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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 34546/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 febbraio 2023 il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 17 gennaio 2023, con cui era stata applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 nn. 5 e 11 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del Lazzaro aveva richiesto la revoca della misura coercitiva o, in subordine, la sua sostituzione con gli arresti domiciliari, esplicando come dall'esame del compendio indiziario - costituito da numerose captazioni telefoniche e ambientali, nonché da attività di osservazione e di pedinamento - fosse risultato comprovato l'indiziario espletamento da parte del Lazzaro, in concorso con altri indagati, dell'attività di importazione, all'interno di un container trasportato da una motonave proveniente dal Brasile, di circa 435 kg. lordi di cocaina, suddivisa in 400 panetti custoditi in 14 borsoni.

L'attività di indagine era, in particolare, culminata nell'arresto in flagranza del coindagato [OSCURATO:PERSONA] presso il porto di Genova, effettuato nel mentre il suddetto era intento ad estrarre borsoni colmi di droga dal container.

Più precisamente, è stato possibile giungere a tale epilogo anche in ragione dell'ascolto delle conversazioni intercettate, dei controlli svolti sul territorio e del continuo monitoraggio degli spostamenti effettuati dal Lazzaro, unitamente ai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La figura del Lazzaro è risultata assumere indiziario rilievo sia nella fase di effettuazione di sopralluoghi propedeutici all'arrivo e all'estrazione della cocaina, anche curando aspetti logistici come il recupero di un'autovettura presso cui occultare la droga estratta dal container, che nel prosieguo, subito dopo l'arresto del Papa, recandosi per ben due volte sotto l'abitazione di quest'ultimo, anche manifestando la preoccupazione che il correo potesse collaborare con gli inquirenti rendendo dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti.

Per i giudici del riesame, quindi, è risultato indiziariamente comprovato come il Lazzaro avesse consapevolmente contribuito, attraverso la reiterazione dei contatti con i coindagati, ad intrattenere un ruolo di non secondario rilievo nell'organizzazione complessiva dell'operazione illecita.

Sul presupposto dell'indicata gravità indiziaria, riguardante una fattispecie criminosa caratterizzata da un particolare clisvalore, è stato, quindi, ritenuto ot imprescindibile il mantenimento della misura custodiale applicata, necessaria ad escludere il pericolo di recidiva.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo, con un unico motivo, violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

A dire del ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe incisivamente esercitato i poteri di integrazione della motivazione previsti dalla suddetta disposizione normativa, confermando la misura cautelare in virtù di argomentazioni diverse da quelle presenti nell'ordinanza genetica, tuttavia esercitando in modo improprio tali poteri, stante l'assoluta assenza di motivazione nell'originaria ordinanza del G.I.P., che, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

La potestà di confermare il provvedimento cautelare, di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., presuppone, infatti, che l'ordinanza genetica sia comunque assistita da un apparato motivazionale idoneo a rappresentare le ragioni applicative della misura cautelare, il che, per il. ricorrente, non sarebbe dato ravvisare nel caso di specie.

Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto prendere atto del fatto che l'ordinanza del G.I.P., al di là di una mera elencazione degli elementi a carico del Lazzaro, non avrebbe espresso alcun vaglio critico dei rappresentati indizi, così imponendone un'immediata declaratoria di nullità, senza prevederne nessuna integrazione ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Ed infatti, con riguardo alla dedotta censura, deve essere osservato come la giurisprudenza di questa Suprema Corte abbia reiteratamente affermato il principio per cui, anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipotesi, il tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura (così, tra le altre, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365-01).

Il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera, quindi, nelle ipotesi di motivazione mancante sotto il profilo grafico, apparente o inesistente per inadeguatezza normativa, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925-01).

3. Orbene, a fronte degli indicati parametri, il Collegio rileva l'infondatezza della doglianza eccepita, con cui è stata criticata la sussistenza della gravità indiziaria nell'ordinanza genetica, nonché l'asserita illegittimità della funzione suppletiva svolta da parte del Tribunale del riesame.

Tale ultima, invero, costituisce espressione di una facoltà assolutamente riconosciuta al Tribunale del riesame, considerato che, per come inequivocabilmente precisato dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., in perfetto ossequio alla natura caratterizzante la procedura di riesame delle ordinanze applicative di misura personale coercitiva, il Tribunale può confermare il provvedimento impugnato anche «per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso».

3.1. In termini contrari rispetto a quanto prospettato dalla difesa, deve, in particolare, essere osservato come - in ragione di quanto adeguatamente esplicato dal Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logica - non sia dato ravvisare il prospettato vizio nel caso di specie, non presentando l'ordinanza genetica nessuna assenza, apparenza o inesistenza della motivazione. :7Lf, Dall'esame del provvedimento impugnato e s infatti, come il primo giudice, dopo avere analiticamente indicato le emergenze investigative significative ai fini del giudizio sulla gravità indiziaria, abbia evidenziato «sia pure in maniera sintetica» come il Lazzaro «attraverso i sopralluoghi effettuati con [OSCURATO:PERSONA] nelle zone prospicienti l'uscita dell'area portuale, abbia fornito un contributo al buon esito dell'operazione di estrazione della cocaina, occupandosi dell'aspetto "logistico"».

A conforto della ritenuta gravità indiziaria, poi, il G.I.P. aveva anche adeguatamente valorizzato le condotte perpetrate dal prevenuto subito dopo l'intervenuto arresto del Papa, atteso che si era recato per ben due volte nei pressi della sua abitazione, all'evidente fine di provare ad acquisire notizie, altresì manifestando palese preoccupazione circa la possibilità che A l'arrestato potesse prestare collaborazione con gli inquirenti, fornendo i nominativi dei coindagati coinvolti.

Trattasi, pertanto, di argomentazioni presenti nel provvedimento impugnato che risultano del tutto idonee ad esplicare, in modo esente da ogni vizio logico o giuridico, come la motivazione resa nell'ordinanza genetica avesse, sia pur nella sintesi, rappresentato gli essenziali motivi di ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario a carico del Lazzaro, rispetto a cui il Tribunale del riesame ha solo svolto un ruolo di mera integrazione della motivazione, nel pieno rispetto delle proprie competenze e dei presupposti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.

4. Ne consegue, pertanto, la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, dis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 febbraio 2023 il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 17 gennaio 2023, con cui era stata applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 nn. 5 e 11 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del Lazzaro aveva richiesto la revoca della misura coercitiva o, in subordine, la sua sostituzione con gli arresti domiciliari, esplicando come dall'esame del compendio indiziario - costituito da numerose captazioni telefoniche e ambientali, nonché da attività di osservazione e di pedinamento - fosse risultato comprovato l'indiziario espletamento da parte del Lazzaro, in concorso con altri indagati, dell'attività di importazione, all'interno di un container trasportato da una motonave proveniente dal Brasile, di circa 435 kg. lordi di cocaina, suddivisa in 400 panetti custoditi in 14 borsoni. L'attività di indagine era, in particolare, culminata nell'arresto in flagranza del coindagato [OSCURATO:PERSONA] presso il porto di Genova, effettuato nel mentre il suddetto era intento ad estrarre borsoni colmi di droga dal container. Più precisamente, è stato possibile giungere a tale epilogo anche in ragione dell'ascolto delle conversazioni intercettate, dei controlli svolti sul territorio e del continuo monitoraggio degli spostamenti effettuati dal Lazzaro, unitamente ai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La figura del Lazzaro è risultata assumere indiziario rilievo sia nella fase di effettuazione di sopralluoghi propedeutici all'arrivo e all'estrazione della cocaina, anche curando aspetti logistici come il recupero di un'autovettura presso cui occultare la droga estratta dal container, che nel prosieguo, subito dopo l'arresto del Papa, recandosi per ben due volte sotto l'abitazione di quest'ultimo, anche manifestando la preoccupazione che il correo potesse collaborare con gli inquirenti rendendo dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti. Per i giudici del riesame, quindi, è risultato indiziariamente comprovato come il Lazzaro avesse consapevolmente contribuito, attraverso la reiterazione dei contatti con i coindagati, ad intrattenere un ruolo di non secondario rilievo nell'organizzazione complessiva dell'operazione illecita. Sul presupposto dell'indicata gravità indiziaria, riguardante una fattispecie criminosa caratterizzata da un particolare clisvalore, è stato, quindi, ritenuto ot imprescindibile il mantenimento della misura custodiale applicata, necessaria ad escludere il pericolo di recidiva. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo, con un unico motivo, violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. A dire del ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe incisivamente esercitato i poteri di integrazione della motivazione previsti dalla suddetta disposizione normativa, confermando la misura cautelare in virtù di argomentazioni diverse da quelle presenti nell'ordinanza genetica, tuttavia esercitando in modo improprio tali poteri, stante l'assoluta assenza di motivazione nell'originaria ordinanza del G.I.P., che, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. La potestà di confermare il provvedimento cautelare, di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., presuppone, infatti, che l'ordinanza genetica sia comunque assistita da un apparato motivazionale idoneo a rappresentare le ragioni applicative della misura cautelare, il che, per il. ricorrente, non sarebbe dato ravvisare nel caso di specie. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto prendere atto del fatto che l'ordinanza del G.I.P., al di là di una mera elencazione degli elementi a carico del Lazzaro, non avrebbe espresso alcun vaglio critico dei rappresentati indizi, così imponendone un'immediata declaratoria di nullità, senza prevederne nessuna integrazione ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Ed infatti, con riguardo alla dedotta censura, deve essere osservato come la giurisprudenza di questa Suprema Corte abbia reiteratamente affermato il principio per cui, anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipotesi, il tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura (così, tra le altre, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365-01). Il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera, quindi, nelle ipotesi di motivazione mancante sotto il profilo grafico, apparente o inesistente per inadeguatezza normativa, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925-01). 3. Orbene, a fronte degli indicati parametri, il Collegio rileva l'infondatezza della doglianza eccepita, con cui è stata criticata la sussistenza della gravità indiziaria nell'ordinanza genetica, nonché l'asserita illegittimità della funzione suppletiva svolta da parte del Tribunale del riesame. Tale ultima, invero, costituisce espressione di una facoltà assolutamente riconosciuta al Tribunale del riesame, considerato che, per come inequivocabilmente precisato dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., in perfetto ossequio alla natura caratterizzante la procedura di riesame delle ordinanze applicative di misura personale coercitiva, il Tribunale può confermare il provvedimento impugnato anche «per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso». 3.1. In termini contrari rispetto a quanto prospettato dalla difesa, deve, in particolare, essere osservato come - in ragione di quanto adeguatamente esplicato dal Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logica - non sia dato ravvisare il prospettato vizio nel caso di specie, non presentando l'ordinanza genetica nessuna assenza, apparenza o inesistenza della motivazione. :7Lf, Dall'esame del provvedimento impugnato e s infatti, come il primo giudice, dopo avere analiticamente indicato le emergenze investigative significative ai fini del giudizio sulla gravità indiziaria, abbia evidenziato «sia pure in maniera sintetica» come il Lazzaro «attraverso i sopralluoghi effettuati con [OSCURATO:PERSONA] nelle zone prospicienti l'uscita dell'area portuale, abbia fornito un contributo al buon esito dell'operazione di estrazione della cocaina, occupandosi dell'aspetto "logistico"». A conforto della ritenuta gravità indiziaria, poi, il G.I.P. aveva anche adeguatamente valorizzato le condotte perpetrate dal prevenuto subito dopo l'intervenuto arresto del Papa, atteso che si era recato per ben due volte nei pressi della sua abitazione, all'evidente fine di provare ad acquisire notizie, altresì manifestando palese preoccupazione circa la possibilità che A l'arrestato potesse prestare collaborazione con gli inquirenti, fornendo i nominativi dei coindagati coinvolti. Trattasi, pertanto, di argomentazioni presenti nel provvedimento impugnato che risultano del tutto idonee ad esplicare, in modo esente da ogni vizio logico o giuridico, come la motivazione resa nell'ordinanza genetica avesse, sia pur nella sintesi, rappresentato gli essenziali motivi di ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario a carico del Lazzaro, rispetto a cui il Tribunale del riesame ha solo svolto un ruolo di mera integrazione della motivazione, nel pieno rispetto delle proprie competenze e dei presupposti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. 4. Ne consegue, pertanto, la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, dis
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