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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 12520/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al secondo motivo.

Lette le conclusioni scritte del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile pervenute in data 18/01/2023, unitamente alla nota spese, con le quali si insiste per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 26 gennaio 2021 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza, appellata ai soli fini civili, del Tribunale di Napoli in composizione monocratica del 14 gennaio 2013 nei confronti del ricorrente, ha dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione e lo ha condannato al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a oltre spese processuali.Il Tribunale in composizione monocratica con la sentenza di primo grado aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art.595 terzo comma cod. pen. per la condotta di diffamazione realizzata mediante pubblicazione sul portale [OSCURATO:PERSONA] di un video nel quale lo stabilimento Fiat di Pomiglianc era equiparato ad un campo di concentramento e la figura di [OSCURATO:PERSONA] amministratore delegato a quella di Hitler. 2.Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso il Rocco, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge in relazione agli artt. 576 e 597 cod. proc. pen.

La Corte territoriale, nel riformare la decisione del giudice di primo grado, oltre a condannare il ricorrente al risarcimento del danno ha dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione, modificando la formula di proscioglimento in primo grado che aveva assolto il Rocco perché il fatto non sussiste.

L'art.576 cod. proc. pen. che consente alla parte civile di impugnare la sentenza assolutoria ai soli effetti civili non può essere diretta anche ad una modifica delle statuizioni penali che sono sottratte al devolutum del giudice dell'appello.

In assenza di una impugnazione del Pubblico ministero il gravame proposto dalla sola parte civile non può comportare una riforma dell'assoluzione pronunziata in primo grado. 2.2 Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge nella parte in cui la Corte ha escluso la sussistenza della esimente dell'esercizio di diritto di critica.

La difesa sottolinea che nel video amatoriale le proposizioni ritenute offensive sono state espresse facendo riferimento ad una metafora surreale; la manifestazione del pensiero è riconducibile ad un messaggio satirico.

La critica satirica è esonerata dal limite della continenza espressiva dovendo tenere conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale (Sez. 5, 27 maggio 2016 n. 41785).

Le espressioni ben possono ritenersi sotto un profilo putativo, non finalizzate a ledere la reputazione dell'azienda quanto piuttosto ad esprimere le gravi preoccupazioni dei dipendenti per le proprie condizioni di lavoro e per il futuro dell'azienda. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito espressi.1.

Il secondo motivo risulta fondato.

Occorre preliminarmente evidenziare che in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019 (dep. 2020) Rv. 278145). 1.1.Nel caso di specie può riconoscersi sussistente l'esimente dell'esercizio di diritto di critica quanto alle espressioni utilizzate dal ricorrente come del resto riconosciuto dal giudice della sentenza di primo grado che aveva assolto il Rocco dalla contestazione ascrittagli.

Va al riguardo richiamata la giurisprudenza di legittimità di questa sezione in tema di esercizio del diritto di critica qualora la stessa si realizzi attraverso la satira: "In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini del riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 51 cod. pen., qualora l'articolo contenga una critica formulata con modalità proprie della satira, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo. (Sez. 5, n. 37706 del 23/05/2013, Rv. 257255)." Chiarisce dunque la sentenza ora richiamata che il requisito della continenza, nell'ipotesi di critica formulata nelle forme della satira, deve tenere conto delle caratteristiche proprie di tale linguaggio che evoca e chiama in causa i concetti del paradosso e del simbolismo con la conseguenza che anc:he il concetto di correttezza dell'espressione va interpretata e valutata nel peculiare contesto dal quale l'agente attinge le espressioni utilizzate.

1.2. Nel caso in esame, come risulta dalle sentenze di merito, lo stabilimento della Fiat di Pomigliano, nel quale il ricorrente era dipendente, era stato interessato da una chiusura protrattasi per circa due mesi, durante la quale il personale era stato destinato ad attività unicamente formativa.

Le modalità espressive utilizzate nel video realizzato dal dipendente Rocco tendono a sottolineare in maniera chiaramente paradossale il disagio dei lavoratori costretti ad una forzata, ancorché temporanea destinazione ad attività diversa da quella lavorativa in senso stretto, situazione percepita soggettivamente come vessatoria.Le espressioni, proprio per il tipo di accostamento operato, non appaiono come un'aggressione personale e gratuita, ma funzionali alla denuncia di un malcontento creatosi in ambito lavorativo, che aveva ingenerato malessere nel ricorrente; con la conseguenza che le frasi devono ritenersi rientranti entro i limiti della continenza espressiva, benché aspre e pungenti (con riferimento ad ipotesi di continenza ravvisata in relazione a rimostranze sindacali, Sez. 5, n. 38962 del 04/06/2013,P.C. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25775901).

1.3. Dall' accoglimento del secondo motivo deriva l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.

2. L'epilogo decisorio comporta l'assorbimento del primo motivo di ricorso in relazione al quale, tuttavia, per completezza espositiva va unicamente evidenziato che la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali.(Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, (2017), Rv. 268894).

3. L'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza comporta altresì la mancata liquidazione delle spese richieste dalla parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al secondo motivo. Lette le conclusioni scritte del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile pervenute in data 18/01/2023, unitamente alla nota spese, con le quali si insiste per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 26 gennaio 2021 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza, appellata ai soli fini civili, del Tribunale di Napoli in composizione monocratica del 14 gennaio 2013 nei confronti del ricorrente, ha dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione e lo ha condannato al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a oltre spese processuali.Il Tribunale in composizione monocratica con la sentenza di primo grado aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art.595 terzo comma cod. pen. per la condotta di diffamazione realizzata mediante pubblicazione sul portale [OSCURATO:PERSONA] di un video nel quale lo stabilimento Fiat di Pomiglianc era equiparato ad un campo di concentramento e la figura di [OSCURATO:PERSONA] amministratore delegato a quella di Hitler. 2.Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso il Rocco, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge in relazione agli artt. 576 e 597 cod. proc. pen. La Corte territoriale, nel riformare la decisione del giudice di primo grado, oltre a condannare il ricorrente al risarcimento del danno ha dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione, modificando la formula di proscioglimento in primo grado che aveva assolto il Rocco perché il fatto non sussiste. L'art.576 cod. proc. pen. che consente alla parte civile di impugnare la sentenza assolutoria ai soli effetti civili non può essere diretta anche ad una modifica delle statuizioni penali che sono sottratte al devolutum del giudice dell'appello. In assenza di una impugnazione del Pubblico ministero il gravame proposto dalla sola parte civile non può comportare una riforma dell'assoluzione pronunziata in primo grado. 2.2 Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge nella parte in cui la Corte ha escluso la sussistenza della esimente dell'esercizio di diritto di critica. La difesa sottolinea che nel video amatoriale le proposizioni ritenute offensive sono state espresse facendo riferimento ad una metafora surreale; la manifestazione del pensiero è riconducibile ad un messaggio satirico. La critica satirica è esonerata dal limite della continenza espressiva dovendo tenere conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale (Sez. 5, 27 maggio 2016 n. 41785). Le espressioni ben possono ritenersi sotto un profilo putativo, non finalizzate a ledere la reputazione dell'azienda quanto piuttosto ad esprimere le gravi preoccupazioni dei dipendenti per le proprie condizioni di lavoro e per il futuro dell'azienda. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito espressi.1. Il secondo motivo risulta fondato. Occorre preliminarmente evidenziare che in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019 (dep. 2020) Rv. 278145). 1.1.Nel caso di specie può riconoscersi sussistente l'esimente dell'esercizio di diritto di critica quanto alle espressioni utilizzate dal ricorrente come del resto riconosciuto dal giudice della sentenza di primo grado che aveva assolto il Rocco dalla contestazione ascrittagli. Va al riguardo richiamata la giurisprudenza di legittimità di questa sezione in tema di esercizio del diritto di critica qualora la stessa si realizzi attraverso la satira: "In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini del riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 51 cod. pen., qualora l'articolo contenga una critica formulata con modalità proprie della satira, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo. (Sez. 5, n. 37706 del 23/05/2013, Rv. 257255)." Chiarisce dunque la sentenza ora richiamata che il requisito della continenza, nell'ipotesi di critica formulata nelle forme della satira, deve tenere conto delle caratteristiche proprie di tale linguaggio che evoca e chiama in causa i concetti del paradosso e del simbolismo con la conseguenza che anc:he il concetto di correttezza dell'espressione va interpretata e valutata nel peculiare contesto dal quale l'agente attinge le espressioni utilizzate. 1.2. Nel caso in esame, come risulta dalle sentenze di merito, lo stabilimento della Fiat di Pomigliano, nel quale il ricorrente era dipendente, era stato interessato da una chiusura protrattasi per circa due mesi, durante la quale il personale era stato destinato ad attività unicamente formativa. Le modalità espressive utilizzate nel video realizzato dal dipendente Rocco tendono a sottolineare in maniera chiaramente paradossale il disagio dei lavoratori costretti ad una forzata, ancorché temporanea destinazione ad attività diversa da quella lavorativa in senso stretto, situazione percepita soggettivamente come vessatoria.Le espressioni, proprio per il tipo di accostamento operato, non appaiono come un'aggressione personale e gratuita, ma funzionali alla denuncia di un malcontento creatosi in ambito lavorativo, che aveva ingenerato malessere nel ricorrente; con la conseguenza che le frasi devono ritenersi rientranti entro i limiti della continenza espressiva, benché aspre e pungenti (con riferimento ad ipotesi di continenza ravvisata in relazione a rimostranze sindacali, Sez. 5, n. 38962 del 04/06/2013,P.C. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25775901). 1.3. Dall' accoglimento del secondo motivo deriva l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. 2. L'epilogo decisorio comporta l'assorbimento del primo motivo di ricorso in relazione al quale, tuttavia, per completezza espositiva va unicamente evidenziato che la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali.(Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, (2017), Rv. 268894). 3. L'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza comporta altresì la mancata liquidazione delle spese richieste dalla parte civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perc
Sentenza Cassazione n. 12520/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris