CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03792/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 26 giugno 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesione personale aggravata e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso degli imputati, che denunziano viola2:ione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto generico, atteso che i ricorrenti non si confrontano con le ragioni, logiche e coerenti, poste dalla Corte territoriale a base del diniego e si limitano a reiterare le censure già sollevate con l'atto di appello; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il