume ridotto nei limiti di sanabilità richiesti dalla legge di condono, si aggiunge, ulteriormente supportandola, all'assorbente considerazione in diritto più sopra svolta. Si tratta di valutazione in fatto in questa sede non sindacabile posto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Non sono deducibili, in particolare, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che ?attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Ed invero, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del