CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15395/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. dom. in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 60, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania-Napoli n. 6533/2015 depositata il 01/07/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4035/2016Numero sezionale 3469/2026Numero di raccolta generale 15395/2026Data pubblicazione 20/05/20261. In data 25 settembre 2012 SEQUINO [OSCURATO:PERSONA] ricevevadall'Ufficio di Napoli II dell'Agenzia delle entrate la notifica di invito acomparire onde fornire informazioni in ordine a movimentazioni bancarieinerenti agli anni 2008 e 2009 su svariati conti correnti; due aperti pressoMonte dei [OSCURATO:SOCIETA]., intestati al medesimo ed alla moglie esolo alla moglie; uno aperto presso [OSCURATO:SOCIETA]., intestato almedesimo e al figlio; altro aperto presso [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., intestatoal medesimo e alla moglie.“Al fine di fornire i chiarimenti richiesti dall'[OSCURATO:SOCIETA]. il rilascio di tutta la documentazione inerente leoperazioni annotate sui c/c innanzi indicati”.La documentazione, consegnata dalla banca solo il 17 dicembre 2012,veniva comunicata all’Ufficio il 19.L’Ufficio emetteva due avvisi di accertamento, rispettivamente per il2008 e per il 2009, recuperando a tassazione le operazioni bancarieingiustificate.2. Proponeva ricorso il contribuente.2.1. Il giudice di prossimità lo rigettava. Dalla sentenza in epigrafe sievince come esso aveva “ritenuto che era corretto l'operato dell'Ufficio cheaveva concesso al contribuente un congruo tempo - 84 giorni - perrendere ragione delle movimentazioni bancarie, e tanto anche inconsiderazione del fatto (che) il contribuente stesso avrebbe già dovutodetenere tutti i documenti giustificativi delle movimentazioni bancarie eche la banca fornisce ai propri clienti ogni anno i prospetti riassuntivi delleoperazioni bancarie effettuate (…). [OSCURATO:PERSONA] adita, pur ritenendoNumero registro generale 4035/2016Numero sezionale 3469/2026Numero di raccolta generale 15395/2026Data pubblicazione 20/05/2026assorbente detta motivazione, ha poi sottolineato l'insufficienza delladocumentazione esibita attese le numerose discrepanz(e) temporali”.3. Il contribuente proponeva appello, medesimamente rigettato dallaCTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguentemotivazione:“(L’)inutilizzabilità della documentazione prodotta in ritardo dalcontribuente è stata ancorata dai primi Giudici ad una serie di motivazioni,ciascuna delle quali sufficiente a giustificare la decisione: il Sequino, comelavoratore autonomo, avrebbe dovuto tenere regolare contabilità sì dapoter fornire prontamente i documenti giustificativi delle movimentazionibancarie; le banche (…) devono fornire ai clienti il prospetto riassuntivodelle operazioni bancarie sicché il Sequino alla data del 25.9.11 dovevaaver già ricevuto le comunicazioni relative agli anni in contestazione. Parteappellante non ha censurato questa ultima considerazione decisiva edassorbente sicché sul punto la sentenza deve considerarsi passata ingiudicato.Quanto, poi, al merito (…), i primi Giudici, pur avendo ritenuto ladocumentazione inutilizzabile, hanno compiuto un esame della stessa, siapure sintetico e non particolareggiato.Ebbene la difesa appellante non ha mosso alcuna eccezione a quantosostenuto dai primi Giudici in ordine alla irrilevanza della documentazioneper le evidenti discrepanz(e) temporali tra i versamenti giustificati confatture emesse in epoca successiva o antecedente (versamentidell'11.3.08 giustificati con fatture del 31.31.12.07, versamenti del27.6.08 giustificati con fatture del 22.12.08 o versamenti del 9.7.09imputati a fatture del 16.12.09).(Nessuna incidenza) ha la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/14”.Numero registro generale 4035/2016Numero sezionale 3469/2026Numero di raccolta generale 15395/2026Data pubblicazione 20/05/20264. Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi.Resiste l’Agenzia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt.52 DPR n. 633/1972, 24 e 53 Cost., nonché omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti exart. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. in ordine alla valutazione delle provedocumentali versate in atti, per non aver la Commissione TributariaRegionale esaminato il carteggio depositato dal ricorrente relativamentealla documentazione bancaria ed allo stato di buona fede delcontribuente”.1.1. Nella sentenza impugnata, “assolutamente inconferente” è “ilrichiamo al prospetto riepilogativo (in altre parole l'estratto conto) che ilricorrente avrebbe dovuto ricevere dalla banca in quanto da un latocertamente inidoneo a fornire i chiarimenti richiesti dall'Amministrazione,dall'altro già in possesso (ed anzi fondante le contestazioni) dell’indicatoUfficio”. Già in appello il contribuente aveva rilevato che ai finidell’applicazione della preclusione dell’inutilizzabilità deve aversi riguardoal “comportamento” del contribuente, anche in relazione al suo statosoggettivo. Inoltre, la CTR “non considera […] che al ricorrente è rimessala facoltà, ovvero il diritto, di produrre in appello ciò che non si è prodottoinnanzi al giudice di ‘prime cure’”.1.1. Il motivo – che, pur declinato anche “sub” art. 360 comma 1, n.5, cod. proc civ., supera la preclusione della cd. doppia conforme di merito(ex art. 348-ter cod proc. civ. previgente, art. 360, comma 4, cod. proc.civ. attuale) in ragione dell’assorbente rilevanza della denunciataviolazione di legge – è ciò nondimeno inammissibile.Numero registro generale 4035/2016Numero sezionale 3469/2026Numero di raccolta generale 15395/2026Data pubblicazione 20/05/2026Tiene in non cale avere sia il primo che il secondo giudice, purritenutane preliminarmente l’inammissibilità, tuttavia esaminato ladocumentazione prodotta, confutandola nel merito.In particolare, la CTR, nella sentenza impugnata, richiamata lamotivazione della sentenza di primo grado, scrive, come visto, che ilcontribuente non ha neppure impugnato “quanto sostenuto dai primiGiudici in ordine alla irrilevanza della documentazione per le evidentidiscrepanz(e) temporali tra i versamenti giustificati con fatture emesse inepoca successiva o antecedente”.A fronte di ciò, il motivo, che non censura siffatto decisivo assertodella CTR, di per sé, in difetto di precisione ed autosufficienza, non indica,non localizza negli atti dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio e nontrascrive o quantomeno riassume la documentazione di cui si tratta,omettendo “a fortiori” di dimostrarne la decisività, ossia di illustrarne lapotenziale idoneità a superare la decisione della CTP avallata dalla CTR;né, sotto altro profilo, formula critiche di sorta in ordine alle modalità concui la verifica di riconciliazione documentale è stata compiuta, neppure pervero menzionando alcuna eventuale violazione dell’art. 32 DPR n. 600 del1973.2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., in relazione all’art.32, comma 1°, n. 2, DPR n. 600/1973, secondo periodo, per non avere laCorte applicato la norma ‘de qua’ così come risultante all’esito delladeclaratoria d’illegittimità costituzionale sancita dalla Corte costituzionalecon sentenza n. 228/2014, nonché omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio (…,) per non avere la Corte rilevato che gli avvisi diaccertamento impugnati dal contribuente inerivano anche i presunti‘prelevamenti non giustificati’”.Numero registro generale 4035/2016Numero sezionale 3469/2026Numero di raccolta generale 15395/2026Data pubblicazione 20/05/20262.1. Ingiustificatamente la sentenza impugnata ha escluso la rilevanzadi C. cost. n. 228 de 2014.2.2. Preliminarmente deve rilevarsi che il motivo supera il vaglio diammissibilità.2.2.1. L’eccezione dell’Agenzia in controricorso secondo cui ilcontribuente non avrebbe impugnato l’affermazione contenuta nellasentenza impugnata circa “le evidenti discrepanz(e) temporali”, cui faseguito quella della mancanza di “incidenza” “su detti rilievi” di C. cost. n.228 del 2014, non coglie nel segno.È di letterale evidenza che il motivo in disamina contestal’affermazione di irrilevanza C. cost. n. 228 del 2014 contenuta nellasentenza impugnata: affermazione, nonostante contraria formulazionelinguistica della sentenza impugnata (“Né su detti rilievi incidenza alcunaha la sentenza […]”), del tutto scollegata, sia logicamente chegiuridicamente, con le “le evidenti discrepanz[e] temporali”, poiché questesono riferite ai “versamenti”.2.2.2. Sotto altro profilo, la formulazione ancipite del motivo, inrelazione cioè ad entrambi i nn. 3 e 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc.civ., non impedisce a questa S.C. di cogliere, tanto nella stessa rubrica,quanto nel successivo sviluppo argomentativo, l’effettiva ed assorbenteconsistenza della censura, volta a denunciare la violazione di leggeaffliggente la sentenza impugnata: ciò che in concreto sottrae il motivoall’eccepita preclusione della cd. doppia conforme di merito.2.3. Il motivo è fondato.L’irrilevanza di C. cost. n. 228 del 2014 ritenuta dalla CTR nellasentenza impugnata è sguarnita di benché minima giustificazione,quantunque l’attività svolta dal contribuente fosse quella di “dentista” (cfr.p. 4 ric.), pacificamente lavoratore autonomo.Numero registro generale 4035/2016Numero sezionale 3469/2026Numero di raccolta generale 15395/2026Data pubblicazione 20/05/20263. Con il terzo motivo si denuncia: “Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio […] in ordine alla valutazione delle provedocumentali versate in atti, per non aver la Commissione TributariaRegionale esaminato il carteggio depositato dal ricorrente relativamente airedditi percepiti e dichiarati a titolo di lavoratore dipendente”.3.1. Nel ricorso in appello il contribuente aveva dedotto che “iversamenti indicati dall’Ufficio sono relativi agli emolumenti percepiti dalDott. Sequino per l’attività di lavoro dipendente dal medesimo esercitatapresso l’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud di Castellammare di Stabia (e dunque giàoggetto di ritenute fiscali e previdenziali alla fonte)”. Il contribuente venivaretribuito o con assegno o in contanti, “tale (essendo) la prassi dell’Asl cheaccreditava gli stipendi presso un'unica filiale di sua fiducia per poi far sìche ciascun dipendente potesse prelevare i propri emolumenti a mezzoassegno circolare o per contanti”. “[D]al totale dei versamenti indicatidall’Ufficio quali presunti ricavi non dichiarati, i Giudici di appelloavrebbero dovuto quantomeno decurtare gli emolumenti percepiti dalSequino quale dipendente dell’Asl”.3.2. Il motivo, che non si sottrae a rilievi d’inammissibilità, è, altresì ecomunque, manifestamente infondato.3.2.1. Di là dal denunciare “sic et simpliciter” un omesso esame exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in presenza di doppia conforme,senza altresì formalizzare alcuna denuncia in punto di violazione di leggeidonea a consentire il superamento della corrispondente preclusione,compie insistiti riferimenti a documenti e circostanze di fatto, non indicati,localizzati e trascritti o quantomeno riassunti, i primi, e noncontestualizzati e comprovati, i secondi.3.2.2. Ad ogni buon conto, la prospettazione difensiva accreditata nelmotivo non coglie nel segno.Numero registro generale 4035/2016Numero sezionale 3469/2026Numero di raccolta generale 15395/2026Data pubblicazione 20/05/20263.2.3. Questa S.C. afferma che, “in tema di accertamenti bancari, gliartt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale,non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiestidall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superatadal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazionedella riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che glielementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono adoperazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito diverificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dalcontribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente insentenza delle relative risultanze” (cfr., ad es., Sez. 5, n. 13112 del30/06/2020, Rv. 658392-01). In ragione di quanto precede, lapresunzione “consente all’Amministrazione finanziaria di riferire ‘de plano’ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correntibancari del contribuente” (Sez. 5, n. 10249 del 26/04/2017, Rv. 644098-01). Ciò significa che, “qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficiofinanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatoriodell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti,determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico delcontribuente, il quale deve dimostrare, con una prova, non generica, maanalitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dallamovimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili” (intermini, da ultimo, Sez. 5, n. 15857 del 29/07/2016, Rv. 640618-01).3.2.4. Alla stregua di quanto precede, del tutto decentrata è la pretesadel contribuente di vedersi “a priori” scomputati, “dal totale deiversamenti indicati dall’Ufficio quali presunti ricavi non dichiarati”, “gliemolumenti percepiti […] quale dipendente dell’Asl”.Numero registro generale 4035/2016Numero sezionale 3469/2026Numero di raccolta generale 15395/2026Data pubblicazione 20/05/2026A fronte della prova presuntiva offerta dall’A.F., spettava alcontribuente, in via di controprova, dimostrare che detti “emolumenti”sono stati dal medesimo accreditati sui conti correnti oggetto d’indagine,fornendo analitica documentazione atta a contestualizzare legiustificazioni, per ciascuna operazione di accredito, sia sotto il profiloquantitativo che sotto il profilo temporale.Il contribuente – dinanzi alle “evidenti discrepanz(e) temporali”rilevate da entrambi i giudici di merito – non dimostra di aver assoltosiffatto onere di analitica controprova.4. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettati glialtri; conseguentemente, la sentenza impugnata va “in parte qua”cassata, con rinvio al giudice di merito, per nuovo esame e per le spese,comprese quelle del grado. P.Q.MIn accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassala sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esamee per le spese.Così deciso a Roma, lì 23 aprile 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti