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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39279/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 13 maggio 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Lecce, emessa in data 4 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo a) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo b).

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, 282214; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), ha ampiamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 7 sulla prevalenza della prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e sulla non particolare tenuità del fatto di ricettazione in ragione della non esiguità del danno alla luce dell'elevato numero dei beni ricettati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; dr.c C>1.,. 3 W1 jv Ltk clu,' t, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 13 maggio 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Lecce, emessa in data 4 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo a) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo b). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, 282214; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), ha ampiamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 7 sulla prevalenza della prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e sulla non particolare tenuità del fatto di ricettazione in ragione della non esiguità del danno alla luce dell'elevato numero dei beni ricettati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; dr.c C>1.,. 3 W1 jv Ltk clu,' t, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 lug
Sentenza Cassazione n. 39279/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris