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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 36679/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32537-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge - ricorrente non costituito - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis - controricorrente - avverso la sentenza n.

R.G. 3864/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il ricorso non depositato si impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Milano ha giudicato inammissibile l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice di prima istanza a mente dell'art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. non essendone stato effettuato il deposito ed essendone avvenuta l'iscrizione a ruolo solo a seguito del controricorso dell'amministrazione resistente.

3. Le spese si liquidano di conseguenza.

Doppio contributo ove dovuto.

PQM Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2100,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi k1 dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 16.9.2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32537-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge - ricorrente non costituito - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis - controricorrente - avverso la sentenza n. R.G. 3864/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il ricorso non depositato si impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Milano ha giudicato inammissibile l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice di prima istanza a mente dell'art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. non essendone stato effettuato il deposito ed essendone avvenuta l'iscrizione a ruolo solo a seguito del controricorso dell'amministrazione resistente. 3. Le spese si liquidano di conseguenza. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2100,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi k1 dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 16.9.2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36679/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris