CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 02682/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5221/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 195, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 1234/2017 depositata il24/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Lecce con sentenza del 24 novembre 2017 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 17 agosto 2010, la quale aveva accertato, in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione immobiliare, che il credito della banca, derivante dal mutuo agrario inter partes , ammontasse ad € 165.586,96 al 30 marzo 2009, oltre accessori. La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva e condividendo gli accertamenti del primo giudice, che la lettera datata 21 dicembre 1999, di provenienza della banca, con la quale si dichiaravano pagate le rate sino al 22 novembre 1996 per il mutuo de quo, non avesse valore di confessione, in quanto nel suo contenuto non fosse tale, costituendo una comunicazione dell’ufficio proveniente da semplici impiegati o da un dirigente con compiti a mero rilievo interno, priva del necessario animus confitendi, ed, oltretutto, contraddetta da elementi probatori in senso contrario, quale il precetto già notificato per le rate ed il successivo spontaneo versamento delle somme, avendo così dimostrato il debitore la piena consapevolezza della propria posizione debitoria. Quanto alla deduzione circa il tasso ultralegale degli interessi corrispettivi, gli interessi moratori ed il preteso tasso usurario, ha ravvisato idonea prova scritta e determinata della debenza degli interessi, né ha ritenuto superato il tasso soglia. È stato, altresì, disatteso il motivo che contestava i conteggi operati dalla c.t.u. e l’avvenuta prova del credito, sulla base della contabilità e dei documenti prodotti in giudizio. Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile l’istanza di rimessione in termini per produrre in appello nuovi documenti, non sussistendo la prova che si trattasse di documenti indispensabili per la decisione, né che essi per causa non imputabile non fossero stati prodotti tempestivamente. Avverso questa sentenza propone ricorso la parte soccombente, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l’intimata. Le parti hanno anche depositato le memorie, la controricorrente rendendo noto il cambio della propria denominazione da Società per la [OSCURATO:SOCIETA]. in AMCO – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione degli art. 2214, 2730 e 2732 c.c., 115 e 116 c.p.c., perché la corte del merito non ha ritenuto che la predetta dichiarazione di provenienza bancaria costituisse confessione stragiudiziale, quando senza alcun dubbio i firmatari erano avvinti dal rapporto di rappresentanza organica con la banca, né sono stati provati, ai fini della revoca della confessione, la violenza o l’errore di fatto. Con il secondo motivo, lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere i giudici del merito ritenuto provato il credito dalla banca, nonostante la mancata produzione di tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto. Con il terzo motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, avendo la corte territoriale affermato che i firmatari della dichiarazione non avessero il potere di disporre del diritto relativo, quando la banca non aveva mai avanzato tale assunto. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in quanto la corte territoriale non ha accolto l’istanza di rimessione in termini per il deposito di nuovi documenti in appello, pur trattandosi di documenti contabili relativi alle detrazioni fiscali per gli interessi relativi alle rate di mutuo pagate, che avrebbero potuto fare chiarezza sulla vicenda. 2. – Il primo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. La corte d’appello ha argomentato, con riguardo alla dichiarazione sottoscritta da alcuni dipendenti bancari il 21 dicembre 1999, che essa non ha un contenuto confessorio, in quanto non esisteva l’animus confitendi, onde non è qualificabile come confessione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2735 c.c., trattandosi di mera comunicazione dell’ufficio, inoltre proveniente da soggetti muniti di meri poteri interni all’istituto bancario; ha aggiunto che essa è contraddetta da elementi probatori in senso contrario rispetto alla pretesa estinzione del debito, quale il precetto, già notificato, per quelle rate ed il successivo spontaneo versamento delle somme da parte debitrice, dimostrando così questa la piena consapevolezza della propria posizione debitoria. A fronte di tali accertamenti in fatto, il motivo non li contrasta in modo efficace: esso intende ripetere un giudizio sul fatto, né denunzia un errore di diritto nell’interpretazione del contenuto dell’atto, ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c., che i ricorrenti non richiamano, tanto meno assolvendo all’onere di specificare i canoni che in concreto assumano violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (e multis, Cass. 9 aprile 2021, n. 9461). Ne deriva l’inammissibilità anche del terzo motivo, che verte su questione irrilevante, ossia l’esistenza o no di un potere dispositivo: ed infatti, essendo retta la motivazione della sentenza impugnata circa l’assenza di valore confessorio della dichiarazione da plurime rationes decidendi, la perduranza dell’una (nella specie, l’inesistenza di contenuto confessorio ed animus confitendi) rende inammissibile ogni censura che intenda confutare l’altra. 3. –Il secondo motivo è inammissibile. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (e multis, Cass. 20 aprile 2020, n. 7919; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107). 4. –Il quarto motivo è inammissibile. La ricorrente narra di avere chiesto la rimessione in termini non avendo potuto produrre i documenti in precedenza e che essi avrebbero potuto «fare chiarezza sui pagamenti effettuati». L’ammissibilità della prova in grado di appello rimane assoggettata alla disciplina dell’art. 345 c.p.c., all’epoca vigente, che vieta l’ammissione di nuovi mezzi di prova, salva la valutazione, da parte del giudice, dell’eventuale indispensabilità degli stessi o dell’esistenza delle condizioni per la rimessione in termini della parte che sia incorsa nella decadenza relativa alla formulazione delle necessarie istanze istruttorie: ma, nella specie, la parte non ha allegato, neppure in questa sede, la causa non imputabile per la quale richiese al giudice del merito di ammettere la produzione tardiva. Il motivo di ricorso, ricordato che la corte territoriale negò la rimessione in termini per causa non imputabile e premesso che i documenti avrebbero contribuito alla chiarezza della vicenda, non rispetta però il disposto dell’art. 366 c.p.c., mancando di esporre il contenuto dei documenti che si intendeva produrre e la decisività dei medesimi, proprio alla luce delle ampie indagini istruttorie compiute nella vicenda in esame: non essendo sufficiente una qualche “utilità” dei documenti per la decisione al fine di ammetterli con la invocata rimessione in termini o con il giudizio di indispensabilità che la norma prevedeva ratione temporis. 5. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento