CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00564/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 1, Sentenza n. 24999 del 31/05/2022, Rv. 283404 - 01); Rilevato che, nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un reato il giorno 11 marzo 2004 (giudicato con sentenza del Tribunale di Lecce del 10 aprile 2013, divenuta irrevocabile il 30 ottobre 2013) e quindi entro il quinquennio dalla data di irrevocabilità delle sentenze del Tribunale di Taranto del 31 maggio 2001 e del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 12 marzo 2003, con le quali era stata la concessione sospensione condizionale della pena poi revocata; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 202