CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 44646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Napoli. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il Procuratore Generale Ettore PEDICINI ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. SORBO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 26 aprile 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 28 marzo 2022 in relazione ai reati di cui agli artt. 416, bis 1 e 629 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione ex art. 606 lettera e) cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi motivi di colpevolezza. Secondo la difesa, il Tribunale ha attribuito al SORBO condotte inesistenti, non essendovi alcuna prova che il reato si sia consumato attraverso l'intermediazione del ricorrente ovvero che l'indagato abbia fatto da garante nella trattativa. I giudici del riesame non hanno tenuto conto del fatto che la persona offesa SPARACO Pasquale si è rivolta spontaneamente al ricorrente, suo amico di vecchia data, perché spaventato dalle condotte estorsive poste in essere da PICCOLO Francesco e MONICA Gaetano. Secondo la difesa lo SPARACO, al fine di non incontrare più i due malviventi ha chiesto, quindi, al SORBO di consegnare la somma pretesa dagli estortori pari a 2.500,00 euro, consegna che avveniva effettivamente nelle mani del PICCOLO e che il SORBO realizzava al solo fine di aiutare la vittima. 2. Il ricorrente lamenta, come secondo motivo di impugnazione ex art. 606 lettera e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. La motivazione è carente nella parte in cui deduce il pericolo di reiterazione da elementi privi di fondamento probatorio, in particolare la difesa sostiene che il SORBO ha chiesto al MONICA ed al PICCOLO di posare i propri telefoni non per timore di esser intercettato dall'autorità giudiziaria ma per evitare che la conversazione venisse registrata dai suoi interlocutori, che il SORBO non ha svolto il ruolo di garante ma si è limitato a consegnare il denaro al PICCOLO su richiesta dello SPARACO senza porre in essere alcuna condotta violenta o minatoria, che l'esistenza di uno stabile legame tra l'indagato ed il clan camorristico oggetto di indagine è esclusa dal mancato coinvolgimento del SORBO nelle altre estorsioni oggetto di indagine, che non vi prova che il SORBO abbia trattenuto la somma di 1.500,00 euro e che abbia proposto ai suoi interlocutori di concludere altri affari illeciti, circostanze che vengono dedotte esclusivamente da quanto affermato dal PICCOLO nel corso delle conversazioni intercettate dagli inquirenti. 3. Il ricorrente lamenta, come terzo motivo di impugnazione ex art. 606 lettera e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Secondo la difesa i giudici del riesame non hanno tenuto in considerazione l'unicità dell'episodio criminoso contestato al ricorrente, la mancanza di uno stabile inserimento nella compagine malavitosa dei PICCOLO, l'incensuratezza del SORBO e lo svolgimento di attività lavorativa lecita. 4. In data 08 settembre 2022 il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Tutti i motivi sono reiterativi, in quanto hanno ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale.Tenuto conto della peculiare modalità di redazione di tali motivi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di riesame, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2. Il ricorso, oltre ad essere reiterativo, non si confronta con la motivazione impugnata ed è manifestamente infondato. Il ricorrente, pur lamentando formalmente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dal Tribunale del Riesame. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza dei presupposti giustificativi della misura cautelare personale. Il ricorrente insistendo nell'accoglimento di allegazioni difensive che sostiene esser state pretermesse, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento del giudice della cautela.Ne consegue che il ricorso deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano riguardo a diversi punti della pronuncia impugnata ed, in particolare, dei rilievi riferibili a presunte carenze della motivazione sviluppata dal Tribunale, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici del riesame rispetto alla quale non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali non perseguibili in questa sede. 3. Il primo motivo di ricorso è generico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Mínervini, Rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369). I giudici del riesame hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dal ricorrente in ordine alla gravità indiziaria, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si è saldata con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dal ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa (vedi pagg. da 2 a 6 dell'ordinanza impugnata). 3.1. L'interpretazione, priva di manifeste illogicità e travisamenti, delle dichiarazioni della persona offesa e delle intercettazioni ha condotto i giudici a ritenere, con motivazione congrua e coerente, che il SORBO ha fornito il proprio apporto causale al perfezionamento della contestata estorsione, apporto che si è esplicato in un diretto contatto con la persona offesa volto a garantire la serietà della richiesta estorsiva avanzata dal MONICA e dal PICCOLO, nella ricezione della somma di denaro nella sua qualità di intermediario tra la vittima e gli appartenenti al clan camorristico e nell'acquisizione di parte di tale illecito profitto, circostanze che vengono negate esclusivamente in modo apodittico e congetturale dalla difesa. 3.2. Il Tribunale ha evidenziato, con motivazione coincisa ma esaustiva e congrua con le risultanze indiziarie, l'inattendibilità delle dichiarazioni del SORBO in considerazione della loro illogicità e inconciliabilità con il contenuto delle conversazioni intercettate.Il Tribunale ha, dunque, fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta di chi assume la veste di intermediario tra estorsori e vittima per motivi diversi da quello dì tutelare l'esclusivo interesse della persona offesa. (vedi Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 - 01; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117 - 01). E poiché nel caso in esame i giudici del riesame non hanno ravvisato, per le corrette considerazioni sopra riferite, alcuno scopo di solidarietà umana nelle trattative finalizzate alla dazione pretesa dagli esponenti del sodalizio camorristico, deve escludersi l'ipotesi della non punibilità della condotta reclamata con il ricorso del difensore. 3.3. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione dì merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. Conclusivamente risulta, quindi, che l'ordinanza impugnata -così come il provvedimento genetico che ne costituisce il presupposto- è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziarla a carico dell'odierno ricorrente in ordine al reato contestato, potendo, con grado di prossimità alla certezza, assicurarsi che il Tribunale del Riesame ha vagliato la qualificata probabilità di condanna del ricorrente sulla base degli elementi logici e narrativi utilizzabili per la decisione. 4. La difesa lamenta, con il secondo e terzo motivo, che la motivazione è apparente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura applicata al SORBO; anche in questo caso il ricorso è reiterativo dei motivi dì riesame e non tiene conto della motivazione oggetto di ricorso, limitandosi a proporre una rilettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione basata su parametri di valutazione meramente apodittici e congetturali. Peraltro quanto alla lettura alternativa di alcune conversazioni proposta con il ricorso, va ricordato l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni, secondo cui costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715) L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato dì questa Corte, non emergendo alcun travisamento materiale del contenuto delle conversazioni intercettate che risulti decisivo ed incontestabile, sicché sono inammissibili le generiche censure sviluppate nel ricorso in merito alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di merito, proprio perché prive di una concreta dimostrazione dell'affermata difformità (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516). 4.1. I giudici del riesame hanno affermato, con motivazione completa, esauriente e compatibile con le risultanze investigative, la gravità ed attualità del pericolo di reiterazione nonché la conseguente adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari; la motivazione valorizza, in particolare, la particolare gravità delle condotte oggetto di indagine, l'esistenza di pregressi e consolidati contatti tra l'indagato ed í gruppi camorristici, la particolare scaltrezza dimostrata dal SORBO nel rapportarsi agli uomini del clan e nel tutelarsi dal rischio che le sue conversazioni con ì complici venissero intercettate nonché la manifestata volontà di «concludere nuovi illeciti affari con gli emissari del clan», tutti elementi idonei a far ritenere la misura degli arresti domiciliari come «l'unica misura idonea a recidere i rapporti tra lo stesso e gli uomini che nei diversi momenti storici hanno operato e ancora operano sul territorio» (vedi pag. 7 dell'ordinanza impugnata). La motivazione impugnata ha, inoltre, correttamente evidenziato che non sono emersi né sono stati segnalati dalla difesa elementi in base ai quali superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della detenzione domiciliare conseguente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, 1 cod. pen. Va, in proposito ribadito il principio di diritto secondo cui le presunzioni relative operanti per i delitti aggravati ex art. 416 bis, 1 cod. pen., possono essere superate soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa e le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, elementi non ravvisabili nel caso di specie (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634-01). 4.2. Il ricorrente non si è misurato con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto in positivo la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura custodiale, dando rilievo a quei profili che attestano la gravità ed il carattere tutt'altro che episodico della condotta criminosa posta in essere dal SORBO, limitandosi a proporre una diversa interpretazione dei comportamenti tenuti dall'indagato e ad ipotizzare la non veridicità delle dichiarazioni rese dal PICCOLO nel corso delle conversazioni intercettate, con affermazioni del tutto ipotetiche e prive di alcun fondamento logico-fattuale. 4.3. Sicuramente irrilevante è quanto affermato dalla difesa in ordine all'incensuratezza e all'inserimento consolidato del SORBO nel mondo del lavoro in quanto elementi inidonei ad escludere la probabilità che il ricorrente, in caso di rimessione in libertà, si attivi per perpetrare le attività illecite della medesima indole nei termini manifestati al PICCOLO ed al MONICA. 4.4. Va, infine, evidenziato che, in considerazione della completezza e logica conseguenzialità del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, percorso che non lascia spazio ad alternative logico-fattuali di pari valore, risultano correttamente ed implicitamente disattese tutte le deduzioni difensive incompatibili in punto di logica con la decisione adottata. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.