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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 11961/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di SAVONA Clato avviso alle parti' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Savona indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett.c), 2-bis e 2-sexies, e al reato di cui all'art.116, comma 15, con recidiva nel biennio d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in Savona il 30 novembre 2019.

Considerato che con unico motivo di ricorso, contestando l'omessa valutazione ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., si è proposta una censura che esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall' art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Considerato che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610„ comma 5-bis, cod.proc.pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 estensore [OSCURATO:PERSONA] rao [OSCURATO:PERSONA] alvo [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIAogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di SAVONA Clato avviso alle parti' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Savona indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett.c), 2-bis e 2-sexies, e al reato di cui all'art.116, comma 15, con recidiva nel biennio d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in Savona il 30 novembre 2019. Considerato che con unico motivo di ricorso, contestando l'omessa valutazione ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., si è proposta una censura che esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall' art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Considerato che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610„ comma 5-bis, cod.proc.pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 estensore [OSCURATO:PERSONA] rao [OSCURATO:PERSONA] alvo [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIAogg
Sentenza Cassazione n. 11961/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris