CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02500/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Lamenta che erroneamente l'ordinanza impugnata ha valorizzato gli elementi del provvedimento cautelare emesso a seguito della convalida dell'arresto, poi mutuati dal giudice del primo grado, e, al contempo, ha omesso di considerare che quegli elementi erano stati neutralizzati dal Giudice dell'assoluzione in appello. I segni di "agitazione e nervosismo" manifestati dall'interessato durante la perquisizione dei carabinieri non possono fondare la colpa grave ostativa. Non è stato motivato in ordine alla preventiva conoscenza da parte del ricorrente delle attività criminose del figlio Giuseppe. Né risulta spiegato il collegamento causale tra la condotta del richiedente e la custodia cautelare, non desumibile da semplici elementi di sospetto. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Si deve premettere che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non sì identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201. La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801). 3. Gli elementi dedotti nel ricorso, con riguardo alla condotta tenuta dal ricorrente al momento in cui l'azione delittuosa è stata accertata, tendono a una diversa valutazione del fatto e a una riconsiderazione degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale, la quale ha rimarcato che il giudice della cognizione non avesse escluso un contegno connivente del richiedente, in tal senso non ponendosi in contraddizione con gli elementi dedotti dalla difesa, che ha richiesto una diversa valorizzazione della condotta del Pizzata alla luce dell'esito assolutorio, non consentita in questa sede. 4. E' invece fondato il ricorso quanto al profilo che concerne il mantenimento della misura cautelare, avendo la Corte trascurato di valutare l'incidenza causale della condotta endo-processuale del ricorrente sul mantenimento della misura cautelare, all'esito delle dichiarazioni pienamente confessorie rese dal figlio e del 3 a risultato delle indagini che, come indicato nella sentenza assolutoria, non avevano evidenziato la sussistenza di concreti elementi idonei a comprovare il sicuro coinvolgimento del richiedente nell'attività illecita perpetrata dal figlio. Il giudice della riparazione si sarebbe dovuto fare carico di valutare tale incidenza causale alla luce di quanto processualmente emerso, non avendo specificato sulla base di quali elementi il Pizzata abbia contribuito con il suo comportamento al mantenimento e, quindi, al protrarsi della misura custodiale subita. 5. Ne deriva che l'ordinanza impugnata, carente di motivazione sul punto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], affinché esamini l'incidenza della condotta endo-processuale del ricorrente sul mantenimento della misura cautelare. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 15 dicembre 2021 stensore [OSCURATO:PERSONA]