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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 02565/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1162/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n.3282/2023 depositata il 31/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente, avvalendosi della procedura Docfa, ha proposto la variazione della rendita catastale riguardante due immobili di sua proprietà, siti in Colleferro (RM), località [OSCURATO:SOCIETA] (zona destinata ad insediamenti produttivi), identificati in catasto al foglio n. 6, particella n. 124, subalterni n. 1, l’uno, e n. 2, l’altro, indicando il classamento di entrambi i cespiti nella categoria D/8, con rendita catastale pari ad euro 51.038,00, per il primo, ed euro 29.578,00, per il secondo.

2. Il bene identificato dal subalterno n. 1 consiste in un capannone prefabbricato con un’altezza di 12 mt. ed una superficie di circa 7.500 mq., al cui interno è presente un ufficio di 90 mq, a cui sono annessi un piazzale di 3.163 mq., parcheggi di estensione di 1.073 mq, aree adibite a verde di 1.635 mq.ed una tettoia di 240 mq.

Il bene identificato dal subalterno n. 2 è invece un capannone prefabbricato con un’altezza di 12 mt. ed una superficie di circa 4.350 mq., al cui interno è presente un ufficio di 60 mq., a cui sono annessi un piazzale di 2.005 mq, i parcheggi di 507 mq., le aree adibite a verde di 930 mq.ed una tettoia di 120 mq.

3. Con avviso di accertamento n.

RM0165275/2018, emesso ai sensi del D.M. n. 701 del 1994, l’Ufficio, per entrambi i cespiti, ha variatola categoria proposta dalla parte in D/7 e rettificato le rendite catastali, incrementando quella del primo capannone da euro 51.038,00 ad euro 87.300,00, e quella del secondo capannone da euro 29.578,00 ad euro 50.500,00.

4. La società contribuente, con ricorso avente effetti di reclamo ai sensi dell’art. 17-bisdel D.Lgs. 546/1992, ha impugnato il predetto avviso di accertamento, contestandone la motivazione e la stima della rendita.

L’amministrazione ha indi proposto una mediazione , rideterminando le rendite catastali in €72.500 per il subalterno 1 e €42.000 per il subalterno 2, ma la proposta non è stata accolta dalla contribuente.

5. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con sentenza n. 3261/28/20, depositata il 22 maggio 2020, ha accoltoil ricorso, e la Agenziaha interposto appello.

6. Con la sentenza meglio in epigrafe indicata, il giudice del gravame ha rigettatol’appello e confermato integralmente la decisione di primo grado.

Ha ritenuto corretta l’attribuzione della categoria catastale D/8, poiché l’attività di [OSCURATO:SOCIETA]. è di natura commerciale e non industriale, come attestato dalla visura camerale.

Quanto alla rendita catastale, ha ribadito che per gli immobili del gruppo D la determinazione avviene mediante stima diretta riferita all’epoca censuaria 1988/89.

Inoltre, quanto al profilo probatorio, ha osservato che la società aveva fornito una valutazione attendibile basata sul “Bollettino prezzi DEI”, mentre l’Ufficio erariale non aveva prodotto prove a sostegno delle proprie stime e, anzi, in appello ha proposto una terza rendita più elevata, confermando l’inattendibilità della propria valutazione iniziale.

7. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso parte contribuente.

8. Successivamente parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione degli articoli 27, 28, 29 e 30 del DPR n. 1142 del 1939, dell’articolo 1 del D.M. n. 701/1994, nonché degli articoli 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, articolo 13, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

1.1. Con il motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce sostanzialmente che i giudici di merito abbiano commesso errori sotto tre profili.

1.2. In primo luogo, l’ u fficio erariale contesta l’errata individuazione del metodo di determinazione della rendita catastale, chiarendo di aver utilizzato il metodo comparativo — basato sui valori di immobili simili nella stessa zona — e non quello del costo di costruzione, impiegato solo in via accessoria per confermare la correttezza della stima.

1.3. In secondo luogo, lamenta un errore nell’attribuzione della categoria catastale, poiché la Corte ha confermato la categoria D/8 (commerciale) basandosi sull’attività svolta dalla società, mentre la classificazione deve dipendere dalle caratteristiche strutturali dell’immobile.

In base a tali elementi (ampie superfici, altezze, ubicazione in zona produttiva), l’amministrazione ritiene corretta la categoria D/7 (industriale).

1.4. Infine, l’Agenzia censura la motivazione contraddittoria del giudizio impugnato, rilevando che i giudici hanno ritenuto inadeguati i parametri di stima nonostante l’ufficio erariale avesse fornito in appello un’analisi dettagliata dei costi di costruzione, dimostrando la congruità delle rendite accertate.

1.5. Va osservato che la stessa amministrazionericorrente, quale premessa alla propria argomentazione, deduce testualmente (p. 12) che “il Collegio ha omesso di effettuare una valutazione globale dell’intera quadro istruttorio ed ha espresso, pertanto, una motivazione incompleta, limitata ad alcuni soli degli elementi di prova forniti dalle parti in causa, in ciò discostandosi dell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità”.

1.6. Nei termini proposti, e come successivamente argomentata, la censura si sostanzia in un nuova richiesta di accertamento di fatto e di diversa valutazione probatoria, che deve ritenersi inammissibile in questa sede: "Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Sez. 5 - , Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023, Rv. 669412 -01). (Cass. 26/04/2024, n.11180).

1.7. A ciò va aggiunto che è consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso.

Inoltre, l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiede che egli dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti.

È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla.

Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

In altre parole, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

Di conseguenza, il controllo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perché il significato delle prove lo deve stabilire il giudice di merito.

La Corte, inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se, confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass. 20/02/2024, n. 4583, Cass.15/09/2022, n. 27250, Cass. 11/12/2023, n. 34374 Cass. 21/01/2015, n. 961).

2. Ne consegue che il motivo non può essere accolto, essendo affetto da inammissibilità.

3. Il ricorso va quindi rigettato. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

4. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez.

U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M La Corte respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.510,00 per comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1162/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n.3282/2023 depositata il 31/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente, avvalendosi della procedura Docfa, ha proposto la variazione della rendita catastale riguardante due immobili di sua proprietà, siti in Colleferro (RM), località [OSCURATO:SOCIETA] (zona destinata ad insediamenti produttivi), identificati in catasto al foglio n. 6, particella n. 124, subalterni n. 1, l’uno, e n. 2, l’altro, indicando il classamento di entrambi i cespiti nella categoria D/8, con rendita catastale pari ad euro 51.038,00, per il primo, ed euro 29.578,00, per il secondo. 2. Il bene identificato dal subalterno n. 1 consiste in un capannone prefabbricato con un’altezza di 12 mt. ed una superficie di circa 7.500 mq., al cui interno è presente un ufficio di 90 mq, a cui sono annessi un piazzale di 3.163 mq., parcheggi di estensione di 1.073 mq, aree adibite a verde di 1.635 mq.ed una tettoia di 240 mq. Il bene identificato dal subalterno n. 2 è invece un capannone prefabbricato con un’altezza di 12 mt. ed una superficie di circa 4.350 mq., al cui interno è presente un ufficio di 60 mq., a cui sono annessi un piazzale di 2.005 mq, i parcheggi di 507 mq., le aree adibite a verde di 930 mq.ed una tettoia di 120 mq. 3. Con avviso di accertamento n. RM0165275/2018, emesso ai sensi del D.M. n. 701 del 1994, l’Ufficio, per entrambi i cespiti, ha variatola categoria proposta dalla parte in D/7 e rettificato le rendite catastali, incrementando quella del primo capannone da euro 51.038,00 ad euro 87.300,00, e quella del secondo capannone da euro 29.578,00 ad euro 50.500,00. 4. La società contribuente, con ricorso avente effetti di reclamo ai sensi dell’art. 17-bisdel D.Lgs. 546/1992, ha impugnato il predetto avviso di accertamento, contestandone la motivazione e la stima della rendita. L’amministrazione ha indi proposto una mediazione , rideterminando le rendite catastali in €72.500 per il subalterno 1 e €42.000 per il subalterno 2, ma la proposta non è stata accolta dalla contribuente. 5. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con sentenza n. 3261/28/20, depositata il 22 maggio 2020, ha accoltoil ricorso, e la Agenziaha interposto appello. 6. Con la sentenza meglio in epigrafe indicata, il giudice del gravame ha rigettatol’appello e confermato integralmente la decisione di primo grado. Ha ritenuto corretta l’attribuzione della categoria catastale D/8, poiché l’attività di [OSCURATO:SOCIETA]. è di natura commerciale e non industriale, come attestato dalla visura camerale. Quanto alla rendita catastale, ha ribadito che per gli immobili del gruppo D la determinazione avviene mediante stima diretta riferita all’epoca censuaria 1988/89. Inoltre, quanto al profilo probatorio, ha osservato che la società aveva fornito una valutazione attendibile basata sul “Bollettino prezzi DEI”, mentre l’Ufficio erariale non aveva prodotto prove a sostegno delle proprie stime e, anzi, in appello ha proposto una terza rendita più elevata, confermando l’inattendibilità della propria valutazione iniziale. 7. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso parte contribuente. 8. Successivamente parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione degli articoli 27, 28, 29 e 30 del DPR n. 1142 del 1939, dell’articolo 1 del D.M. n. 701/1994, nonché degli articoli 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, articolo 13, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 1.1. Con il motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce sostanzialmente che i giudici di merito abbiano commesso errori sotto tre profili. 1.2. In primo luogo, l’ u fficio erariale contesta l’errata individuazione del metodo di determinazione della rendita catastale, chiarendo di aver utilizzato il metodo comparativo — basato sui valori di immobili simili nella stessa zona — e non quello del costo di costruzione, impiegato solo in via accessoria per confermare la correttezza della stima. 1.3. In secondo luogo, lamenta un errore nell’attribuzione della categoria catastale, poiché la Corte ha confermato la categoria D/8 (commerciale) basandosi sull’attività svolta dalla società, mentre la classificazione deve dipendere dalle caratteristiche strutturali dell’immobile. In base a tali elementi (ampie superfici, altezze, ubicazione in zona produttiva), l’amministrazione ritiene corretta la categoria D/7 (industriale). 1.4. Infine, l’Agenzia censura la motivazione contraddittoria del giudizio impugnato, rilevando che i giudici hanno ritenuto inadeguati i parametri di stima nonostante l’ufficio erariale avesse fornito in appello un’analisi dettagliata dei costi di costruzione, dimostrando la congruità delle rendite accertate. 1.5. Va osservato che la stessa amministrazionericorrente, quale premessa alla propria argomentazione, deduce testualmente (p. 12) che “il Collegio ha omesso di effettuare una valutazione globale dell’intera quadro istruttorio ed ha espresso, pertanto, una motivazione incompleta, limitata ad alcuni soli degli elementi di prova forniti dalle parti in causa, in ciò discostandosi dell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità”. 1.6. Nei termini proposti, e come successivamente argomentata, la censura si sostanzia in un nuova richiesta di accertamento di fatto e di diversa valutazione probatoria, che deve ritenersi inammissibile in questa sede: "Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Sez. 5 - , Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023, Rv. 669412 -01). (Cass. 26/04/2024, n.11180). 1.7. A ciò va aggiunto che è consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso. Inoltre, l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiede che egli dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, il controllo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perché il significato delle prove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte, inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se, confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass. 20/02/2024, n. 4583, Cass.15/09/2022, n. 27250, Cass. 11/12/2023, n. 34374 Cass. 21/01/2015, n. 961). 2. Ne consegue che il motivo non può essere accolto, essendo affetto da inammissibilità. 3. Il ricorso va quindi rigettato. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 4. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.M La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.510,00 per comp
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