CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30936/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30053 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -ricorrente - Contro kt\ Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore; - intimata- e sul ricorso iscritto al numero 551 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -ricorrente e controricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t.„ rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; - controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1835/01/20, depositata in data 23 giugno 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -in relazione al ricorso R.G. n. 30053 del 2020, [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza n. 1835/01/20 indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l'appello proposto nei confronti ,( dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 1275/23/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di rigetto del ricorso proposto avverso provvedimento di diniego di rimborso Iva, per l'anno 2013, fondato sulla assunta responsabilità ex art. 60bis del d.P.R. n. 633/72 della cessionaria in relazione ad una operazione di compravendita immobiliare ritenuta soggettivamente inesistente in frode all'Iva; - nella sentenza impugnata, la CTR ha ritenuto illegittimo il diniego di rimborso Iva per non avere l'Ufficio fornito "indizi idonei ad integrare una presunzione, ancorché semplice, di conoscenza o di doverosa conoscibilità" da parte della contribuente-cessionaria della contestata operazione in frode all'Iva, atteso che gli indici di anomalia palesatesi nell'atto di compravendita (menzionata contestualità del passaggio del bene immobile prima dalla [OSCURATO:PERSONA] alla BMG e poi dalla BMG alla Olbial, e la sensibile differenza di prezzo tra le due cessioni), potevano trovare giustificazione lecita "nelle normali logiche economiche", e, in presenza di un atto pubblico di compravendita stipulato a seguito di trattativa condotta da agenzia di intermediazione immobiliare, non potevano essere valorizzati come dati dimostrativi di una consapevolezza da parte dell'acquirente della "inesistenza" del proprio dante causa; peraltro, il fatto che la società Olbia1 avesse realizzato effettivamente una edificazione sul terreno acquistato e avesse richiesto il rimborso Iva solo a distanza di anni dall'acquisto costituivano circostanze poco compatibili con l'ipotesi di una operazione sostanzialmente preordinata alla frode; la sussistenza di un "quadro fattuale non manifestamente infondato" e la "complessità della questione giuridica testimoniata dall'alterno esito processuale" giustificavano ampiamente la compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di merito; -l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; -in relazione al ricorso R.G. n. 551 del 2021, avverso la medesima sentenza della CTR del Lazio n. 1835/01/20, l'Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo cui resiste con controricorso la società contribuente articolando ricorso incidentale affidato a un mezzo; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -per entrambi i ricorsi, la società contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -deve, preliminarmente, essere disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 551/21 R.G. a quello recante il più antico numero di ruolo n. 30053/2020, afferendo entrambi i giudizi all'impugnativa della medesima sentenza di appello; - nel procedimento RG 30053 del 2020, con l'unico motivo, la società contribuente deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 15, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992 per avere la CTR giustificato la compensazione delle spese di lite di primo e di secondo grado in considerazione di "un quadro fattuale non manifestamente infondato" e della "complessità della questione giuridica testimoniata dall'alterno esito processuale" senza che tali motivazioni concretassero "gravi ed eccezionali ragioni" atte a supportare la pronuncia di compensazione delle spese ai sensi dell'art. 15 cit. nella versione vigente temporis; -con riguardo al procedimento RG 551/2021, con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR, nell'accogliere l'appello della contribuente, in spregio al principio distributivo dell'onere probatorio e ai criteri di formazione della prova presuntiva, ritenuto erroneamente che i plurimi indizi forniti dall'Ufficio circa la consapevolezza da parte della contribuente- cessionaria del carattere fraudolento dell'operazione contestata non fossero dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, senza operare una valutazione complessiva degli stessi e facendo leva su elementi irrilevanti quali la mera presenza di un notaio rogante e di una società di intermediazione immobiliare, con ciò confondendo gli effetti civilistici della stipula della compravendita con quelli tributari; - con l'unico motivo del ricorso incidentale, la società contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere non avere la CTR - nell'accogliere l'appello della contribuente- pronunciato sulla domanda di condanna dell'Agenzia al pagamento degli interessi di mora; - assume carattere pregiudiziale l'esame del ricorso proposto dall'Agenzia (RG 551/2021) - con valenza, all'esito della riunione, di ricorso incidentale (v. Cass. n. 25662 del 2014) essendo stato proposto successivamente a quello della società contribuente nel procedimento RG 30053 del 2020 - che è fondato; - in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, sulla scia della giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C- 277/14), questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi" (Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018; Sez. 5, n. 27566 del 30/10/2018; Cass, sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33598; Cass. Sez. 5, Ord. n. 15369 del 20/07/2020; n. 28562 del 2021). Come chiarito da questa Corte (Cass., sez. 5, 20/04/2018, n. 9851), la prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A. e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole; -con riguardo a tale ultima circostanza, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l'esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l'operazione si collocava nell'ambito di un'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facente parte delle cessioni, precedente o successiva a 6 // quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'I.V.A. (Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel, C439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, Mahageben e David, C-80/11 e C-142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14); -con riguardo al "tipo" di prova incombente sull'Amministrazione si è precisato che essa può ritenersi raggiunta se quest'ultima fornisce attendibili indizi idonei ad integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre la prova "certa" e incontrovertibile di ogni operazione e dettaglio: l'Amministrazione può assolvere al suo onere probatorio anche mediante presunzioni, come prevede per l'I.V.A. il D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54, comma 2, e mediante elementi indiziari (Cass., sez. 5, 5/12/2014, n. 25778; Cass., sez. 5, 24/09/2014, n. 20059; Cass., sez. 6-5, 7/06/2017, n. 14237; Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel, C439/04 e C-440/14; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, Mahageben e David, C-80/11 e C-142/11) che il contribuente al momento in cui ha acquistato il bene o il servizio sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, con l'emissione della relativa fattura, aveva evaso l'imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei a "porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente" (Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012, Bonik, C- 285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C 277/14, par. 50); -la Corte di Giustizia, con riguardo alla prova sull'elemento soggettivo del cessionario, ha escluso la compatibilità con il diritto unionale di una previsione di legge nazionale che consideri inesistente, in base a criteri predeterminati, il soggetto emittente la fattura e, di conseguenza, neghi al destinatario il diritto a detrazione, sottolineando che "il criterio dell'esistenza del fornitore dei beni o del suo diritto ad emettere fatture... .non figura tra le condizioni del diritto alla detrazione", rilevando esclusivamente che egli abbia "la qualità di soggetto passivo" (Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C- 277/14); ne consegue che spetta all'Amministrazione dimostrare, e al giudice verificare, "alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata per fondare il suo diritto alla detrazione si iscriveva in un'evasione dell'I.V.A." (Cass. n. 9851 del 2018, cit.); -ciò comporta che non è possibile fissare in via astratta e preventiva circostanze che ostino al riconoscimento del diritto alla detrazione (Corte di Giustizia 15 novembre 2017, Rochus e Finanzant, C-374/16 e C-375/16; Corte di Giustizia 7 settembre 2017, Equionn, C-6/16, che ha precisato che "le autorità nazionali competenti non possono limitarsi ad applicare criteri generali predeterminati, ma devono procedere, caso per caso, ad un esame complessivo dell'operazione interessata"). -l'onere dell'Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario deve dunque essere ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi e specifici, che spetta alla Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'I.V.A. e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell'affare (Cass. n. 9851 del 2018, cit.; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27566; Cass., sez. 5, 20/07/2020, n. 15369). Pertanto, sebbene al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali ed operativi anomali dell'operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settore del mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass., sez. 5, 2/12/2015, n. 24490); -ciò significa che, anche se deve escludersi la idoneità, ai fini probatori, della sola qualità di "cartiera" del soggetto interposto, non può parimenti negarsi che la immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti possa essere considerata elemento, afferente alla sfera del destinatario, idoneo a far ritenere assolto l'onere probatorio posto a carico dell'Amministrazione; -raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare, oltre all'effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di "avere agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto - secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto - al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a far insorgere il sospetto", stante la inesigibilità di ulteriori verifiche (Cass. Sez. U, 12/09/2017, n. 21105; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27566; Cass., sez. 5, 20/07/2020, n. 15369; Cass., sez. 6-5, n. 13409 del 2021); -il contribuente, in altri termini, può dimostrare sia l'anomalia degli elementi posti in evidenza dal Fisco, sia l'attività preventiva posta in essere da cui emergeva l'effettività ed operatività dell'impresa interposta. Risulta, invece, priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale delle scritture e sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto sull'inesistenza di un dimostrato vantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l'ultima si riferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sè a dimostrare l'estraneità alla frode (Cass., sez. 5, 24/09/2014, n. 20059; Cass., sez. 5, 14/01/2015, n. 428; Cass., sez. 6-5, 5/12/2017, n. 29002; Cass., sez. 6-5, n. 13409 del 2021; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14, che afferma che "in circostanze del genere il soggetto passivo deve essere considerato... .partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanza di trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall'utilizzo dei servizi nell'ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle"); -quanto al censurato malgoverno del materiale probatorio da parte del giudice di merito, è pacifico che competa alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass., sez. 5, ord. 19352 del 2018, Cass., sez. 6-5, n. 10973/2017, Cass., sez. 5, n. 1715/2007). Infatti, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Sez. 3 - , Sentenza n. 19485 del 04/08/2017; Sez. 3, Sentenza n. 17535 del 26/06/2008). Ebbene, in ordine all'utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessi permette di acquisire una prova presuntiva che, anche sola, è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti, accertarti dalla amministrazione (Cass., sent. n. 1575/2007), quando manca tale convergenza qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzione della prova. La giurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimento logico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (tra le più recenti cfr. Cass., sent. n. 12002/2017; Cass., ord. n. 5374/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 37404 del 2021). Ciò che dunque rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi, o anche di un solo significativo indizio, a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l'ampio diritto del contribuente a fornire la prova contraria; - nella sentenza gravata la CTR, mal governando i suddetti principi, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego di rimborso Iva, per l'anno 2013, fondato sulla assunta responsabilità ex art. 60bis del d.P.R. n. 633/72 della contribuente-cessionaria in relazione ad una operazione di compravendita immobiliare ritenuta soggettivamente inesistente in frode all'Iva, escludendo che l'ufficio avesse fornito indizi gravi, precisi e concordanti della consapevolezza della frode da parte della contribuente ("la valutazione combinata di tale quadro probatorio fattuale conduce in definitiva ad escludere la presenza di indizi idonei ad integrare un presunzione, ancorché semplice, di conoscenza o di doverosa conoscibilità, idonea a soddisfare l'onere probatorio gravante sull'Ufficio impositore") atteso che gli indici di anomalia palesatesi nell'atto di compravendita (menzionata contestualità del passaggio del bene immobile prima da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]. e poi dalla BMG alla Olbial, e la sensibile differenza di prezzo tra le due cessioni), potevano trovare giustificazione lecita "nelle normali logiche economiche", e, in presenza di un atto pubblico di compravendita stipulato a seguito di trattativa condotta da agenzia di intermediazione immobiliare, non erano suscettibili di essere considerati come dati dimostrativi di una consapevolezza da parte dell'acquirente della "inesistenza" del proprio dante causa; con ciò, da un lato, valorizzando nel giudizio di formazione della prova presuntiva, elementi rilevanti sul piano civilistico e non tributario, quali la presenza del notaio e della agenzia di intermediazione e dall'altro, non operando una valutazione complessiva dei molteplici elementi indiziari forniti dall'Ufficio in ordine alla consapevolezza del carattere fraudatorio dell'operazione in capo alla contribuente, quali - come si evince sia dalla sentenza impugnata che dal provvedimento di diniego debitamente trascritto in ricorso ai fini dell'autosufficienza - la immediatezza dei rapporti dei soggetti coinvolti, la mancata esibizione da parte della contribuente di alcun documento comprovante le trattative relative all'acquisto dell'area edificabile al fine di dimostrare con quale controparte le stesse fossero , state effettuate, la dicitura, nell'atto pubblico, indicativa della contestualità del passaggio del bene immobile in questione prima da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA]. e poi da quest'ultima alla Olbial, la sensibile differenza di prezzo tra le due cessioni (di euro 205.000,00 per il primo acquisto da parte di BMG e di euro 570.000,00 per il secondo da parte della contribuente), il mancato versamento dell'Iva da parte della cedente BMG; dunque, disattendendo il principio di diritto secondo cui «La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare» (Cass. sez. 3, n. 5787 del 2014; v. Cass., sez. 6-5, n. 30276 del 2017); peraltro, la CTR ha ritenuto che la contribuente avesse comunque assolto all'onere della prova a contrario, facendo riferimento ad elementi del pari irrilevanti - alla luce dei principi sopra richiamati- sotto il profilo della propria buona fede, quali la circostanza che sul terreno acquistato fosse stata effettivamente realizzata una edificazione e l'essere stato richiesto il rimborso Iva a distanza di anni dall'acquisto del bene ("siffatta conclusione risulta avvalorata dalla ulteriore considerazione che la società [OSCURATO:SOCIETA] risulta avere realizzato effettivamente un'edificazione sul terreno acquistato e di avere richiesto il rimborso Iva relativa al terreno comprato solo a distanza di anni dal suo acquisto: circostanze poco compatibili- evidentemente- con l'ipotesi di una operazione sostanzialmente preordinata sin dall'inizio alla frode o evasione"); - l'accoglimento - con riferimento al procedimento RG 551/2021- del ricorso dell'Agenzia delle entrate comporta l'assorbimento di quello incidentale (RG. 551/2021) e del ricorso principale (RG n. 30053/2020) proposto dalla società contribuente; - stante l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia nel procedimento RG 551 del 2021, va infine disattesa l'istanza proposta, per entrambi i ricorsi, nella memoria illustrativa dalla società contribuente di condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria di cui all'art. 96 cod. proc. civ., discendendo l'accertamento della responsabilità aggravata "esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (Cass., Sez. U, n. 25041 del 2021; da ultimo, Cass. n. 13116 del 2022); - in conclusione, previa riunione, con riferimento al procedimento R.G. n. 551/2021, va accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate con assorbimento del ricorso principale (R.G. n. 30053/2020) e di quello incidentale (R.G. n. 551/2021) della società contribuente; con cassazione della sentenza impugnata, in relazione all'accolto ricorso principale dell'Agenzia, e rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte riunisce al ricorso R.G. 30053 del 2020 il ricorso R.G. n. 551 del 2021; con riferimento al procedimento R.G. 551 del 2021, accoglie il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, assorbiti il ricorso principale (R.G. n. 30053/2020) e quello incidentale (R.