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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24531/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile di tre ipotesi di furto aggravato appartamento, del reato di rapina e di resistenza a pubblico ufficiale Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bolognapie ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina in luogo di quello di furto aggravato in difetto del requisito della immediatezza tra la sottrazione e la violenza, nonché in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., alla qualificazione dello stesso fatto come tentativo del reato di rapina e alla quantificazione della pena nei limiti nei quali poter disporre la sanzione sostitutiva di cui all'art. 16 T.U.I Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate.

La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento allo svolgimento dei fatti, alle condotte poste in essere e agli elementi mersi, ha fornito e corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa evidenziando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina e dell'aggravante contestata.

Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, che tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

1.1. In ordine al primo motivo la Corte territoriale si è conformata così al pacifico orientamento di questa Corte che, anche pronunciandosi in merito a ipotesi sovrapponibili a quella di specie, ha stabilito che "nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità" Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310).

1.2. Il fatto che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato commesso proprio al fine di sottrarsi alla cattura, poi, consente di ritenere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. in quanto la violenza è strumentale a conseguimento dell'impunità e i due rati possono concorrere (così Sez. 2, n. 51576 del 04/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269502).

1.3. Anche la conclusione del giudice d'appello in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nei termini della rapina consumata è corretta.

Con il riferimento alla pacifica circostanza che il ricorrente aveva conseguito il possesso dei beni sottratti a [OSCURATO:PERSONA], infatti, la Corte territoriale si è uniformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità per la quale "il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità" (cfr. Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021).

1.4. La sentenza impugnata, quanto alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo edittale, infine, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo (nel quale si è evidenziato che gli elementi favorevoli erano già stati valorizzati al fine di contenere la pena base e che e vi era anche un precedente penale specifico e non lontano nel tempo, cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818)

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile di tre ipotesi di furto aggravato appartamento, del reato di rapina e di resistenza a pubblico ufficiale Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bolognapie ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina in luogo di quello di furto aggravato in difetto del requisito della immediatezza tra la sottrazione e la violenza, nonché in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., alla qualificazione dello stesso fatto come tentativo del reato di rapina e alla quantificazione della pena nei limiti nei quali poter disporre la sanzione sostitutiva di cui all'art. 16 T.U.I Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento allo svolgimento dei fatti, alle condotte poste in essere e agli elementi mersi, ha fornito e corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa evidenziando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina e dell'aggravante contestata. Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, che tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 1.1. In ordine al primo motivo la Corte territoriale si è conformata così al pacifico orientamento di questa Corte che, anche pronunciandosi in merito a ipotesi sovrapponibili a quella di specie, ha stabilito che "nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità" Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310). 1.2. Il fatto che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato commesso proprio al fine di sottrarsi alla cattura, poi, consente di ritenere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. in quanto la violenza è strumentale a conseguimento dell'impunità e i due rati possono concorrere (così Sez. 2, n. 51576 del 04/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269502). 1.3. Anche la conclusione del giudice d'appello in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nei termini della rapina consumata è corretta. Con il riferimento alla pacifica circostanza che il ricorrente aveva conseguito il possesso dei beni sottratti a [OSCURATO:PERSONA], infatti, la Corte territoriale si è uniformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità per la quale "il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità" (cfr. Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021). 1.4. La sentenza impugnata, quanto alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo edittale, infine, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito. Le censure mosse a tale percorso argomentativo (nel quale si è evidenziato che gli elementi favorevoli erano già stati valorizzati al fine di contenere la pena base e che e vi era anche un precedente penale specifico e non lontano nel tempo, cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818) 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
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