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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 22295/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/12/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del procedimento impugnato limitatamente al requisito dell'attualità della pericolosità; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto ind;cato in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato H decreto del 10 giugno 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revoca della misura di prevenzione della sorves:ianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza per anni quattru, a lui applicata con decreto del 20 aprile 2012 dello stesso Tribunale divenuto definitivo il 17 dicembre 2013.

2. La richiesta di revoca era stata avanzata dal Galiano evidenziando che la misura di prevenzione era stata a lui applicata perché era stata ritenuta la sua pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, n. 1 della legge n. 1423 del 1956, disposizione poi confluita nell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011 e dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019.

La declaratoria di illegittimità costituzionale di detta disposizione comportava il venir meno della base legale sulla quale poggiava la misura di prevenzione, che andava quindi revocata.

Inoltre, per l'ipotesi in cui l'eccezione suddetta non fosse stata accolta, si segnalava che la pericolosità sociale non poteva ritenersi più attuale in virtù del lungo periodo di carcerazione sofferto e del lungo lasso di tempo trascorso dall'emissione del decreto che aveva applicato la misura di prevenzione.

3. Il Tribunale ha rigettato l'istanza di revoca.

Pur riconoscendo che il decreto applicativo della misura di prevenzione faceva esclusivo riferimento all'art. 1, n. 1, legge n. 1423 del 1956, ha affermato che dalla motivazione di detto provvedimento emergeva che egli era stato qualificato come soggetto che si era reso responsabile dal 2006 in poi di delitti contro il patrimonio commessi per fini di lucro e quindi era possibile inserirlo nella categoria di soggetti indicati dalla lettera b) dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011.

Inoltre, ha escluso che fosse venuta meno la attualità della pericolosità sociale del Galiano, in quanto condannato anche per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 commesso sino al 2011 e perché ritenuto affiliato al locale di ‘ndrangheta di Lirnbadi.

4. La Corte di appello ha ritenuto corretta la riqualificazione della pericolosità del Galiano ai sensi della lettera b) dell'art. 1, comma 1, d.igs. n. 159 del 2011 e ha ritenuto che essa si fosse attenuata e ha quindi ridotto ad anno uno la durata della misura di prevenzione e ha escluso l'obbligo di soggiorno.

5. Avverso il decreto della Corte di appello ha proposto ricorso il Galiano, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale torna in primo luogo a ribadire l'eccezione che poggia sulla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 ed osserva che il decreto applicativo della misura di prevenzione aveva richiamato testualmente l'art. 1, n. 1 della legge n. 1423 del 1956, cosicché la riqualificazione della pericolosità sociale ai sensi della lettera b) dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 doveva ritenersi illegittima.

Tale riqualificazione non poteva avvenire in sede di valutazione di un'istanza di revoca di un provvedimento applicativo di misura di prevenzione ormai definitivo, poiché il procedimento aveva ad oggetto la verifica della permanenza dei presupposti che avevano giustificato l'applicazione di detta misura, ancorata alla specifica categoria dei soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi.

Il Tribunale non aveva il potere di sostituire detti presupposti con altri diversi ed il precedente invocato dal Tribunale (Sez. 1, n. 14629 del 05/03/2019, Calabretto, non massimata) riguardava il diverso procedimento volto all'applicazione della misura di prevenzione.

Né nel provvedimento applicativo della misura di prevenzione si faceva riferimento anche alla lettera b), dell'art. 1 del citato d.lgs..

In secondo luogo, il ricorrente lamenta la mera apparenza della motivazione con la quale la Corte di appello ha affermato che la sua pericolosità sociale, seppure attenuata, sarebbe ancora sussistente, non avendo essa dato risposta agli argomenti a tal proposito dedotti dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Il decreto che ha applicato al Galiano la misura di prevenzione della sorveglianza speciale ha incluso il predetto esclusivamente tra i soggetti di cui all'art. 1, n. 1, della legge n. 1423 del 1956, disposizione poi confluita nel d.lgs. n. 159 del 2011 all'art. 1, n. 1, successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019.

In esso il Galiano non viene incluso tra le altre categorie di soggetti ai quali possono essere applicate le misure di prevenzione.

Ne consegue che, per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, il provvedimento applicativo della misura di prevenzione è divenuto illegittimo e deve essere revocato.

Né può ritenersi legittimo rigettare la istanza di revoca del provvedimento della sorveglianza speciale ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011 inserendo il Galiano in una categoria di pericolosità diversa da quella in cui egli era stato inquadrato con detto provvedimento.

Ai fini della revoca è necessario che la verifica della persistenza della originaria pericolosità sociale dell'interessato venga eseguita in relazione alla specifica categoria di pericolosità soggettiva tipizzata dalla legge che era stata contestata al proposto e nell'ambito del quale lo stesso era stato inquadrato (in questa stessa ottica, v.

Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, Oliveri, Rv. 273361).

Non è, infatti, consentito al giudice chiamato a decidere sulla richiesta della revoca della misura di prevenzione per la mancanza originaria di uno o alcuni dei presupposti che ne avevano giustificato l'applicazione, valorizzare elementi fattuali sopravvenuti e inquadrare l'interessato in una categoria di pericolosità del tutto diversa da quella in relazione alla quale la richiesta era stata a suo tempo accolta, in quanto una siffatta soluzione finirebbe per tradursi in una violazione del diritto di difesa.

A tale conclusione deve pervenirsi non in applicazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione, che attiene al procedimento nel quale il giudice sia chiamato a decidere per la prima volta sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare, poiché è pacifico come sia possibile ritenere sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta a condizione che la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, sì da garantire alla difesa un effettivo contraddittorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915).

La preclusione si fonda sul rilievo che la decisione sulla richiesta di revoca ex tunc del provvedimento di applicazione attiene ad una decisione che ha acquisito un carattere di tendenziale stabilità e non è possibile che a colui che, a mente dell'art. 11, comma 2, d.lgs. cit., abbia domandato la revoca di quel provvedimento «quando sia cessato o mutata la causa che lo (aveva) determinato», si risponda confermando - ora per allora - la efficacia di quel provvedimento sulla base di elementi fattuali che non erano stati valutati nell'originario procedimento ovvero inquadrando l'istante in una categoria di pericolosità del tutto diversa da quella in relazione alla quale quella decisione applicativa era stata giustificata (Sez. 6, n. 20576 del 07/07/2020, Africano, Rv. 279310).

2. Ne consegne che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve disporsi la revoca della misura di prevenzione applicata al ricorrente con decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 aprile 2012 divenuto definitivo il 17 dicembre 2013.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e quello di primo grado e dispone la revoca della misura di prevenzione applicata al ricorrente con decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 aprile 2012.

Così deciso il 17/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/12/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del procedimento impugnato limitatamente al requisito dell'attualità della pericolosità; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto ind;cato in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato H decreto del 10 giugno 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revoca della misura di prevenzione della sorves:ianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza per anni quattru, a lui applicata con decreto del 20 aprile 2012 dello stesso Tribunale divenuto definitivo il 17 dicembre 2013. 2. La richiesta di revoca era stata avanzata dal Galiano evidenziando che la misura di prevenzione era stata a lui applicata perché era stata ritenuta la sua pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, n. 1 della legge n. 1423 del 1956, disposizione poi confluita nell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011 e dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019. La declaratoria di illegittimità costituzionale di detta disposizione comportava il venir meno della base legale sulla quale poggiava la misura di prevenzione, che andava quindi revocata. Inoltre, per l'ipotesi in cui l'eccezione suddetta non fosse stata accolta, si segnalava che la pericolosità sociale non poteva ritenersi più attuale in virtù del lungo periodo di carcerazione sofferto e del lungo lasso di tempo trascorso dall'emissione del decreto che aveva applicato la misura di prevenzione. 3. Il Tribunale ha rigettato l'istanza di revoca. Pur riconoscendo che il decreto applicativo della misura di prevenzione faceva esclusivo riferimento all'art. 1, n. 1, legge n. 1423 del 1956, ha affermato che dalla motivazione di detto provvedimento emergeva che egli era stato qualificato come soggetto che si era reso responsabile dal 2006 in poi di delitti contro il patrimonio commessi per fini di lucro e quindi era possibile inserirlo nella categoria di soggetti indicati dalla lettera b) dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011. Inoltre, ha escluso che fosse venuta meno la attualità della pericolosità sociale del Galiano, in quanto condannato anche per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 commesso sino al 2011 e perché ritenuto affiliato al locale di ‘ndrangheta di Lirnbadi. 4. La Corte di appello ha ritenuto corretta la riqualificazione della pericolosità del Galiano ai sensi della lettera b) dell'art. 1, comma 1, d.igs. n. 159 del 2011 e ha ritenuto che essa si fosse attenuata e ha quindi ridotto ad anno uno la durata della misura di prevenzione e ha escluso l'obbligo di soggiorno. 5. Avverso il decreto della Corte di appello ha proposto ricorso il Galiano, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale torna in primo luogo a ribadire l'eccezione che poggia sulla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 ed osserva che il decreto applicativo della misura di prevenzione aveva richiamato testualmente l'art. 1, n. 1 della legge n. 1423 del 1956, cosicché la riqualificazione della pericolosità sociale ai sensi della lettera b) dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 doveva ritenersi illegittima. Tale riqualificazione non poteva avvenire in sede di valutazione di un'istanza di revoca di un provvedimento applicativo di misura di prevenzione ormai definitivo, poiché il procedimento aveva ad oggetto la verifica della permanenza dei presupposti che avevano giustificato l'applicazione di detta misura, ancorata alla specifica categoria dei soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi. Il Tribunale non aveva il potere di sostituire detti presupposti con altri diversi ed il precedente invocato dal Tribunale (Sez. 1, n. 14629 del 05/03/2019, Calabretto, non massimata) riguardava il diverso procedimento volto all'applicazione della misura di prevenzione. Né nel provvedimento applicativo della misura di prevenzione si faceva riferimento anche alla lettera b), dell'art. 1 del citato d.lgs.. In secondo luogo, il ricorrente lamenta la mera apparenza della motivazione con la quale la Corte di appello ha affermato che la sua pericolosità sociale, seppure attenuata, sarebbe ancora sussistente, non avendo essa dato risposta agli argomenti a tal proposito dedotti dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il decreto che ha applicato al Galiano la misura di prevenzione della sorveglianza speciale ha incluso il predetto esclusivamente tra i soggetti di cui all'art. 1, n. 1, della legge n. 1423 del 1956, disposizione poi confluita nel d.lgs. n. 159 del 2011 all'art. 1, n. 1, successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019. In esso il Galiano non viene incluso tra le altre categorie di soggetti ai quali possono essere applicate le misure di prevenzione. Ne consegue che, per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, il provvedimento applicativo della misura di prevenzione è divenuto illegittimo e deve essere revocato. Né può ritenersi legittimo rigettare la istanza di revoca del provvedimento della sorveglianza speciale ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011 inserendo il Galiano in una categoria di pericolosità diversa da quella in cui egli era stato inquadrato con detto provvedimento. Ai fini della revoca è necessario che la verifica della persistenza della originaria pericolosità sociale dell'interessato venga eseguita in relazione alla specifica categoria di pericolosità soggettiva tipizzata dalla legge che era stata contestata al proposto e nell'ambito del quale lo stesso era stato inquadrato (in questa stessa ottica, v. Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, Oliveri, Rv. 273361). Non è, infatti, consentito al giudice chiamato a decidere sulla richiesta della revoca della misura di prevenzione per la mancanza originaria di uno o alcuni dei presupposti che ne avevano giustificato l'applicazione, valorizzare elementi fattuali sopravvenuti e inquadrare l'interessato in una categoria di pericolosità del tutto diversa da quella in relazione alla quale la richiesta era stata a suo tempo accolta, in quanto una siffatta soluzione finirebbe per tradursi in una violazione del diritto di difesa. A tale conclusione deve pervenirsi non in applicazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione, che attiene al procedimento nel quale il giudice sia chiamato a decidere per la prima volta sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare, poiché è pacifico come sia possibile ritenere sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta a condizione che la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, sì da garantire alla difesa un effettivo contraddittorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915). La preclusione si fonda sul rilievo che la decisione sulla richiesta di revoca ex tunc del provvedimento di applicazione attiene ad una decisione che ha acquisito un carattere di tendenziale stabilità e non è possibile che a colui che, a mente dell'art. 11, comma 2, d.lgs. cit., abbia domandato la revoca di quel provvedimento «quando sia cessato o mutata la causa che lo (aveva) determinato», si risponda confermando - ora per allora - la efficacia di quel provvedimento sulla base di elementi fattuali che non erano stati valutati nell'originario procedimento ovvero inquadrando l'istante in una categoria di pericolosità del tutto diversa da quella in relazione alla quale quella decisione applicativa era stata giustificata (Sez. 6, n. 20576 del 07/07/2020, Africano, Rv. 279310). 2. Ne consegne che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve disporsi la revoca della misura di prevenzione applicata al ricorrente con decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 aprile 2012 divenuto definitivo il 17 dicembre 2013. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e quello di primo grado e dispone la revoca della misura di prevenzione applicata al ricorrente con decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 aprile 2012. Così deciso il 17/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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