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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19197/2026

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coRunco,ricorrente;nei confronti diIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 952/2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 29giugno 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,contro la sentenza del 29 giugno 2021, con cui la Corte d'Appello di Catanzaro haNumero registro generale 1381/2022Numero sezionale 1568/2026Numero di raccolta generale 19197/2026Data pubblicazione 11/06/2026respinto il suo appello avverso la sentenza di rigetto della domanda dirideterminazione del saldo di un conto corrente, con conseguente ripetizionedell'indebito.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Il ricorso è stato fissato e deciso all'adunanza camerale del 1 aprile 2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Il ricorso contiene i seguenti motivi.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 360,primo comma, n. 3, c.p.c. degli articoli 112, 115, 116 per travisamento dei fatti edella domanda.

Si chiede alla Corte di valutare se la decisione impugnata nonincorra in un “travisamento” dei fatti di causa e della domanda, incorrendo infalsa applicazione degli articoli richiamati nella parte in cui la Corte di Meritoriteneva “presupposta” la validità della clausola contrattuale essendo il rapportosuccessivo al 22.04.2000, senza procedere ad una “concreta” valutazione dellostesso, successiva alla stipula.

Specificatamente nella parte in cui la sentenza diprimo grado era stata condivisa dal Collegio per avere «il Tribunale correttamentemotivato la sua decisione.

Nessun dubbio infatti può sorgere sul fatto che ilcontratto di apertura di conto corrente per cui è causa è stato stipulato tra leparti successivamente alla riforma dell’art. 120 TUB e all’adozione della deliberaCICR del 9 febbraio 2000 … e che con esso sia totalmente rispettoso di tutti icriteri di reciprocità che consentono che sia praticato l’anatocismo”.

La decisione,secondo la ricorrente, aveva travisato la domanda introduttiva del giudizio diprimo grado e del giudizio di appello, assumendo come la ricorrente non avessecontestato la nullità delle clausole afferenti la misura “ultralegale” degli interessi,la loro capitalizzazione, ivi comprese le commissioni di massimo scoperto, le qualisono componenti che concorrono alla realizzazione della misura del primo.Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo360, primo comma, n. 3 c.p.c. e dell’articolo 210 c.p.c. sotto il profilo delmancato ordine di esibizione ed ammissione della CTU contabile.

Si chiede allaCorte di valutare se la decisione impugnata non è incorsa in violazione e falsaapplicazione dell’articolo 210 c.p.c. sotto il profilo del mancato ordine diNumero registro generale 1381/2022Numero sezionale 1568/2026Numero di raccolta generale 19197/2026Data pubblicazione 11/06/2026esibizione ed ammissione della CTU contabile.

Secondo la ricorrente, alla lucedella giurisprudenza di legittimità, la Nigro avrebbe diritto all’acquisizione delladocumentazione anche nel corso del giudizio e senza una preventiva diffida exart 119 TUB: conseguentemente, il giudice di prime cure e la corte di meritoavrebbero dovuto ordinare alla banca la produzione di tutti gli estratti contoriferiti al rapporto.Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 360,primo comma, n. 3 c.p.c. degli artt 1283, 1284, 1346 e 821 cc, 1418, 1815 c.c.sotto il profilo del mancato rilevamento della nullità delle clausole di pattuizionedegli interessi ultra legali ed accertamento della violazione della legge 108/96.2. — Al di là dell’errore, ricorrente in tutti e tre i motivi, consistentenell'addebito, rivolto alla Corte di appello, di aver violato l'articolo 360, numero3, c.p.c., norma che è non già al giudice di merito, bensì a delimitare l'ambito deimotivi spendibili con il ricorso per cassazione, il ricorso è palesementeinammissibile.2.1. — È palesemente inammissibile il primo mezzo.È agevole rilevare, tra i molteplici profili di inammissibilità che affliggono lacensura, che essa è totalmente carente dal versante dell'autosufficienza, di cui alnumero 6 dell'art. 366, c.p.c., per la considerazione che la Nigro lamenta iltravisamento della domanda proposta, domanda che avrebbe avuto ad oggettol'invalidità non soltanto della clausola anatocistica, ma anche di quelleconcernenti la pattuizione di interessi ultralegali e la commissione di massimoscoperto, ma non offre una identificazione specifica delle conclusioni prese e nonprocede alla localizzazione dell'atto che le avrebbe contenute.È difatti cosa nota che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ilprincipio di autosufficienza del ricorso è «da intendere come un corollario delrequisito della specificità dei motivi di impugnazione, ora tradotto nelle piùdefinite e puntuali disposizioni contenute negli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369,comma 2°, n. 4, c.p.c.».

Ne consegue che il ricorso per cassazione devecontenere in sé tutti gli elementi necessari ad integrare le ragioni per cui sichiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere lavalutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio edaccedere a fonti esterne allo stesso ricorso (Cass. Sez.

U., 18/03/2022, n. 8950,Numero registro generale 1381/2022Numero sezionale 1568/2026Numero di raccolta generale 19197/2026Data pubblicazione 11/06/2026Rv. 664409 - 01).

Perché ogni motivo si reputi ritualmente formulato, occorredunque rendere intellegibile ogni passaggio della censura proposta, ivi compresoil riferimento a documenti e atti esterni, che, pertanto, devono essere riportatiper le parti rilevanti nel ricorso e dei quali vanno indicati il tempo ed il luogo diingresso nel processo.

Il ricorrente per cassazione ha, in definitiva, un dupliceonere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso: a) evidenziare il contenutodell’atto rilevante, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini; b)indicare la fase processuale nella quale il documento è stato prodotto ed ilfascicolo di parte o d’ufficio in cui esso può essere rinvenuto.È stato difatti a quest'ultimo riguardo stabilito che, in tema di ricorso percassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degliche occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risultaprodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre chespecificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto,dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione"del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senzanecessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dalversante "contenutistico" (Ordinanza n. 28184 del 10/12/2020; limitando ilriferimento alle pronunce del 2026, il principio è ribadito dalle seguenti nonmassimate Sez. 3, Ordinanza n. 5406 del 2026, Sez. 2, Ordinanza n. 4994 del2026, Sez. 1, Sentenza n. 3000 del 2026, Sez. 1, Ordinanza n. 2945 del 2026,Sez. 1, Ordinanza n. 1672 del 2026, Sez. 1, Ordinanza n. 1670 del 2026).2.2. — Altrettanto inammissibile e per eguale ragione è il secondo mezzo.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di aver «diritto all’acquisizione della documentazione anchenel corso del giudizio e senza una preventiva diffida ex art 119 TUB».

Ma questaaffermazione è errata, giacché questa Corte ha più volte espresso il principiosecondo il quale «il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede aqualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere,a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni postein essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancitodall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sedegiudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso deiNumero registro generale 1381/2022Numero sezionale 1568/2026Numero di raccolta generale 19197/2026Data pubblicazione 11/06/2026presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazionesia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senzagiustificazione, non abbia ottemperato» (Cass. n. 24641 del 13 settembre 2021;tra le massimate sono conformi le ordinanze n. 23861 del 01/08/2022 e n. 9082del 31/03/2023, mentre le non massimate sono innumerevoli).Orbene, per stabilire se la Nigro avesse diritto alla consegna all'esibizionedegli estratti conto ai sensi dell'art. 210 c.p.c., sarebbe occorso sapere se essaavesse effettuato richiesta alla banca ai sensi dell'articolo 119 del Testo unicobancario e, sotto il profilo dell'autosufficienza, sarebbe occorsa l'indicazione delcome e del quando tale richiesta fosse stata effettuata.Del che nel ricorso non v'è traccia, con conseguente inammissibilità dellacensura.2.3. — È inammissibile per difetto di autosufficienza il terzo mezzo.La ricorrente si duole del «mancato rilevamento della nullità della clausoledi pattuizione degli interessi ultra legali ed omesso accertamento della violazionedella Legge 108/96 e Legge 24/01»: ma, ancora una volta, dimentica totalmentedi dire quale fosse il contenuto di tali ipotetiche clausole.3. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 6.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €.200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 1381/2022Numero sezionale 1568/2026Numero di raccolta generale 19197/2026Data pubblicazione 11/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
coRunco,ricorrente;nei confronti diIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 952/2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 29giugno 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,contro la sentenza del 29 giugno 2021, con cui la Corte d'Appello di Catanzaro haNumero registro generale 1381/2022Numero sezionale 1568/2026Numero di raccolta generale 19197/2026Data pubblicazione 11/06/2026respinto il suo appello avverso la sentenza di rigetto della domanda dirideterminazione del saldo di un conto corrente, con conseguente ripetizionedell'indebito.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Il ricorso è stato fissato e deciso all'adunanza camerale del 1 aprile 2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Il ricorso contiene i seguenti motivi.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 360,primo comma, n. 3, c.p.c. degli articoli 112, 115, 116 per travisamento dei fatti edella domanda. Si chiede alla Corte di valutare se la decisione impugnata nonincorra in un “travisamento” dei fatti di causa e della domanda, incorrendo infalsa applicazione degli articoli richiamati nella parte in cui la Corte di Meritoriteneva “presupposta” la validità della clausola contrattuale essendo il rapportosuccessivo al 22.04.2000, senza procedere ad una “concreta” valutazione dellostesso, successiva alla stipula. Specificatamente nella parte in cui la sentenza diprimo grado era stata condivisa dal Collegio per avere «il Tribunale correttamentemotivato la sua decisione. Nessun dubbio infatti può sorgere sul fatto che ilcontratto di apertura di conto corrente per cui è causa è stato stipulato tra leparti successivamente alla riforma dell’art. 120 TUB e all’adozione della deliberaCICR del 9 febbraio 2000 … e che con esso sia totalmente rispettoso di tutti icriteri di reciprocità che consentono che sia praticato l’anatocismo”. La decisione,secondo la ricorrente, aveva travisato la domanda introduttiva del giudizio diprimo grado e del giudizio di appello, assumendo come la ricorrente non avessecontestato la nullità delle clausole afferenti la misura “ultralegale” degli interessi,la loro capitalizzazione, ivi comprese le commissioni di massimo scoperto, le qualisono componenti che concorrono alla realizzazione della misura del primo.Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo360, primo comma, n. 3 c.p.c. e dell’articolo 210 c.p.c. sotto il profilo delmancato ordine di esibizione ed ammissione della CTU contabile. Si chiede allaCorte di valutare se la decisione impugnata non è incorsa in violazione e falsaapplicazione dell’articolo 210 c.p.c. sotto il profilo del mancato ordine diNumero registro generale 1381/2022Numero sezionale 1568/2026Numero di raccolta generale 19197/2026Data pubblicazione 11/06/2026esibizione ed ammissione della CTU contabile. Secondo la ricorrente, alla lucedella giurisprudenza di legittimità, la Nigro avrebbe diritto all’acquisizione delladocumentazione anche nel corso del giudizio e senza una preventiva diffida exart 119 TUB: conseguentemente, il giudice di prime cure e la corte di meritoavrebbero dovuto ordinare alla banca la produzione di tutti gli estratti contoriferiti al rapporto.Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 360,primo comma, n. 3 c.p.c. degli artt 1283, 1284, 1346 e 821 cc, 1418, 1815 c.c.sotto il profilo del mancato rilevamento della nullità delle clausole di pattuizionedegli interessi ultra legali ed accertamento della violazione della legge 108/96.2. — Al di là dell’errore, ricorrente in tutti e tre i motivi, consistentenell'addebito, rivolto alla Corte di appello, di aver violato l'articolo 360, numero3, c.p.c., norma che è non già al giudice di merito, bensì a delimitare l'ambito deimotivi spendibili con il ricorso per cassazione, il ricorso è palesementeinammissibile.2.1. — È palesemente inammissibile il primo mezzo.È agevole rilevare, tra i molteplici profili di inammissibilità che affliggono lacensura, che essa è totalmente carente dal versante dell'autosufficienza, di cui alnumero 6 dell'art. 366, c.p.c., per la considerazione che la Nigro lamenta iltravisamento della domanda proposta, domanda che avrebbe avuto ad oggettol'invalidità non soltanto della clausola anatocistica, ma anche di quelleconcernenti la pattuizione di interessi ultralegali e la commissione di massimoscoperto, ma non offre una identificazione specifica delle conclusioni prese e nonprocede alla localizzazione dell'atto che le avrebbe contenute.È difatti cosa nota che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ilprincipio di autosufficienza del ricorso è «da intendere come un corollario delrequisito della specificità dei motivi di impugnazione, ora tradotto nelle piùdefinite e puntuali disposizioni contenute negli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369,comma 2°, n. 4, c.p.c.». Ne consegue che il ricorso per cassazione devecontenere in sé tutti gli elementi necessari ad integrare le ragioni per cui sichiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere lavalutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio edaccedere a fonti esterne allo stesso ricorso (Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950,Numero registro generale 1381/2022Numero sezionale 1568/2026Numero di raccolta generale 19197/2026Data pubblicazione 11/06/2026Rv. 664409 - 01). Perché ogni motivo si reputi ritualmente formulato, occorredunque rendere intellegibile ogni passaggio della censura proposta, ivi compresoil riferimento a documenti e atti esterni, che, pertanto, devono essere riportatiper le parti rilevanti nel ricorso e dei quali vanno indicati il tempo ed il luogo diingresso nel processo. Il ricorrente per cassazione ha, in definitiva, un dupliceonere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso: a) evidenziare il contenutodell’atto rilevante, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini; b)indicare la fase processuale nella quale il documento è stato prodotto ed ilfascicolo di parte o d’ufficio in cui esso può essere rinvenuto.È stato difatti a quest'ultimo riguardo stabilito che, in tema di ricorso percassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degliche occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risultaprodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre chespecificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto,dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione"del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senzanecessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dalversante "contenutistico" (Ordinanza n. 28184 del 10/12/2020; limitando ilriferimento alle pronunce del 2026, il principio è ribadito dalle seguenti nonmassimate Sez. 3, Ordinanza n. 5406 del 2026, Sez. 2, Ordinanza n. 4994 del2026, Sez. 1, Sentenza n. 3000 del 2026, Sez. 1, Ordinanza n. 2945 del 2026,Sez. 1, Ordinanza n. 1672 del 2026, Sez. 1, Ordinanza n. 1670 del 2026).2.2. — Altrettanto inammissibile e per eguale ragione è il secondo mezzo.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di aver «diritto all’acquisizione della documentazione anchenel corso del giudizio e senza una preventiva diffida ex art 119 TUB». Ma questaaffermazione è errata, giacché questa Corte ha più volte espresso il principiosecondo il quale «il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede aqualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere,a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni postein essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancitodall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sedegiudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso deiNumero registro generale 1381/2022Numero sezionale 1568/2026Numero di raccolta generale 19197/2026Data pubblicazione 11/06/2026presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazionesia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senzagiustificazione, non abbia ottemperato» (Cass. n. 24641 del 13 settembre 2021;tra le massimate sono conformi le ordinanze n. 23861 del 01/08/2022 e n. 9082del 31/03/2023, mentre le non massimate sono innumerevoli).Orbene, per stabilire se la Nigro avesse diritto alla consegna all'esibizionedegli estratti conto ai sensi dell'art. 210 c.p.c., sarebbe occorso sapere se essaavesse effettuato richiesta alla banca ai sensi dell'articolo 119 del Testo unicobancario e, sotto il profilo dell'autosufficienza, sarebbe occorsa l'indicazione delcome e del quando tale richiesta fosse stata effettuata.Del che nel ricorso non v'è traccia, con conseguente inammissibilità dellacensura.2.3. — È inammissibile per difetto di autosufficienza il terzo mezzo.La ricorrente si duole del «mancato rilevamento della nullità della clausoledi pattuizione degli interessi ultra legali ed omesso accertamento della violazionedella Legge 108/96 e Legge 24/01»: ma, ancora una volta, dimentica totalmentedi dire quale fosse il contenuto di tali ipotetiche clausole.3. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 6.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €.200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 1381/2022Numero sezionale 1568/2026Numero di raccolta generale 19197/2026Data pubblicazione 11/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19197/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris