CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 1972
Cassazione n. 14762/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui alla sentenza sub 2) con gli altri indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, il carattere isolato dell'episodio di possesso domestico di due pistole a salve modificate non collegabile, quindi, all'ambito associativo di riferimento. In tale contesto il reato di cui alla sentenza n.2 è stato ritenuto riconducibile, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; [OSCURATO:PERSONA], poi, che anche il secondo motivo è manifestamente infondato poiché in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come avviene in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Rv. 278494 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M