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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18027/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23/02/2022 della Corte di appello di Lecce; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 febbraio 2022, la corte di appello di Lecce riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Lecce del 10 marzo 2021, concedendo a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze generiche ritenute equivalenti alla recidiva e rideterminandone la pena finale, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso mediante il proprio difensore, proponendo quattro motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 73 del DPR 309/90.

La corte di appello sarebbe incorsa in una mancata risposta rispetto ai motivi di gravame dedotti.

E sarebbe apodittica l'affermazione di penale responsabilità a fronte di dichiarazioni dei consumatori che avrebbero sostenuto di avere acquistato solitamente la droga solo da una coppia di coniugi, individuati nel coimputato [OSCURATO:PERSONA] e nella moglie [OSCURATO:PERSONA], e a fronte di dichiarazioni dei testi Mazzotta e Gubello consistite in mere supposizioni o deduzioni.

Si contesta la carenza di spiegazione della mancata considerazione della ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente quanto alla detenzione di denaro da parte del Mazzotta - finalizzata alla estinzione di un debito insorto a favore dell'imputato -, come anche si lamenta l'assenza di spiegazione circa il ritenuto ruolo dell'imputato quale esattore del sodalizio criminoso, a fronte di un solo episodio citato in sentenza, di recupero di un credito.

4. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione, per la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90.

Sarebbe viziata la motivazione perché essa farebbe riferimento, per escludere l'invocata qualificazione, a quantitativi di stupefacente imprecisati senza indicazione del prin,cipio attivo e a plurime cessioni pur in assenza di una espressa determinazione nel capo di imputazione, del contesto logistico e di azione in cui si sarebbero svolti i fatti.

Pertanto non si comprenderebbero gli indici posti a base della decisione.

5. Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla recidiva.

La corte non avrebbe motivato in ordine alla dedotta erronea applicazione della recidiva infraquinquennale.

6. Con il quarto motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 133, 62 bis e 62 n. 4 cod. pen., per la mancata motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., in assenza della illustrazione dei dati da cui desumere l'avvenuta acquisizione di introiti rilevanti citati in sentenza.

Neppure si sarebbero indicati i criteri legali a supporto del trattamento sanzionatorio prescelto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo dedotto è manifestamente infondato, avendo la corte di appello dato conto dei dati a fondamento del giudizio di responsabilità anche rispondendo a critiche difensive, quali la portata delle dichiarazioni testimoniali valorizzate.

E invero in sentenza la corte di appello, dopo avere riportato stralci di testimonianze - tra cui quella del Mazzotta, secondo cui, in sintesi, egli si sarebbe fornito di droga prima dal Cesaria e poi dalla Manni, e quella del Gubello, secondo il quale egli avrebbe acquistato droga dal Cesaria e solo più di recente dalla [OSCURATO:PERSONA] - ed avere valorizzato l'appurata consegna di denaro, a saldo di un acquisto di droga (in tal senso descritto dal Mazzotta e dalla di lui sorella) dal Mazzotta al Cesaria (su sollecito di costui) nonché una conversazione intercettata tra il Cesaria e la Manni, che informava il primo circa un debito di denaro dovuto da due ragazze - il tutto in un quadro di appurato traffico di droga da parte della Manni medesima -, ha alfine validamente sottolineato l'emersione delle plurime, contestate cessioni contestate al Cesaria, in favore dei due testi Gubello e Mazzotta.

Invero, la predetta motivazione appare ben supportata dalle dichiarazioni di acquisto riferite dai due testi, innanzitutto con riguardo al Cesaria.

Con successivi acquisti, poi, anche dalla Manni.

Quanto alla critica, relativa alla impossibilità di fondare la responsabilità del ricorrente su mere supposizioni testimoniali del Gubello e Mazzotta circa i suoi rapporti con la Manni, al di là della facile notazione per cui il ritenuto legame organizzativo illecito tra il Cesaria e la Manni trova un fondamento non solo sulle predette dichiarazioni testimoniali bensì anche su ulteriori dati, quali l'attivazione del Cesaria per recuperare un debito di droga contratto dal Mazzotta in favore della Manni e l'emersione della conversazione sopra citata tra quest'ultima e il Cesaria, con riferimento ad altri debiti contratti da terzi, è sufficiente osservare come si tratti in proposito di dati aggiuntivi rispetto al quadro criminoso contestato nel capo di imputazione, riferito nello specifico a varie cessioni di droga, da parte del ricorrente, in favore del Mazzotta e Gubello, che la corte ha adeguatamente ricostruito innanzitutto in base alle attendibili testimonianze dirette di tali ultimi due acquirenti, che hanno in primis riferito dei loro acquisti effettuati innanzitutto presso il Cesaria.

Quanto alla tesi delle mancate risposte alle osservazioni difensive, a fronte della valida motivazione offerta dai giudici è sufficiente sottolineare che i vizi di motivazione devono essere - diversamente da quanto emerge nel caso di specie - di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato - come nel caso in esame - le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

2. Il secondo motivo è inammissibile, alla luce di una congrua motivazione che esclude l'invocata qualificazione ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, in ragione delle plurime cessioni a favore del Gubello oltre che dell'episodio della riscossione di ben 500 euro, anche esso in grado di contribuire ad escludere l'ipotesi lieve.

In linea con il principio per cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, con la possibilità che anche una sola singola circostanza possa assumere carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, all'esito della detta valutazione complessiva e della riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa (Sez.

U - , n. 51063 del 27/09/2018 Ud. (dep. 09/11/2018 ) Rv. 274076 - 01) 3.Quanto al terzo motivo, ben motivata è l'esclusione delle attenuanti generiche alla luce delle modalità di condotta - che dalla complessiva sentenza appaiono ripetute oltre che connotate, gravemente, anche dal citato episodio di riscossione- come anche della attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. posto che appare ancora una volta coerente il collegamento di introiti non lievi alle appurate plurime cessioni oltre che evidentemente alla appurata riscossione per cessioni di droga.

Invero, è bene esplicitarlo, queste considerazioni, pur in presenza di una stringata motivazione, che comunque segue alla intervenuta illustrazione del quadro probatorio raccolto e valorizzato, sono formulabili in ragione di una doverosa lettura complessiva della sentenza, in quanto ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto argomentativo non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza (ovvero, quindi, del provvedimento in concreto impugnato) ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v.

Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Rv. 255096, conf.

Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487) Fondata è invece la censura in tema di recidiva, in assenza di ogni risposta sul punto.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, con dichiarazione di inammissibilità nel resto.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23/02/2022 della Corte di appello di Lecce; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 febbraio 2022, la corte di appello di Lecce riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Lecce del 10 marzo 2021, concedendo a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze generiche ritenute equivalenti alla recidiva e rideterminandone la pena finale, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso mediante il proprio difensore, proponendo quattro motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 73 del DPR 309/90. La corte di appello sarebbe incorsa in una mancata risposta rispetto ai motivi di gravame dedotti. E sarebbe apodittica l'affermazione di penale responsabilità a fronte di dichiarazioni dei consumatori che avrebbero sostenuto di avere acquistato solitamente la droga solo da una coppia di coniugi, individuati nel coimputato [OSCURATO:PERSONA] e nella moglie [OSCURATO:PERSONA], e a fronte di dichiarazioni dei testi Mazzotta e Gubello consistite in mere supposizioni o deduzioni. Si contesta la carenza di spiegazione della mancata considerazione della ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente quanto alla detenzione di denaro da parte del Mazzotta - finalizzata alla estinzione di un debito insorto a favore dell'imputato -, come anche si lamenta l'assenza di spiegazione circa il ritenuto ruolo dell'imputato quale esattore del sodalizio criminoso, a fronte di un solo episodio citato in sentenza, di recupero di un credito. 4. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione, per la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90. Sarebbe viziata la motivazione perché essa farebbe riferimento, per escludere l'invocata qualificazione, a quantitativi di stupefacente imprecisati senza indicazione del prin,cipio attivo e a plurime cessioni pur in assenza di una espressa determinazione nel capo di imputazione, del contesto logistico e di azione in cui si sarebbero svolti i fatti. Pertanto non si comprenderebbero gli indici posti a base della decisione. 5. Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla recidiva. La corte non avrebbe motivato in ordine alla dedotta erronea applicazione della recidiva infraquinquennale. 6. Con il quarto motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 133, 62 bis e 62 n. 4 cod. pen., per la mancata motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., in assenza della illustrazione dei dati da cui desumere l'avvenuta acquisizione di introiti rilevanti citati in sentenza. Neppure si sarebbero indicati i criteri legali a supporto del trattamento sanzionatorio prescelto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo dedotto è manifestamente infondato, avendo la corte di appello dato conto dei dati a fondamento del giudizio di responsabilità anche rispondendo a critiche difensive, quali la portata delle dichiarazioni testimoniali valorizzate. E invero in sentenza la corte di appello, dopo avere riportato stralci di testimonianze - tra cui quella del Mazzotta, secondo cui, in sintesi, egli si sarebbe fornito di droga prima dal Cesaria e poi dalla Manni, e quella del Gubello, secondo il quale egli avrebbe acquistato droga dal Cesaria e solo più di recente dalla [OSCURATO:PERSONA] - ed avere valorizzato l'appurata consegna di denaro, a saldo di un acquisto di droga (in tal senso descritto dal Mazzotta e dalla di lui sorella) dal Mazzotta al Cesaria (su sollecito di costui) nonché una conversazione intercettata tra il Cesaria e la Manni, che informava il primo circa un debito di denaro dovuto da due ragazze - il tutto in un quadro di appurato traffico di droga da parte della Manni medesima -, ha alfine validamente sottolineato l'emersione delle plurime, contestate cessioni contestate al Cesaria, in favore dei due testi Gubello e Mazzotta. Invero, la predetta motivazione appare ben supportata dalle dichiarazioni di acquisto riferite dai due testi, innanzitutto con riguardo al Cesaria. Con successivi acquisti, poi, anche dalla Manni. Quanto alla critica, relativa alla impossibilità di fondare la responsabilità del ricorrente su mere supposizioni testimoniali del Gubello e Mazzotta circa i suoi rapporti con la Manni, al di là della facile notazione per cui il ritenuto legame organizzativo illecito tra il Cesaria e la Manni trova un fondamento non solo sulle predette dichiarazioni testimoniali bensì anche su ulteriori dati, quali l'attivazione del Cesaria per recuperare un debito di droga contratto dal Mazzotta in favore della Manni e l'emersione della conversazione sopra citata tra quest'ultima e il Cesaria, con riferimento ad altri debiti contratti da terzi, è sufficiente osservare come si tratti in proposito di dati aggiuntivi rispetto al quadro criminoso contestato nel capo di imputazione, riferito nello specifico a varie cessioni di droga, da parte del ricorrente, in favore del Mazzotta e Gubello, che la corte ha adeguatamente ricostruito innanzitutto in base alle attendibili testimonianze dirette di tali ultimi due acquirenti, che hanno in primis riferito dei loro acquisti effettuati innanzitutto presso il Cesaria. Quanto alla tesi delle mancate risposte alle osservazioni difensive, a fronte della valida motivazione offerta dai giudici è sufficiente sottolineare che i vizi di motivazione devono essere - diversamente da quanto emerge nel caso di specie - di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato - come nel caso in esame - le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 2. Il secondo motivo è inammissibile, alla luce di una congrua motivazione che esclude l'invocata qualificazione ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, in ragione delle plurime cessioni a favore del Gubello oltre che dell'episodio della riscossione di ben 500 euro, anche esso in grado di contribuire ad escludere l'ipotesi lieve. In linea con il principio per cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, con la possibilità che anche una sola singola circostanza possa assumere carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, all'esito della detta valutazione complessiva e della riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa (Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018 Ud. (dep. 09/11/2018 ) Rv. 274076 - 01) 3.Quanto al terzo motivo, ben motivata è l'esclusione delle attenuanti generiche alla luce delle modalità di condotta - che dalla complessiva sentenza appaiono ripetute oltre che connotate, gravemente, anche dal citato episodio di riscossione- come anche della attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. posto che appare ancora una volta coerente il collegamento di introiti non lievi alle appurate plurime cessioni oltre che evidentemente alla appurata riscossione per cessioni di droga. Invero, è bene esplicitarlo, queste considerazioni, pur in presenza di una stringata motivazione, che comunque segue alla intervenuta illustrazione del quadro probatorio raccolto e valorizzato, sono formulabili in ragione di una doverosa lettura complessiva della sentenza, in quanto ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto argomentativo non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza (ovvero, quindi, del provvedimento in concreto impugnato) ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487) Fondata è invece la censura in tema di recidiva, in assenza di ogni risposta sul punto.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, con dichiarazione di inammissibilità nel resto. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della
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