CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 20493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26093/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Germanico, 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 2 -controricorrente - avverso le sentenz e della C orte di appello di Roma , n n . 5952 /201 4 e 4606/2017, depositate, rispettivamente, il 30 settembre 2014 e il 10 luglio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto:improcedibilità - [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Roma, depositatail 30 settembre 2014, e la sentenza definitiva della medesima Corte, depositata il 10 luglio 2017, di reiezione del suo appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo con il quale gli si intimava di pagarein favore della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 294.007,17, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore di un conto corrente bancario; -dall’esame delle sentenze impugnate si evince che l’opposizione e ra fondata sulla asserita nullità del contratto di conto corrente, derivata dall’invalidità del rapporto di intermediazione mobiliare, denominato [OSCURATO:PERSONA], in funzione del quale era stato acceso; -con la prima delle sentenze impugnate la Corte ha disatteso il motivo di gravame vertente sulla nullità del contratto di conto corrente per difetto del requisito formalee per illiceità della causa, in relazione alla destinazione della provvista oggetto della linea di credito concessa su tale conto all’acquisto di strumenti finanziari, e alla violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario in relazione a tali operazioni, regolate sul conto medesimo; -ha, invece, accolto il secondo motivo di appello e, conseguentemente, dichiarato la nullità della clausola del contratto di conto corrente avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, rimettendo la causa sul ruolo per l’ulteriore attività istruttoria; -con la seconda delle sentenze impugnate ha respinto l’appello anche con riferimento a tale aspetto, evidenziando, da un lato, che la banca non aveva provveduto all’applicazione di interessi usurari, e, dall’altro, che la stessa si era adeguata alle disposizioni contenute nella delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, operando la capitalizzazione periodica degli interessi sia dal lato attivo, sia da quello passivo; -il ricorso è affidato a cinque motivi ;-resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].; -il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: -occorre preliminarmente rilevare che il ricorrente ha dato atto che la sentenza definitiva impugnata, depositata in data 10 luglio 2017, è stata a lei notificata il successivo 17 agosto, ma ha omesso di depositare in giudizio la relativa copia munita della relata di notifica; -in tale ipotesi il ricorso per cassazione , notificato il 30 ottobre 2017, dev'essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., essendo tale deposito funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione –a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve(cfr. Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005); - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, euro200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 114 del 2002, nel testo introdotto dalla legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello