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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2022

Cassazione n. 19342/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 5 marzo 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. presso il tribunale di Lecce, in data 4 marzo 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 629 e 582 c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, co. 1 lett.

B c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, co. 1 lett.

E) c.p.p., in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di tentata estorsione.

Inattendibilità delle deposizioni della persona offesa e della sua compagna. - Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, co. 1 lett.

B c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, co. 1 lett.

E) c.p.p., in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. - Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, co. 1 lett.

B c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, co. 1 lett.

E) c.p.p., in ordine al trattamento sanzionatorio e alla riduzione contenuta entro i limiti di un terzo per la fattispecie tentata.

In data 21 febbraio 2022, l'imputato ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta.

Il ricorso è inammissibile.

Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché espressamente rinunciata dallo stesso impugnante, ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett.

D) c.p.p.

A nulla vale, poi, che l'imputato con successiva istanza del 23/02/2022 abbia inteso revocare la rinuncia all'impugnazione in precedenza effettuata.

Al riguardo, infatti, questa Corte con orientamento che il Collegio condivide ha affermato che la rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'estinzione del gravame, sicché la revoca della stessa è priva di effetti e l'impugnazione che ne consegue va in ogni caso dichiarata inammissibile (Sez. 6, Sentenza n. 23848 del 11/04/2013, Rv. 255671).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di contenere nella misura di euro mille a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Roma, li 20/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] lensore si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 5 marzo 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. presso il tribunale di Lecce, in data 4 marzo 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 629 e 582 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, co. 1 lett. B c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, co. 1 lett. E) c.p.p., in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di tentata estorsione. Inattendibilità delle deposizioni della persona offesa e della sua compagna. - Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, co. 1 lett. B c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, co. 1 lett. E) c.p.p., in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. - Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, co. 1 lett. B c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, co. 1 lett. E) c.p.p., in ordine al trattamento sanzionatorio e alla riduzione contenuta entro i limiti di un terzo per la fattispecie tentata. In data 21 febbraio 2022, l'imputato ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta. Il ricorso è inammissibile. Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché espressamente rinunciata dallo stesso impugnante, ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. D) c.p.p. A nulla vale, poi, che l'imputato con successiva istanza del 23/02/2022 abbia inteso revocare la rinuncia all'impugnazione in precedenza effettuata. Al riguardo, infatti, questa Corte con orientamento che il Collegio condivide ha affermato che la rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'estinzione del gravame, sicché la revoca della stessa è priva di effetti e l'impugnazione che ne consegue va in ogni caso dichiarata inammissibile (Sez. 6, Sentenza n. 23848 del 11/04/2013, Rv. 255671). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di contenere nella misura di euro mille a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 20/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] lensore si
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