CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 10184/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31236-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31236/2019 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 10184/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 avverso la sentenza n. 1471/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 4/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 794 del 10 aprile 2014 rigettava l’opposizione promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per il pagamento della somma di € 151.596,77, a titolo di saldo di cassa non versato dall’agente alla società preponente. Avverso tale sentenza l’ingiunta proponeva appello e la Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1471 de 4 luglio 2019 ha rigettato il gravame, con la condanna altresì al rimborso delle spese di lite. Quanto al primo motivo di appello, con il quale si lamentava il mancato rilievo dell’inefficacia del decreto ingiuntivo che era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla sua emissione, la Corte distrettuale osservava che il decreto era stato consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario nel termine di legge, e che solo in data successiva la notifica si era perfezionata con la consegna al destinatario, occorrendo quindi fare applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, con la Ric. 2019 n. 31236 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31236/2019 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 10184/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 conseguenza che la società appellata non era incorsa in alcuna decadenza. In relazione al secondo motivo, che reiterava la deduzione circa l’appartenenza della controversia alla competenza del giudice del lavoro ex art. 409 n. 3 c.p.c., la sentenza d’appello osservava che l’attività dell’appellante era svolta in forma societaria, con l’utilizzo anche di personale dipendente, il che escludeva che potesse ravvisarsi un rapporto di agenzia basato sul lavoro personale dell’agente, presupposto per l’operatività delle regole in tema di processo del lavoro. Ma, anche a voler diversamente opinare, le conseguenze non sarebbero state diverse. Infatti, non essendo in discussione la competenza del Tribunale di Catanzaro, anche ove si volesse fare applicazione dell’art. 409 n. 3 c.p.c., l’emissione del decreto e la celebrazione del giudizio di opposizione da parte di giudice diverso da quello tabellarmente assegnatario delle controversie di lavoro non produce alcuna nullità, in assenza dell’allegazione di uno specifico pregiudizio processuale derivante dalla asseritamente erronea scelta del rito. Nella specie la stessa appellante aveva introdotto l’opposizione con citazione e non aveva dedotto alcuno specifico pregiudizio quale conseguenza della differente scelta del rito da lei stessa operata. Infine, il terzo motivo di appello era reputato in parte inammissibile ed in parte infondato. Ric. 2019 n. 31236 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31236/2019 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 10184/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 In primo luogo, non era stato formulato nel rispetto della previsione di cui all’art. 342 c.p.c., in quanto privo di una specifica critica alla decisione impugnata, che aveva attribuito rilievo probatorio al verbale del 23/9/2004, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente dalla società appellante, in forza della delega rilasciata da parte dello stesso socio accomandatario in pari data. In secondo luogo, era infondato, in quanto era stato proprio il socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA], a delegare il Sergi a rappresentare la società in tutti gli atti inerenti alla gestione dell’Agenzia, sia di natura ordinaria che straordinaria. Il verbale coevo, che aveva evidenziato i saldi cassa non versati all’Axa, era stato redatto nel contraddittorio delle parti e sottoscritto dal Sergi, in qualità di rappresentante munito dei più ampi poteri da parte della società ingiunta, il che consentiva di affermare la piena vincolatività del verbale nei confronti di quest’ultima, che non aveva svolto specifiche deduzioni onde contestare la correttezza delle risultanze contabili emergenti dal verbale. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. sulla base di tre motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso. 2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società preponente sul presupposto della violazione del principio di cd. autosufficienza, Ric. 2019 n. 31236 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31236/2019 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 10184/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 ritenendo la Corte che il ricorso sia idoneo a soddisfare i requisiti di forma – sostanza prescritti dal codice di rito ai sensi dell’art.366 c.p.c. 3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p.c. nonché degli artt. 132 e 112 c.p.c. Si deduce che era stato immediatamente eccepito che il decreto oggetto di causa era divenuto inefficace in quanto, pur essendo stato emesso il 16 novembre 2005, era stato però notificato alla ricorrente in data 18 gennaio 2006, oltre il termine di sessanta giorni prescritto dalla legge. I giudici di appello hanno escluso che ricorresse l’inefficacia del decreto, facendo applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione, con la conseguenza che per il notificante sarebbe sufficiente la mera consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, nella specie avvenuta prima del decorso del termine di legge. Tuttavia, assume l’appellante che tale principio sarebbe operante solo in caso di notifica a mezzo posta, come peraltro recepito normativamente dal novellato art. 149 c.p.c., con la conseguenza che non potrebbe essere invocato nella fattispecie, essendo stata la notifica effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il motivo è infondato. Questa Corte ha, infatti, affermato che a seguito delle decisioni della Corte cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione Ric. 2019 n. 31236 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31236/2019 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 10184/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità (Cass. n. 25716/2018). La «portata generale» della regola - che trova la sua giustificazione nella tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità - e la riferibilità «ad ogni tipo di notificazione» (ex plurimis, Cass. nr. 4993 del 2014; Cass. nr. 15234 del 2014) rende immanente nell'ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Con la conseguenza che le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte della Corte Costituzionale, nel senso (costituzionalmente, appunto, orientato) che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (cfr., ex multis, quanto alla generalizzata applicazione del principio della scissione per gli atti processuali, in motivazione, Cass., sez. un., 24822 del 2015); Ric. 2019 n. 31236 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -6- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31236/2019 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 10184/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 con l'ulteriore corollario che, ove tempestiva, quella consegna evita appunto alla parte la decadenza correlata alla inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata (Cass, sez. un., n. 10216 del 2006). La sentenza impugnata ha quindi deciso la controversia in conformità dei principi richiamati e risulta quindi incensurabile. 4. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 409 n. 3 c.p.c. nonché difetto assoluto di motivazione. Si evidenzia che la decisione dei giudici di appello di negare l’applicazione dell’art. 409 n. 3 c.p.c. è erronea, atteso che la ricorrente aveva un solo dipendente ed era priva di una struttura complessa tale da radicare la competenza del tribunale in sede di cognizione ordinaria. La prevalenza dell’elemento personale nell’organizzazione dell’agenzia radicava quindi la competenza del giudice del lavoro. Quanto invece alla diversa affermazione secondo cui, ove anche ravvisata la riconducibilità della controversa al novero di quelle di cui all’art. 409 c.p.c., era necessario allegare uno specifico pregiudizio derivante dall’erronea decisione della lite secondo un rito diverso da quello prescritto dalla legge, la ricorrente sostiene che l’erronea emissione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Catanzaro avrebbe determinato la nullità dello stesso decreto e del conseguente giudizio di opposizione, in quanto si sarebbe al cospetto di un provvedimento emesso da parte di un giudice incompetente. Ric. 2019 n. 31236 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -7- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31236/2019 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 10184/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui, in materia di rapporti di agenzia, ove l'agente abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma societaria, anche di persone, o comunque si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale, non è ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell'art. 409, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sicché non può essere riconosciuta in via automatica la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in favore dell'agente (Cass. n. 3029/2015; Cass. n. 8940/2011). Anzi, proprio in relazione alla deduzione della ricorrente, secondo cui l’attività sarebbe stata essenzialmente svolta dal solo accomandatario, è stato affermato che (Cass. n. 15535/2011) la società in accomandita semplice, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi; pertanto, concluso un contratto di agenzia tra l'impresa preponente ed una società in accomandita semplice, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale di agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente. Invero, per potersi configurare la competenza del giudice del lavoro in tema di contratti di agenzia è necessario che l'attività di Ric. 2019 n. 31236 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -8- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31236/2019 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 10184/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 collaborazione sia coordinata e continuativa e venga svolta quanto meno in misura prevalente con il lavoro personale dell'agente, ma tale situazione non ricorre allorché il contratto di agenzia intercorra con una società di capitali o con una società di persone che costituisca un autonomo centro d'imputazione di interessi tra il socio e il preponente, ovvero quando l'agente svolga la propria attività avvalendosi di una struttura organizzativa a carattere imprenditoriale (così Cass. n. 6351/2006), in quanto è proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale costituito dalla società, anche di persone, ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l’inclusione nel novero di quelli disciplinati dall’art. 409 n. 3 c.p.c. Peraltro, e ritenuta assorbente tale considerazione al fine di pervenire al rigetto del motivo, risulta palesemente priva di fondamento anche l’ulteriore tesi difensiva volta a contrastare l’affermazione della Corte d’Appello, secondo cui, in presenza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale - comunque competente anche laddove si ritenesse che la controversia rientri tra quelle di cui al n. 3 dell’art. 409 c.p.c. - non sarebbe sufficiente allegare la sola erronea scelta del rito (peraltro nella specie effettuata dalla stessa ricorrente), ma occorrerebbe invece individuare lo specifico pregiudizio scaturente dall’erronea adozione del rito. Ric. 2019 n. 31236 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -9- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31236/2019 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 10184/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Assume la ricorrente che nella fattispecie la Corte d’Appello, una volta avvedutasi che la controversia era tra quelle assoggettate al rito del lavoro, avrebbe dovuto rilevare l’incompetenza dell’adito Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo che andava quindi revocato, con il travolgimento quindi anche del giudizio di opposizione e della successiva sentenza. Trattasi però di affermazione che contrasta con la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui la ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio (Cass. n. 14790/2016; Cass. n. 8905/2015; Cass. n. 20494/2009). Una volta quindi escluso che l’emissione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Catanzaro possa determinare di per sé una lesione del diritto di difesa per la parte, emerge che non risulta allegato alcuno specifico pregiudizio da parte della ricorrente tale da determinare la invalidità della decisione, e ciò alla luce della corretta applicazione da parte del giudice di appello del principio secondo cui l'introduzione del processo con forme diverse da quelle proprie integra un motivo di impugnazione solo ove sia dedotto che tale errore abbia comportato la lesione del diritto di difesa e non inficia la validità degli atti posti in essere secondo le regole del procedimento impropriamente utilizzato, in quanto il rito non costituisce condizione necessaria perché il giudice possa Ric. 2019 n. 31236 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -10- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31236/2019 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 10184/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 decidere nel merito la causa (Cass. n. 22075/2014; Cass. n. 8422/2018; Cass. n. 12567/2021). 5. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 1189, 2315, 2318, 2298 e 2320 c.c., con violazione e falsa applicazione degli artt.1398 e 1399 c.c., oltre al difetto assoluto di motivazione. Nello sviluppare il motivo assume parte ricorrente che sarebbe stata altresì violata la previsione di cui all’art. 342 c.p.c. nella parte in cui la sentenza d’appello avrebbe in primo luogo rilevato l’inammissibilità del terzo motivo di appello perché non conteneva una specifica critica alla sentenza di primo grado, che nel valutare la documentazione prodotta, aveva attribuito valenza probatoria al verbale del 23/9/2004, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’agenzia, in forza di una delega rilasciata da parte del socio accomandatario. Si deduce che invece era stato specificamente impugnato anche il capo della sentenza del Tribunale relativo alla valenza di prova del verbale. Inoltre, si sostiene in motivo che ricorrerebbe la violazione delle norme indicate in rubrica in quanto il Tribunale, e di riflesso la Corte d’Appello che ha confermato la sentenza di primo grado, non si sarebbe avveduto che il Sergi non era socio accomandatario e che quindi non aveva il potere di impegnare la società sottoscrivendo il verbale sul quale si fonda la pretesa creditoria della controparte. Ric. 2019 n. 31236 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -11- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31236/2019 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 10184/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Si ribadisce che la [OSCURATO:SOCIETA]. vede quale socio accomandatario il solo [OSCURATO:PERSONA] e che pertanto il Sergi non poteva sottoscrivere alcun impegno per conto della società, non risultando essere un delegato dall’atto costitutivo. Trattasi quindi di un soggetto che ha agito quale falsus procurator, con la conseguenza che dal suo operato non può discendere alcuna obbligazione a carico della società, e senza che ricorrano le condizioni per ritenere che nella fattispecie sussista un’ipotesi di apparenza colposa. Anche tale motivo deve essere disatteso. In primo luogo, la denuncia circa la violazione dell’art. 342 c.p.c., sul presupposto che la Corte d’Appello avrebbe dichiarato l’inammissibilità del terzo motivo di appello per difetto di specificità (pronuncia questa che deve ritenersi abbia portata assorbente anche rispetto alle considerazioni, evidentemente spese ad abundantiam, circa l’infondatezza anche nel merito del mezzo di impugnazione) risulta formulata in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c. (applicabile anche nel caso di denuncia di errores in procedendo, come chiarito da Cass. S.U. n. 8077/2012), avendo parte ricorrente omesso di richiamare, sia pure per sintesi, il contenuto del motivo di appello nella parte in cui lo stesso avrebbe specificamente attinto la ratio posta a sostegno della decisione del Tribunale. Ric. 2019 n. 31236 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -12- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31236/2019 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 10184/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Peraltro, come si ricava dalla lettura del controricorso, già il Tribunale aveva ritenuto che il verbale del 23/9/2004 rivestisse efficacia anche per la società, in quanto sottoscritto dal Sergi, non già quale legale rappresentante della società, ma per effetto di una coeva delega ad agire in rappresentanza della società rilasciatagli dal socio accomandatario, in relazione a tutti gli atti inerenti alla gestione, sia ordinaria che straordinaria, dell’agenza. La descrizione del motivo di appello, quale compiuta nella sentenza impugnata alla pag. 3, evidenzia invece che la critica della ricorrente si fondava sulla pretesa assenza di potere di rappresentanza in capo al Sergi, in quanto non era un socio accomandatario ma un semplice dipendente, mancando però una puntuale contestazione quanto alla valenza dell’atto di delega rilasciato nella stessa data di sottoscrizione del verbale. Emerge quindi come effettivamente, tenuto conto della ratio che sorregge la decisione del Tribunale, il motivo di appello risulta privo di specificità, in quanto mancante di una puntuale critica alla individuazione delle ragioni per le quali il verbale del 23/9/2004 è stato reputato avere carattere vincolante anche per l’agenzia. Ma la mancata corrispondenza tra il tenore delle censure mosse da parte ricorrente ed il contenuto della sentenza si profila anche in relazione alla concreta formulazione del motivo di ricorso, nella parte in cui pretenderebbe di contrastare la correttezza delle Ric. 2019 n. 31236 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -13- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31236/2019 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 10184/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 ragioni di merito che hanno indotto la Corte d’Appello a disattendere il terzo motivo di appello. Invero, anche in tale occasione la tesi difensiva della ricorrente si incentra sulla qualità di semplice dipendente del Sergi, privo quindi di poteri di rappresentanza legale, poteri invece spettanti unicamente all’accomandatario, traendosi da tale assunto la necessità di dover fare applicazione delle norme in tema di falsus procurator. Anzi, si soggiunge che la sola dichiarazione del Sergi di essere stato delegato, dichiarazione contenuta nel verbale del 23/9/2004, non fosse idonea a permettere l’applicazione del principio dell’apparenza, affermazione questa che però tradisce ancora una volta il difetto di specificità del motivo di ricorso, a fronte dell’affermazione del giudice di appello secondo cui il potere di rappresentanza era stato conferito al Sergi da parte del socio accomandatario in un diverso atto, benché di pari data rispetto al verbale di accertamento del saldo di cassa. Anche tale motivo deve quindi essere disatteso. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha Ric. 2019 n. 31236 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -14- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31236/2019 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 10184/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in complessivi € 5.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,