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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 febbraio 2021

Cassazione n. 43680/2021

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta dalla ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli in data 11 febbraio 2021.

L'inammissibilità della richiesta di riesame è stata dichiarata per il fatto che non fosse presente agli atti la notifica dell'esecuzione del decreto di sequestro.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale verificato d'ufficio la presenza della notifica del provvedimento di sequestro ponendo a carico della difesa l'onere di tale allegazione valorizzandone l'inadempimento attraverso la declaratoria di inammissibilità del riesame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Dal provvedimento impugnato risulta che il Tribunale, al di là di quanto prodotto dalla difesa, ha verificato d'ufficio l'assenza di prova ("agli atti") della esecuzione del provvedimento di sequestro, da ciò facendo discendere - e non dal mancato assolvimento dell'onere difensivo di allegazione - l'inammissibilità della richiesta di riesame.

Il caso presenta, dunque, elementi di diversità rispetto a quello preso in esame dalla sentenza della Corte di cassazione Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021, Grisolía, Rv. 280642, citata in ricorso, che non tiene in adeguato conto le convincenti motivazioni di altre decisioni di legittimità di segno contrario, come, da ultimo, Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv. 281241, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell'avvenuta esecuzione del decreto di sequestro ed altresì indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazione intercorrente con gli stessi, nonché se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativi.

Si veda anche Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545).

A ciò si aggiunga che nel caso sottoposto all'esame della sentenza prima citata (Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021, Grisolia, Rv. 280642), come si comprende leggendo la motivazione di quella decisione di legittimità, la prova della avvenuta esecuzione del provvedimento di sequestro era agli atti, avendone la difesa dato specifica dimostrazione documentale, evenienza non verificatasi nella specie nonostante la difesa avesse ampio agio di documentare, attesa la "vicinanza della prova", la circostanza attraverso una congrua allegazione (sul punto, in generale, Sez. 2, n. 6734 dek 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373).Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 08.-10.2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta dalla ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli in data 11 febbraio 2021. L'inammissibilità della richiesta di riesame è stata dichiarata per il fatto che non fosse presente agli atti la notifica dell'esecuzione del decreto di sequestro.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale verificato d'ufficio la presenza della notifica del provvedimento di sequestro ponendo a carico della difesa l'onere di tale allegazione valorizzandone l'inadempimento attraverso la declaratoria di inammissibilità del riesame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Dal provvedimento impugnato risulta che il Tribunale, al di là di quanto prodotto dalla difesa, ha verificato d'ufficio l'assenza di prova ("agli atti") della esecuzione del provvedimento di sequestro, da ciò facendo discendere - e non dal mancato assolvimento dell'onere difensivo di allegazione - l'inammissibilità della richiesta di riesame. Il caso presenta, dunque, elementi di diversità rispetto a quello preso in esame dalla sentenza della Corte di cassazione Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021, Grisolía, Rv. 280642, citata in ricorso, che non tiene in adeguato conto le convincenti motivazioni di altre decisioni di legittimità di segno contrario, come, da ultimo, Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv. 281241, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell'avvenuta esecuzione del decreto di sequestro ed altresì indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazione intercorrente con gli stessi, nonché se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativi. Si veda anche Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545). A ciò si aggiunga che nel caso sottoposto all'esame della sentenza prima citata (Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021, Grisolia, Rv. 280642), come si comprende leggendo la motivazione di quella decisione di legittimità, la prova della avvenuta esecuzione del provvedimento di sequestro era agli atti, avendone la difesa dato specifica dimostrazione documentale, evenienza non verificatasi nella specie nonostante la difesa avesse ampio agio di documentare, attesa la "vicinanza della prova", la circostanza attraverso una congrua allegazione (sul punto, in generale, Sez. 2, n. 6734 dek 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373).Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 08.-10.2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 43680/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris