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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 47634/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 26/04/2022, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 29/04/2019 del Tribunale di Vercelli - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di danneggiamento pluriaggravato (capo A dell'imputazione) e di tentata invasione di edifici aggravata (capo B dell'imputazione) - esclusa l'aggravante di avere commesso il fatto di cui al capo A) dell'imputazione con minaccia, confermava la condanna del Meloni.

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di tentata invasione di edifici, con riguardo, in particolare, alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato - è manifestamente infondato, atteso che il fine di occupare l'edificio, che integra il predetto elemento psicologico, prescinde dal fatto che l'occupazione sia finalizzata a fare utilizzare l'immobile da sé o da altri.

Considerato che la Corte d'appello di Torino ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, del predetto fine, come risulta dalla pagina 6 della sentenza impugnata, dove la stessa Corte ha argomentato, sulla base delle dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come il Meloni risultasse avere agito al fine di consentire a un amico di occupare l'edificio per poi utilizzarlo.

3. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 26/04/2022, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 29/04/2019 del Tribunale di Vercelli - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di danneggiamento pluriaggravato (capo A dell'imputazione) e di tentata invasione di edifici aggravata (capo B dell'imputazione) - esclusa l'aggravante di avere commesso il fatto di cui al capo A) dell'imputazione con minaccia, confermava la condanna del Meloni. 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di tentata invasione di edifici, con riguardo, in particolare, alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato - è manifestamente infondato, atteso che il fine di occupare l'edificio, che integra il predetto elemento psicologico, prescinde dal fatto che l'occupazione sia finalizzata a fare utilizzare l'immobile da sé o da altri. Considerato che la Corte d'appello di Torino ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, del predetto fine, come risulta dalla pagina 6 della sentenza impugnata, dove la stessa Corte ha argomentato, sulla base delle dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come il Meloni risultasse avere agito al fine di consentire a un amico di occupare l'edificio per poi utilizzarlo. 3. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de